Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 23179/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica-ricorrente-controAgenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall' AvvocaturaGenerale dello Stato, domiciliazione telematica-controricorrente-nonché contro-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1170/2025depositata il 10/9/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 5719/2026Numero sezionale 491/2026Numero di raccolta generale 23179/2026Data pubblicazione 14/07/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza, mentre non vi è luogo a pronunciain ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’atro intimato,non avendo il medesimo svolto attività difensiva; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la ricorrente arifondere alla controricorrente le spese che liquida in euro 2.400 percompensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15% e agli accessori di legge, oltre a spese eventualmente prenotate adebito.Roma, in data 10 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica-ricorrente-controAgenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall' AvvocaturaGenerale dello Stato, domiciliazione telematica-controricorrente-nonché contro-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1170/2025depositata il 10/9/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;Numero registro generale 5719/2026Numero sezionale 491/2026Numero di raccolta generale 23179/2026Data pubblicazione 14/07/2026ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza, mentre non vi è luogo a pronunciain ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’atro intimato,non avendo il medesimo svolto attività difensiva; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la ricorrente arifondere alla controricorrente le spese che liquida in euro 2.400 percompensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15% e agli accessori di legge, oltre a spese eventualmente prenotate adebito.Roma, in data 10 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi
Sentenza Cassazione n. 23179/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris