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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20148/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo; Il PG conclude chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, quale sostituto processuale, come da delega deposita all'odierna udienza, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 maggio 2019, il Tribunale di Trani, in esito a giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] - applicata la recidiva contestata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con valutazione di equivalenza, computata la diminuente per la scelta del rito - alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, commesso il 13 maggio 2019, poiché, in violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Trani, si era recato nel territorio del Comune di Bisceglie, ove era stato trovato.

2. Avverso la sentenza di primo grado, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la mancata esclusione della recidiva e il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

3. Con sentenza del 3 giugno 2021, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Trani.

In particolare, il giudice di appello riteneva che l'abitualità del comportamento di [OSCURATO:PERSONA], desunta dai precedenti penali a suo carico, ostasse al riconoscimento della citata causa di non punibilità.

Il giudice di appello confermava anche il giudizio di comparazione delle circostanze operato dal giudice di primo grado e basava la propria decisione sulla considerazione che, per un verso, [OSCURATO:PERSONA] era gravato anche da un precedente per violazione delle prescrizioni inerenti alla misura della sorveglianza speciale; per altro verso, il trattamento sanzionatorio era stato determinato già in misura prossima al minimo di legge.

4. Avverso la sentenza di appello, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizi di motivazione.

Secondo le doglianze difensive, la sentenza qui impugnata sarebbe viziata nella parte in cui, per un verso, non si è confrontata con quanto affermato nell'atto di appello circa le ragioni lavorative che determinarono [OSCURATO:PERSONA] a violare le prescrizioni inerenti alla misura della sorveglianza speciale; per altro verso, non ha indicato la commissione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di altri due reati della medesima indole, requisito necessario, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, al fine di ritenere sussistente l'elemento della abitualità.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato l'applicazione della recidiva contestata e il giudizio di equivalenza delle circostanze.

Secondo le doglianze difensive, il giudice di appello si sarebbe limitato a fornire una motivazione apparente e a confermare l'applicazione della recidiva sulla base di automatismi, senza affrontare le deduzioni contenute nell'atto di appello.

Il ricorrente sostiene, inoltre, che il giudice di appello avrebbe dovuto tener conto dell'atteggiamento collaborativo di [OSCURATO:PERSONA] e della non gravità della condotta al fine di concludere per il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso è fondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato, anche se non gravato da precedenti penali specifici, abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima ratio punendi), anche nell'ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità (Sez. 3, n. 776 del 04/04/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271863-01).

È stato altresì affermato che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01).

1.2. Nel caso ora in esame, la sentenza qui impugnata risulta affetta dal vizio denunciato dal ricorrente con il primo motivo.

Il giudice di appello non ha infatti esposto le ragioni per cui ha ritenuto sussistente un comportamento abituale, né ha indicato quali siano gli asseriti precedenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA] rilevanti al fine del giudizio di abitualità.

Nella motivazione della sentenza qui impugnata il giudice di appello ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] risulta gravato da un precedente per violazione delle prescrizioni inerenti alla misura della sorveglianza speciale, ma la commissione, in precedenza, di un solo reato della stessa indole rispetto a quello per il quale si procede non sarebbe sufficiente per far ritenere l'abitualità ostativa alla concessione del beneficio invocato.

2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice indicato nel seguente dispositivo, in accoglimento del primo motivo e con il conseguente assorbimento del secondo, posto che le questioni sul trattamento sanzionatorio dovranno essere considerate in base alla decisione del giudice del rinvio sull'applicazione della norma citata.

Il giudice del rinvio sarà libero di applicare la causa di non punibilità predetta, ma dovrà rendere congrua motivazione nel rispetto dei principi richiamati.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata relativamente all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo; Il PG conclude chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, quale sostituto processuale, come da delega deposita all'odierna udienza, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 maggio 2019, il Tribunale di Trani, in esito a giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] - applicata la recidiva contestata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con valutazione di equivalenza, computata la diminuente per la scelta del rito - alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, commesso il 13 maggio 2019, poiché, in violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Trani, si era recato nel territorio del Comune di Bisceglie, ove era stato trovato. 2. Avverso la sentenza di primo grado, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la mancata esclusione della recidiva e il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con sentenza del 3 giugno 2021, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Trani. In particolare, il giudice di appello riteneva che l'abitualità del comportamento di [OSCURATO:PERSONA], desunta dai precedenti penali a suo carico, ostasse al riconoscimento della citata causa di non punibilità. Il giudice di appello confermava anche il giudizio di comparazione delle circostanze operato dal giudice di primo grado e basava la propria decisione sulla considerazione che, per un verso, [OSCURATO:PERSONA] era gravato anche da un precedente per violazione delle prescrizioni inerenti alla misura della sorveglianza speciale; per altro verso, il trattamento sanzionatorio era stato determinato già in misura prossima al minimo di legge. 4. Avverso la sentenza di appello, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizi di motivazione. Secondo le doglianze difensive, la sentenza qui impugnata sarebbe viziata nella parte in cui, per un verso, non si è confrontata con quanto affermato nell'atto di appello circa le ragioni lavorative che determinarono [OSCURATO:PERSONA] a violare le prescrizioni inerenti alla misura della sorveglianza speciale; per altro verso, non ha indicato la commissione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di altri due reati della medesima indole, requisito necessario, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, al fine di ritenere sussistente l'elemento della abitualità. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato l'applicazione della recidiva contestata e il giudizio di equivalenza delle circostanze. Secondo le doglianze difensive, il giudice di appello si sarebbe limitato a fornire una motivazione apparente e a confermare l'applicazione della recidiva sulla base di automatismi, senza affrontare le deduzioni contenute nell'atto di appello. Il ricorrente sostiene, inoltre, che il giudice di appello avrebbe dovuto tener conto dell'atteggiamento collaborativo di [OSCURATO:PERSONA] e della non gravità della condotta al fine di concludere per il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato, anche se non gravato da precedenti penali specifici, abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima ratio punendi), anche nell'ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità (Sez. 3, n. 776 del 04/04/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271863-01). È stato altresì affermato che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01). 1.2. Nel caso ora in esame, la sentenza qui impugnata risulta affetta dal vizio denunciato dal ricorrente con il primo motivo. Il giudice di appello non ha infatti esposto le ragioni per cui ha ritenuto sussistente un comportamento abituale, né ha indicato quali siano gli asseriti precedenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA] rilevanti al fine del giudizio di abitualità. Nella motivazione della sentenza qui impugnata il giudice di appello ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] risulta gravato da un precedente per violazione delle prescrizioni inerenti alla misura della sorveglianza speciale, ma la commissione, in precedenza, di un solo reato della stessa indole rispetto a quello per il quale si procede non sarebbe sufficiente per far ritenere l'abitualità ostativa alla concessione del beneficio invocato. 2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice indicato nel seguente dispositivo, in accoglimento del primo motivo e con il conseguente assorbimento del secondo, posto che le questioni sul trattamento sanzionatorio dovranno essere considerate in base alla decisione del giudice del rinvio sull'applicazione della norma citata. Il giudice del rinvio sarà libero di applicare la causa di non punibilità predetta, ma dovrà rendere congrua motivazione nel rispetto dei principi richiamati. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata relativamente all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dell
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