CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19492/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso;- controricorrente -avverso la SENTENZA N. 1273/2023 della CORTE D’APPELLO DIBOLOGNA, depositata il 9/6/2023;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del27/5/2026.1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione al decretoingiuntivo n. 28649/2019 con il quale il tribunale di Modena leaveva ingiunto di pagare, in favore del [OSCURATO:PERSONA].r.l., la somma complessiva di €. 17.091,83, comprensiva diNumero registro generale 608/2024Nu2m ero sezionale 2373/2026Numero di raccolta generale 19492/2026Data pubblicazione 12/06/2026interessi moratori e spese del procedimento, quale corrispettivoper la somministrazione di personale.1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha dedotto che: - il credito oggetto diingiunzione si era estinto, per compensazione, con il creditomaturato dall’opponente nei confronti della società opposta peraver direttamente pagato ai lavoratori somministrati laretribuzione maturata; - l’art. 35 del d.lgs. n. 81/2015, infatti,espressamente prevede che “l’utilizzatore è obbligato in solidocon il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamentiretributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo ildiritto di rivalsa verso il somministratore”; - l’opponente, quindi,surrogatasi a norma dell’art. 1203 c.c. per effetto del pagamentodirettamente effettuato ai lavoratori nel diritto di credito daquesti ultimi maturato verso la società somministrante, hadomandato la revoca del decreto ingiuntivo in ragionedell’estinzione, per compensazione, del credito oggettodell’ingiunzione, in misura corrispondente agli importi giàversati.1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistitoall’opposizione, deducendo, tra l’altro, la necessità, ai finidell’opponibilità al fallimento del credito maturato dalla Duroxs.r.l., della sua preventiva insinuazione al passivo.1.4. Il tribunale, con sentenza n. 227/2021, ha revocatoil decreto ingiuntivo opposto, accogliendo l’eccezione dicompensazione formulata dall’opponente, sul rilievo che: -l’eccezione riconvenzionale del terzo che fa valere lacompensazione verso il fallimento, nei limiti appunto dellaeccezione, non risulta condizionata alla preventiva verificazioneed insinuazione del credito al passivo; - la compensazione è,peraltro, ammissibile, a norma dell’art. 56 l. fall., sebbene ilpagamento in favore dei lavoratori sia stato eseguitoRic. 2024 n. 608 - Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero registro generale 608/2024Nu3m ero sezionale 2373/2026Numero di raccolta generale 19492/2026Data pubblicazione 12/06/2026successivamente alla dichiarazione di fallimento poiché il fattogenetico, costitutivo dell’obbligazione, era anteriore alladichiarazione fallimento e i requisiti di cui all’art 1243 c.c.ricorrevano tutti al momento della pronuncia.1.5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso talesentenza.1.6. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito al gravame, chiedendoneil rigetto.1.7. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, harigettato l’appello.1.8. La corte ha, intanto, rilevato che: - “in data23/11/2016 la società somministrata [OSCURATO:SOCIETA]. inviava diffidaad adempiere a [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando in mancatopagamento delle retribuzioni ai lavoratori ed intimando allasomministrante di provvedervi, pena la risoluzione del contrattoe salvo il diritto dei lavoratori a ricevere il trattamento retributivodirettamente dalla somministrata”; - “poco prima, nell’ottobredel 2016 [OSCURATO:SOCIETA]. aveva depositato domandaprenotativa di concordato preventivo, e il 7/12/2016 venivadichiarata fallita”; - “mentre già in data 12/12/2016 [OSCURATO:SOCIETA].,a seguito di accordi sindacali intervenuti con i lavoratorisomministrati, provvedeva al pagamento delle retribuzioni nonversate dalla somministrante nei mesi di settembre ed ottobre2016, in applicazione della previsione contenuta nell’art. 35,comma 2, d.lgs. 81/2015”; - “per effetto degli importidirettamente corrisposti e ai sensi dell’art. 1203, comma 3, c.c.,la società somministrata veniva di diritto surrogata nel creditomaturato da ciascun lavoratore verso il [OSCURATO:PERSONA]”,“principale obbligato del trattamento retributivo e contributivodi questi ultimi”; - la stessa società [OSCURATO:SOCIETA], peraltro, “conmissiva di risposta alla diffida del 23/11/2016 inviata da Durox”,Ric. 2024 n. 608 - Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero registro generale 608/2024Nu4m ero sezionale 2373/2026Numero di raccolta generale 19492/2026Data pubblicazione 12/06/2026ha “riconosciuto il diritto di surrogarsi alla somministrata”,testualmente affermando che “la disposizione di un bonifico daparte delle aziende clienti in favore dei nostri lavoratorisomministrati costituisce giuridicamente l’applicazione concretadel principio di solidarietà di cui all’art. 35 c. 2 del D.L.vo81/2015” e che “a seguito del pagamento, l’utilizzatore èsurrogato di diritto ai sensi dell’art. 1203 n. 3 cod.civ. nel dirittodi credito del lavoratore somministrato verso [OSCURATO:SOCIETA] e cosìestinguerà, per compensazione legale – sino alla concorrenzadel pagamento effettuato – il proprio debito verso [OSCURATO:SOCIETA]”.1.9. La corte, quindi, a fronte di tali fatti, ha, in sostanza,ritenuto che: - “così acclarato che per effetto del pagamento consurrogazione, la società somministrata aveva maturato undiritto di credito nei confronti del Fallimento”, la stessa, nelsuccessivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, “siè limitata ad eccepire l’intervenuta compensazione degli importiingiunti con tale credito surrogato”; - “non si tratta”, quindi, “diun’azione autonomamente promossa dalla somministrata versoil fallimento, né di una domanda riconvenzionale volta adottenere una pronuncia di condanna in suo favore ed a caricodel fallimento”, “che avrebbero sì necessitato di unaccertamento del credito in sede concorsuale”, “bensì diun’eccezione riconvenzionale, non condizionata … allapreventiva verificazione ed insinuazione del credito al passivodel fallimento”; - “nel giudizio promosso dalla curatela per ilrecupero di un credito contrattuale del fallito”, infatti, “il terzopuò proporre ogni eccezione estintiva, impeditiva o modificativadi tale diritto, in quanto rivolta esclusivamente a neutralizzare ladomanda attorea e ad ottenerne, in tutto o in parte, il rigetto,non operando in tal caso il principio di esclusività delprocedimento di verifica dello stato passivo”.Ric. 2024 n. 608 - Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero registro generale 608/2024Nu5m ero sezionale 2373/2026Numero di raccolta generale 19492/2026Data pubblicazione 12/06/20261.10. Né, ha proseguito la corte, può affermarsi chel’integrale soddisfazione dei creditori da parte della coobbligataDurox s.r.l. costituisca una condizione per l’azione di surroga oregresso verso il condebitore fallito, posto che: - l’estinzionetramite compensazione tra opposti crediti, entrambi sorti primadella dichiarazione di fallimento, impedisce l’applicazione dellanorma dell’art. 61, comma 2°, l.fall., non essendo all’uoponecessario agire in sede concorsuale; - il diritto di surroga,inoltre, non è condizionato e sorge direttamente dal pagamentodel debito.1.11. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 8/1/2024,ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza dellacorte d’appello.1.12. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.1.13. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Con il primo motivo, il Fallimento ricorrente,lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 24,52, 56, 93 e 95 l. fall. e degli artt. 32, 151, 155, 201 e 203c.c.i.i., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui lacorte d’appello ha ritenuto l’ammissibilità dell’eccezione dicompensazione formulata dalla società debitrice nel giudizioordinario di cognizione introdotto nei suoi confronti dalconsiderare che: - un credito maturato nei confronti del debitorepoi fallito può essere opposto in compensazione nei confronti delin sede di verifica del passivo da parte del giudice delegato; -nel caso di specie, la Durox non ha proposto insinuazione alpassivo del credito verso la società fallita, con la conseguentenecessità di escludere l’ammissibilità dell’eccezione diRic. 2024 n. 608 - Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero registro generale 608/2024Nu6m ero sezionale 2373/2026Numero di raccolta generale 19492/2026Data pubblicazione 12/06/2026compensazione promossa dalla stessa avanti al giudiceordinario, al di fuori della sede fallimentare.2.2. Con il secondo motivo, il Fallimento ricorrente,lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1299c.c., 61, comma 2°, l. fall. e 160, comma 2, c.c.i.i., ha censuratola sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello haritenuto l’esistenza del credito in regresso dedotto incompensazione pur in assenza del pagamento integraledell’obbligazione solidale, ossia dell’intera somma dovuta dalnorma dell’art. 61, comma 2°, l. fall., è ammissibile solo nel casoin cui il solvens dimostri l’integrale soddisfacimentodell’obbligazione solidale, restando, per l’effetto, inammissibile(e quindi inopponibile) l’ipotesi del regresso parziale; - inquest’ultimo caso, il solvens non può far valere alcun credito diregresso nei confronti del Fallimento; - la Durox, del resto, haeffettuato il pagamento afferente la quota di retribuzione deilavoratori, senza il versamento dei relativi contributiprevidenziali e delle ritenute, procedendo, quindi, ad unpagamento solo parziale dell’intero debito dovuto dal Fallimentoper la medesima obbligazione lavorativa; - il debito deldai relativi contributi e ritenute, laddove, per esercitare ilregresso, occorre, come prevede l’art. 61, comma 2°, l.fall.,l’estinzione dell’integrale debito del fallimento e non di una solaparte del debito e solo nei confronti di alcune parti; - il creditodi regresso sorge, infatti, solo per effetto dell’estinzioneintegrale dell’obbligo solidale che estingua tutto il debito (nonsolo una parte), per cui, ove tale presupposto non sia integrato,come nel caso di specie (laddove risultano pagate solo leretribuzioni), il credito di regresso non è mai venuto adRic. 2024 n. 608 - Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero 7re gistro generale 608/2024Numero sezionale 2373/2026Numero di raccolta generale 19492/2026Data pubblicazione 12/06/2026esistenza, e, dunque non vi è alcun credito da potere porre incompensazione.2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.2.4. Nel giudizio promosso dal Fallimento per il recuperodi un credito contrattuale del fallito, il terzo può, in effetti,proporre ogni eccezione estintiva, impeditiva o modificativa ditale diritto, in quanto rivolta esclusivamente a neutralizzare ladomanda attorea e ad ottenerne, in tutto o in parte, il rigetto,non operando in tal caso il principio di esclusività delprocedimento di verifica dello stato passivo (Cass. n. 9787 del2022).2.5. Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero diun credito del fallito, in particolare, il convenuto può eccepire incompensazione, in via riconvenzionale, l’esistenza di un propriocontrocredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione èdiretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attriceottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito specialeper l’accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall.trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa aduna pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, diaccertamento o di condanna al pagamento dell’importospettante alla medesima parte una volta operata lacompensazione (Cass. n. 13345 del 2024, che ha cassato conrinvio la sentenza impugnata che, aveva dichiaratoinammissibile, qualificandola erroneamente come domandariconvenzionale e non come eccezione riconvenzionale, ladomanda della società concedente diretta ad accertare il suodiritto ad ottenere l’equo compenso, previsto dal contratto dileasing in caso di inadempimento dell’utilizzatore, al solo fine diparalizzare la domanda svolta dal fallimento ed avente adRic. 2024 n. 608 - Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero 8re gistro generale 608/2024Numero sezionale 2373/2026Numero di raccolta generale 19492/2026Data pubblicazione 12/06/2026oggetto la restituzione dei canoni corrisposti in esecuzione delcontratto).2.6. Il credito che il debitore (convenuto in giudizio dalcuratore del fallimento) può dedurre in compensazione (alcredito vantato nei suoi confronti dal suo stesso debitore poifallito) può essere costituito (come nella specie) anche dallapretesa derivante, in capo al primo, dal pagamento, eseguitodallo stesso quale coobbligato in solido con il debitore poi fallito,di un debito che grava su quest’ultimo verso terzi (come ilavoratori somministrati dalla società somministrante, poi fallita,a norma dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015) e (comenel caso in esame è rimasto incontestato) dalla conseguente (edautomatica, per cui non può trovare applicazione il limiteprevisto dall’art. 56, comma 2°, l.fall.) surrogazione legale,prevista dall’art. 1203 n. 3 c.c. (che può anche essere parziale,e cioè nei limiti del pagamento effettivamente eseguito), delsolvens nel (preesistente, rispetto alla dichiarazione difallimento) diritto di credito del terzo soddisfatto verso ilcondebitore poi fallito (vale a dire, come accertato dalla corted’appello, le “retribuzioni non versate dalla somministrante neimesi di settembre ed ottobre 2016”).2.7. Non può, dunque, rilevare in senso ostativo la normadell’art. 61, comma 2°, l.fall., che disciplina l’esercizio del(distinto) diritto di “regresso” (che la norma dell’art. 35, comma2, cit. espressamente fa salvo) che matura, nei confronti di uncoobbligato fallito, in favore del condebitore che adempie (art.1299 c.c.) e che (a differenza, come detto, del caso in esame)consente al debitore che ha pagato di far valere tale (autonomo)diritto di credito (cfr. sul punto, Cass. n. 16835 del 2026) neiconfronti del condebitore fallito (ma) solo a condizione che ilrelativo pagamento, ove eseguito dopo la dichiarazione diRic. 2024 n. 608 - Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero 9re gistro generale 608/2024Numero sezionale 2373/2026Numero di raccolta generale 19492/2026Data pubblicazione 12/06/2026fallimento, sia, appunto, integrale (cfr. Cass. n. 5964 del 2025,in motiv.).3. Il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato.4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna ilricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio,che liquida nella somma di €. 3.200,00, di cui €. 200,00 peresborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l.n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 27 maggio 2026.Il PresidenteRic. 2024 n. 608 - Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026