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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 32814/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6645-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; - ricorrente - contro Cr [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso il provvedimento del TRIBUNALE di SANREMO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. rilevato che con atto pervenuto a mezzo posta in data 12/3/2021, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 111, co. 7, Cost.; a sostegno del ricorso proposto, il Rosignoli ha dedotto la nullità di talune notificazioni di atti ad esso destinati nel corso del procedimento di pignoramento presso terzi indicato in ricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che il ricorso in esame non risulta materialmente notificato ad alcuna parte; al riguardo, è appena il caso di rilevare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione ne comporta la declaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgono le stesse conseguenze derivanti dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 20893 del 15/10/2015, Rv. 637437 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12509 del 08/06/2011, Rv. 618095 - 01); in forza di tali premesse, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, alla quale - pur non accompagnandosi alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del giudizio, in difetto di alcuna notificazione - segue, in ogni caso, l'attestazione circa la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13;Adunanza del 10 giugno 2021 - R.G. n. 6645/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 10 giugno 2020. 7 Presidente a [OSCURATO:PERSONA] oggi, 5 i -1/1_ 12c2-1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ia [OSCURATO:PERSONA] del 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6645-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; - ricorrente - contro Cr [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso il provvedimento del TRIBUNALE di SANREMO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. rilevato che con atto pervenuto a mezzo posta in data 12/3/2021, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 111, co. 7, Cost.; a sostegno del ricorso proposto, il Rosignoli ha dedotto la nullità di talune notificazioni di atti ad esso destinati nel corso del procedimento di pignoramento presso terzi indicato in ricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che il ricorso in esame non risulta materialmente notificato ad alcuna parte; al riguardo, è appena il caso di rilevare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione ne comporta la declaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgono le stesse conseguenze derivanti dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 20893 del 15/10/2015, Rv. 637437 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12509 del 08/06/2011, Rv. 618095 - 01); in forza di tali premesse, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, alla quale - pur non accompagnandosi alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del giudizio, in difetto di alcuna notificazione - segue, in ogni caso, l'attestazione circa la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13;Adunanza del 10 giugno 2021 - R.G. n. 6645/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 10 giugno 2020. 7 Presidente a [OSCURATO:PERSONA] oggi, 5 i -1/1_ 12c2-1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ia [OSCURATO:PERSONA] del 10
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