CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 03095/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2018 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 4 giugno 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., con rideterminazione della pena irrogata in quella di mesi uno giorni dieci di reclusione ed euro cinquecento di multa, in relazione ai reati di cui ai capi A (art. 612, comma 2, cod. pen.), B (art. 610 cod. pen.), C (art.582 cod. pen.), con conferma delle restanti statuizioni anche relative alla domanda risarcitoria delle parti civili. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando violazione ed erronea applicazione dell'art. 603 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 190, 495, comma 2, cod. proc. pen., 24, 111 Cost., 6 Cedu, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione. Si impugnano, altresì, le ordinanze del 27 giugno 2013 e del 4 giugno 2015, quanto al rigetto dell'istanza difensiva di acquisizione e ascolto di una telefonata, giunta al centralino del 112 dall'utenza intestata al Rizzo. La richiesta ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen. era diretta a provare che l'imputato era stato vittima di violenza privata da parte di un gruppo di ragazzi, due dei quali costituiti parti civili ai suoi danni nel presente procedimento, che bloccavano il passo carraio del suo garage impedendone l'uscita anche alla sua famiglia. Si trattava di richiesta diretta anche a valutare con correttezza l'attendibilità delle parti civili, soggetti interessati, con particolare riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, nelle immediatezze, avrebbe dichiarato ai carabinieri, al telefono, che nessuno si era fatto male. 2.1.Risulta depositata, a mezzo p.e.c., memoria con la quale la difesa, ulteriormente articolando le censure prospettate con il ricorso, confuta la motivazione dell'Ufficio spoglio, in base alla quale l'impugnazione è stata fissata dinanzi alla sezione Settima penale, chiedendo la trasmissione degli atti alla sezione ordinaria di questa Corte per la trattazione in pubblica udienza. 3.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte territoriale, espressamente evidenzia, con motivazione lineare e logica, la superfluità della prova invocata, ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. Si sottolinea che questa, infatti, non sarebbe incompatibile, anche se avesse il contenuto prospettato dalla difesa fin dai motivi di appello, con la commissione dei fatti così come emersa al dibattimento. Si sottolinea, peraltro, che la lettura complessiva della motivazione, consente di reputare non manifestamente illogico l'espresso giudizio di superfluità della prova richiesta (trascrizione o ascolto della telefonata al 112, fatto dallo stesso Rizzo), tenuto conto che la Corte territoriale sottolinea che la condotta dell'imputato si colloca in un contesto conflittuale tra le parti, in considerazione delle condotte poste in essere dal Calvo, rispetto al garage di [OSCURATO:PERSONA] non soltanto nel giorno dei fatti. Sicché la censura si appalesa reiterativa di identico motivo di appello e, comunque, immune da censure di ogni tipo, in quanto non risulta in violazione di legge l'operata valutazione di superfluità, ai sensi dell'art. 190 cod. proc. ,pen. della prova nuova richiesta dalla difesa, a mente dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in considerazione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]