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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 11654/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25679-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 964/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 25/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 25679 sez.

M3 - ud. 19-01-2022 -2- Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani — sezione distaccata di Alcamo, [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentir dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato con il coniuge [OSCURATO:PERSONA] in data 4 marzo 2009 e trascritto a margine dell'atto di matrimonio.

A fondamento della propria pretesa l'attrice dedusse che, in data 6 giugno 2006, versò alla Calandra, la somma di € 150.000,00 per ragioni inerenti alla società [OSCURATO:PERSONA] SRL di cui entrambe le parti erano socie; che tale importo era stato indebitamente trattenuto dalla Calandra e mai versato alla società; che per tali ragioni l'attrice aveva proposto, dinanzi al Tribunale di Palermo, ricorso per emissione di decreto ingiuntivo al fine di ottenere la restituzione della predetta somma; che il Tribunale aveva emesso decreto ingiuntivo in data 23 settembre 2009 ed a seguito dell'opposizione della Calandra ne era stata dichiarata la provvisoria esecutività; che dalle visure immobiliari eseguite dall'attrice era emerso che in data 4 marzo 2009 la convenuta ed il suo coniuge [OSCURATO:PERSONA] avevano stipulato un atto di costituzione di un fondo patrimoniale evidentemente posto in essere al solo fine di ridurre la garanzia generica offerta dal debitore.

Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA] contestando la fondatezza della domanda per mancanza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c..

Integrato il contraddittorio nei confronti del coniuge della convenuta, [OSCURATO:PERSONA], ed istruita la causa mediante prove documentali, il Tribunale di Trapani — sezione distaccata di Alcamo, rigettò la domanda attorea compensando tra le parti le spese di lite.

Detta pronuncia venne impugnata da [OSCURATO:PERSONA].2.

La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 964/2020 del 25 giugno 2020, riformando integralmente la pronuncia di primo grado, ha dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ordinando al Conservatore dei Registri immobiliari e all'Ufficiale di stato civile l'annotazione della predetta declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale rispettivamente a margine della trascrizione del suddetto atto ed a margine dell'atto di matrimonio dei due coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con condanna di quesfultimi alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Il Tribunale ha ritenuto irrilevante ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, la mancata prova dell'annotazione del contratto a margine dell'atto di matrimonio.

Ha, poi, rilevato la sussistenza dei presupposti richiesti ex art. 2901 c.c., essendo stato provato dalla Calandra, l'esistenza del credito (con nota del 21.05.2007 con la quale l'attrice aveva chiesto alla socia la restituzione delle somme da quest'ultima detenute e non versate nelle casse sociali), la sua anteriorità rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale avvenuto nel marzo 2009 e la conseguente consapevolezza della creditrice del pregiudizio arrecato agli interessi del debitore con l'atto di disposizione.

3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2647 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per aver la Corte d'Appello ritenuto che non costituisse necessario adempimento dell'onere probatorio ai fini dell'accoglimento della domanda l'esibizione in giudizio dell'atto di matrimonio recante l'annotazione dell'atto costitutivo.Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi e per difetto di decisività.

Il giudice dell'appello ha accolto la domanda ex 2901 sulla base del seguente principio di diritto, "La mancata annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'atto di costituzione di un bene in fondo patrimoniale ovvero il difetto della relativa prova risultano irrilevanti al fine di paralizzare l'azione revocatoria promossa avverso l'iscrizione di un bene immobile nel fondo, perché il sistema di pubblicità di cui all'art. 163, comma 3, c.c., fondato sull'annotazione, ha la finalità di rendere la convenzione matrimoniale opponibile ai terzi, ma l'azione revocatoria non ha tra i suoi elementi costitutivi la circostanza che l'atto in relazione al quale è domandata sia opponibile ai creditori" (Cass. n. 6450/2019); Ebbene il Giudice dell'appello ha rigettato la domanda in quanto il difetto di prova è stato ritenuto irrilevante dalla Corte sulla base del principio sopra richiamato. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, censura in modo inadeguato tale principio sostenendo, invece, il mancato assolvimento dell'onere processuale della prova dell'opponibilità ai terzi mediante produzione in giudizio dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale con l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

E lo fa sulla base di Cassazione n. 23955/2017 che richiede tale produzione.

Ma tale sentenza, che può essere fuorviante solo all'apparenza, si riferisce ad un giudizio di opposizione all'esecuzione e non ad un'azione revocatoria. 4.1 Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta travisamento della prova per violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per aver la Corte d'Appello erroneamente ritenuto che la nota prodotta dalla Pisano costituisse prova del credito vantato da quest'ultima nei confronti della Calandra, trattandosi di somme versate a titolo di partecipazione societaria alla ditta, e non a titolo di deposito, e comunque successivamente versate alla [OSCURATO:PERSONA].

Osserva inoltre che la costituzione del fondo patrimoniale non avrebbe reso più difficoltosa la realizzazione del credito in quanto i beni in oggetto sarebbero già gravati da ipoteca di importo tale da consentire, se aggrediti, il soddisfacimento dei soli creditori privilegiati.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

E' inammissibile nella parte in cui si lamenta dell'esistenza del credito e del travisamento della prova ma, in realtà, le censure in esso contenute sono dirette ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa, prevalentemente probatorie, rientrati nel sovrano apprezzamento del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità.

E' invece infondato nella parte in cui censura l'assenza di pregiudizio per il creditore.

L'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso; ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass.n. 16973/2015).

In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass. n. 11892/ 2016).

Ebbene il Giudice del merito ha correttamente applicato i predetti principi. 4.2 Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 co. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c. per aver la Corte d'Appello fornito una motivazione meramente apparente circa l'eventus damni.

In particolare, ripercorrendo le argomentazioni svolte nel secondo motivo di ricorso, osserva che, stante l'ingente iscrizione ipotecaria gravante sui beni destinati nel fondo patrimoniale, la costituzione di quest'ultimo non avrebbe sottratto alcuna garanzia alle ragioni creditorie della Pisano.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente, invero, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La motivazione non è apparente in relazione alla presenza dell'ipoteca.

La Corte territoriale ha fondato l'assoggettamento all'azione ex 2901 del bene soggetto di ipoteca, sul precedente rilievo che anche gli altri beni di proprietà della odierna ricorrente erano gravati da ipoteca volontaria.

Tale motivazione è scevra da qualsivoglia vizio logico giuridico. 5.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

5.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudi7io di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.000 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25679-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 964/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 25/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 25679 sez. M3 - ud. 19-01-2022 -2- Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani — sezione distaccata di Alcamo, [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentir dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato con il coniuge [OSCURATO:PERSONA] in data 4 marzo 2009 e trascritto a margine dell'atto di matrimonio. A fondamento della propria pretesa l'attrice dedusse che, in data 6 giugno 2006, versò alla Calandra, la somma di € 150.000,00 per ragioni inerenti alla società [OSCURATO:PERSONA] SRL di cui entrambe le parti erano socie; che tale importo era stato indebitamente trattenuto dalla Calandra e mai versato alla società; che per tali ragioni l'attrice aveva proposto, dinanzi al Tribunale di Palermo, ricorso per emissione di decreto ingiuntivo al fine di ottenere la restituzione della predetta somma; che il Tribunale aveva emesso decreto ingiuntivo in data 23 settembre 2009 ed a seguito dell'opposizione della Calandra ne era stata dichiarata la provvisoria esecutività; che dalle visure immobiliari eseguite dall'attrice era emerso che in data 4 marzo 2009 la convenuta ed il suo coniuge [OSCURATO:PERSONA] avevano stipulato un atto di costituzione di un fondo patrimoniale evidentemente posto in essere al solo fine di ridurre la garanzia generica offerta dal debitore. Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA] contestando la fondatezza della domanda per mancanza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.. Integrato il contraddittorio nei confronti del coniuge della convenuta, [OSCURATO:PERSONA], ed istruita la causa mediante prove documentali, il Tribunale di Trapani — sezione distaccata di Alcamo, rigettò la domanda attorea compensando tra le parti le spese di lite. Detta pronuncia venne impugnata da [OSCURATO:PERSONA].2. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 964/2020 del 25 giugno 2020, riformando integralmente la pronuncia di primo grado, ha dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ordinando al Conservatore dei Registri immobiliari e all'Ufficiale di stato civile l'annotazione della predetta declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale rispettivamente a margine della trascrizione del suddetto atto ed a margine dell'atto di matrimonio dei due coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con condanna di quesfultimi alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Il Tribunale ha ritenuto irrilevante ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, la mancata prova dell'annotazione del contratto a margine dell'atto di matrimonio. Ha, poi, rilevato la sussistenza dei presupposti richiesti ex art. 2901 c.c., essendo stato provato dalla Calandra, l'esistenza del credito (con nota del 21.05.2007 con la quale l'attrice aveva chiesto alla socia la restituzione delle somme da quest'ultima detenute e non versate nelle casse sociali), la sua anteriorità rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale avvenuto nel marzo 2009 e la conseguente consapevolezza della creditrice del pregiudizio arrecato agli interessi del debitore con l'atto di disposizione. 3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2647 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per aver la Corte d'Appello ritenuto che non costituisse necessario adempimento dell'onere probatorio ai fini dell'accoglimento della domanda l'esibizione in giudizio dell'atto di matrimonio recante l'annotazione dell'atto costitutivo.Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi e per difetto di decisività. Il giudice dell'appello ha accolto la domanda ex 2901 sulla base del seguente principio di diritto, "La mancata annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'atto di costituzione di un bene in fondo patrimoniale ovvero il difetto della relativa prova risultano irrilevanti al fine di paralizzare l'azione revocatoria promossa avverso l'iscrizione di un bene immobile nel fondo, perché il sistema di pubblicità di cui all'art. 163, comma 3, c.c., fondato sull'annotazione, ha la finalità di rendere la convenzione matrimoniale opponibile ai terzi, ma l'azione revocatoria non ha tra i suoi elementi costitutivi la circostanza che l'atto in relazione al quale è domandata sia opponibile ai creditori" (Cass. n. 6450/2019); Ebbene il Giudice dell'appello ha rigettato la domanda in quanto il difetto di prova è stato ritenuto irrilevante dalla Corte sulla base del principio sopra richiamato. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, censura in modo inadeguato tale principio sostenendo, invece, il mancato assolvimento dell'onere processuale della prova dell'opponibilità ai terzi mediante produzione in giudizio dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale con l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. E lo fa sulla base di Cassazione n. 23955/2017 che richiede tale produzione. Ma tale sentenza, che può essere fuorviante solo all'apparenza, si riferisce ad un giudizio di opposizione all'esecuzione e non ad un'azione revocatoria. 4.1 Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta travisamento della prova per violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per aver la Corte d'Appello erroneamente ritenuto che la nota prodotta dalla Pisano costituisse prova del credito vantato da quest'ultima nei confronti della Calandra, trattandosi di somme versate a titolo di partecipazione societaria alla ditta, e non a titolo di deposito, e comunque successivamente versate alla [OSCURATO:PERSONA]. Osserva inoltre che la costituzione del fondo patrimoniale non avrebbe reso più difficoltosa la realizzazione del credito in quanto i beni in oggetto sarebbero già gravati da ipoteca di importo tale da consentire, se aggrediti, il soddisfacimento dei soli creditori privilegiati. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. E' inammissibile nella parte in cui si lamenta dell'esistenza del credito e del travisamento della prova ma, in realtà, le censure in esso contenute sono dirette ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa, prevalentemente probatorie, rientrati nel sovrano apprezzamento del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità. E' invece infondato nella parte in cui censura l'assenza di pregiudizio per il creditore. L'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso; ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass.n. 16973/2015). In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass. n. 11892/ 2016). Ebbene il Giudice del merito ha correttamente applicato i predetti principi. 4.2 Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 co. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c. per aver la Corte d'Appello fornito una motivazione meramente apparente circa l'eventus damni. In particolare, ripercorrendo le argomentazioni svolte nel secondo motivo di ricorso, osserva che, stante l'ingente iscrizione ipotecaria gravante sui beni destinati nel fondo patrimoniale, la costituzione di quest'ultimo non avrebbe sottratto alcuna garanzia alle ragioni creditorie della Pisano. Il motivo è infondato. Il ricorrente, invero, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La motivazione non è apparente in relazione alla presenza dell'ipoteca. La Corte territoriale ha fondato l'assoggettamento all'azione ex 2901 del bene soggetto di ipoteca, sul precedente rilievo che anche gli altri beni di proprietà della odierna ricorrente erano gravati da ipoteca volontaria. Tale motivazione è scevra da qualsivoglia vizio logico giuridico. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 5.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudi7io di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.000 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella C
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