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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13753/2026

Testo disponibile della fonte

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ntroricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA],n. 370/19, depositata il 19/03/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], con distinti ricorsi, impugnava, dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Alessandria, gli avvisi diaccertamento n.

T7J01N902988/2012 relativo all’anno d’imposta 2007 en.

T7J01N900371/2013 relativo all’anno d’imposta 2008.Con tali atti impositivi l’Agenzia delle entrate aveva determinatomaggiori imposte a titolo di Irpef (euro 2.932.205,00 per il 2007 ed euro3.319.216,00 per il 2008, oltre addizionali e sanzioni) in conseguenzaNumero registro generale 31318/2019Numero sezionale 3794/2026Numero di raccolta generale 13753/2026Data pubblicazione 11/05/2026dell’imputazione per trasparenza, ex art. 5 t.u.i.r., del reddito accertato incapo alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., di cui il contribuente erasocio accomandante al 70%.La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva.2.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], la quale accoglieva ilgravame.3.

Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi atre motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnataper violazione degli artt. 31 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., posto che l’avviso di fissazionedell’udienza di trattazione nel giudizio di appello non è stato notificato alcontribuente.2.

Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenzaimpugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perl’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. edel socio accomandatario, litisconsorti necessari nel giudizio diaccertamento a carico del socio accomandante.3.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 5 t.u.i.r., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riferimento allaprova contraria fornita dal contribuente, nonché l’omessa valutazione dellasentenza penale di assoluzione dal reato di cui all’art. 4 del d.lgs. n.74/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.4.

È fondato il secondo motivo, con assorbimento degli altri.5.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materiatributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delleNumero registro generale 31318/2019Numero sezionale 3794/2026Numero di raccolta generale 13753/2026Data pubblicazione 11/05/2026dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cuiall'art. 5 del d.P.R. n. 917/1986 (t.u.i.r.) e dei soci delle stesse e laconseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili edindipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorsotributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno deisoci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tuttiquesti soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e lacontroversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto diessi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizionedebitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispeciecostitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, conconseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessariooriginario.Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto deisoggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensidell'art. 14 d.lgs. 546/1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi delsuccessivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti ilitisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato egrado del procedimento, anche di ufficio (ex multis: Cass. 16/07/2025, n.19741; Cass. 23/04/2025, n. 10578; Cass. 18/12/2024, n. 33260; Cass.30/10/2024, n. 28060; Cass. 25/06/2018, n. 16730; Cass. 28/11/2014,n. 25300; Cass. 14/12/2012, n. 23096; Cass., Sez.

U., 04/06/2008, n.14815).6.

Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che i giudizi di primoe secondo grado si sono svolti a contraddittorio non integro, in quanto aglistessi non hanno partecipato né la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. né ilsocio accomandatario [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31318/2019Numero sezionale 3794/2026Numero di raccolta generale 13753/2026Data pubblicazione 11/05/2026La sussistenza del litisconsorzio necessario non può, inoltre,escludersi in base al rilievo per cui il ricorrente avrebbe prospettato soloquestioni personali: in senso contrario a tale conclusione deve rilevarsiche, come emerge dallo stesso controricorso (pag. 3), il contribuenteeccepì nel ricorso originario anche la nullità degli impugnati avvisi diaccertamento per insussistenza del presupposto impositivo e per erroneaapplicazione dell’art. 5 t.u.i.r.7.

In definitiva, va accolto il secondo motivo, assorbiti gli altri, conconseguente declaratoria di nullità dell’intero giudizio, cassazione dellasentenza impugnata e rimessione della causa innanzi alla Corte di giustiziatributaria di primo grado di Alessandria perché, in diversa composizione,proceda a nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio neiconfronti della società e del socio accomandatario, e provveda altresì allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; dichiara la nullitàdell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa innanzialla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria perché, indiversa composizione, proceda a nuovo giudizio previa integrazione delcontraddittorio, e provveda alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/05/2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA],n. 370/19, depositata il 19/03/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], con distinti ricorsi, impugnava, dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Alessandria, gli avvisi diaccertamento n. T7J01N902988/2012 relativo all’anno d’imposta 2007 en. T7J01N900371/2013 relativo all’anno d’imposta 2008.Con tali atti impositivi l’Agenzia delle entrate aveva determinatomaggiori imposte a titolo di Irpef (euro 2.932.205,00 per il 2007 ed euro3.319.216,00 per il 2008, oltre addizionali e sanzioni) in conseguenzaNumero registro generale 31318/2019Numero sezionale 3794/2026Numero di raccolta generale 13753/2026Data pubblicazione 11/05/2026dell’imputazione per trasparenza, ex art. 5 t.u.i.r., del reddito accertato incapo alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., di cui il contribuente erasocio accomandante al 70%.La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva.2. L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], la quale accoglieva ilgravame.3. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi atre motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnataper violazione degli artt. 31 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., posto che l’avviso di fissazionedell’udienza di trattazione nel giudizio di appello non è stato notificato alcontribuente.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenzaimpugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perl’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. edel socio accomandatario, litisconsorti necessari nel giudizio diaccertamento a carico del socio accomandante.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 5 t.u.i.r., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riferimento allaprova contraria fornita dal contribuente, nonché l’omessa valutazione dellasentenza penale di assoluzione dal reato di cui all’art. 4 del d.lgs. n.74/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.4. È fondato il secondo motivo, con assorbimento degli altri.5. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materiatributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delleNumero registro generale 31318/2019Numero sezionale 3794/2026Numero di raccolta generale 13753/2026Data pubblicazione 11/05/2026dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cuiall'art. 5 del d.P.R. n. 917/1986 (t.u.i.r.) e dei soci delle stesse e laconseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili edindipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorsotributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno deisoci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tuttiquesti soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e lacontroversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto diessi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizionedebitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispeciecostitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, conconseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessariooriginario.Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto deisoggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensidell'art. 14 d.lgs. 546/1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi delsuccessivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti ilitisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato egrado del procedimento, anche di ufficio (ex multis: Cass. 16/07/2025, n.19741; Cass. 23/04/2025, n. 10578; Cass. 18/12/2024, n. 33260; Cass.30/10/2024, n. 28060; Cass. 25/06/2018, n. 16730; Cass. 28/11/2014,n. 25300; Cass. 14/12/2012, n. 23096; Cass., Sez. U., 04/06/2008, n.14815).6. Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che i giudizi di primoe secondo grado si sono svolti a contraddittorio non integro, in quanto aglistessi non hanno partecipato né la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. né ilsocio accomandatario [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31318/2019Numero sezionale 3794/2026Numero di raccolta generale 13753/2026Data pubblicazione 11/05/2026La sussistenza del litisconsorzio necessario non può, inoltre,escludersi in base al rilievo per cui il ricorrente avrebbe prospettato soloquestioni personali: in senso contrario a tale conclusione deve rilevarsiche, come emerge dallo stesso controricorso (pag. 3), il contribuenteeccepì nel ricorso originario anche la nullità degli impugnati avvisi diaccertamento per insussistenza del presupposto impositivo e per erroneaapplicazione dell’art. 5 t.u.i.r.7. In definitiva, va accolto il secondo motivo, assorbiti gli altri, conconseguente declaratoria di nullità dell’intero giudizio, cassazione dellasentenza impugnata e rimessione della causa innanzi alla Corte di giustiziatributaria di primo grado di Alessandria perché, in diversa composizione,proceda a nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio neiconfronti della società e del socio accomandatario, e provveda altresì allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; dichiara la nullitàdell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa innanzialla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria perché, indiversa composizione, proceda a nuovo giudizio previa integrazione delcontraddittorio, e provveda alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/05/2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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