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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10007/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 14 dicembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in qualità di giudice dell'esecuzione, in applicazione dell'art.671 cod. proc. pen., accoglieva l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a reati per i quali costui risultava condannato con sentenze irrevocabili.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce la violazione dell'art. 665 cod. proc. pen.

Il ricorrente sostiene che il giudice competente a decidere sull'istanza di riconoscimento della continuazione presentata in fase esecutiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non sia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ma la Corte di appello di Napoli, perché la sentenza passata in giudicato per ultima nei confronti del Micillo sarebbe quella emessa da detta Corte il 14 gennaio 2020, divenuta irrevocabile il 31 luglio 2020, recante la riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 21 giugno 2018. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il rilievo dell'incompetenza funzionale, formulato dal ricorrente, è condivisibile.

1.1. In tema di esecuzione, sussiste la competenza del giudice d'appello, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., qualora tale giudice, in sede di cognizione, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia concesso le circostanze attenuanti generiche, trattandosi di un intervento che opera una rielaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, incidente soltanto in via indiretta sulla misura della pena (Sez. 1, Sentenza n. 34578 del 12/07/2017 Rv. 270833 - 01).

1.2. Nel caso concreto, dal certificato del Casellario giudiziale emerge che, con sentenza emessa il 14 gennaio 2020, divenuta irrevocabile il 31 luglio 2020, quindi per ultima fra le sentenze in esecuzione, la Corte di appello di Napoli riformò parzialmente, concedendo fra l'altro le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti, la sentenza di condanna emessa in primo tr. grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 21 giugno 2018.

La Corte di appello di Napoli, pertanto, è competente per l'esecuzione e l'ordinanza impugnata, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, risulta conseguentemente viziata da violazione di legge.

2. In presenza della situazione esposta, e in applicazione del principio sopra richiamato, l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli qui impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché emessa da giudice privo di competenza funzionale, e deve disporsi la trasmissione degli atti alla competente Corte di appello di Napoli, affinché provveda sull'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 dicembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in qualità di giudice dell'esecuzione, in applicazione dell'art.671 cod. proc. pen., accoglieva l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a reati per i quali costui risultava condannato con sentenze irrevocabili. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce la violazione dell'art. 665 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che il giudice competente a decidere sull'istanza di riconoscimento della continuazione presentata in fase esecutiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non sia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ma la Corte di appello di Napoli, perché la sentenza passata in giudicato per ultima nei confronti del Micillo sarebbe quella emessa da detta Corte il 14 gennaio 2020, divenuta irrevocabile il 31 luglio 2020, recante la riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 21 giugno 2018. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il rilievo dell'incompetenza funzionale, formulato dal ricorrente, è condivisibile. 1.1. In tema di esecuzione, sussiste la competenza del giudice d'appello, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., qualora tale giudice, in sede di cognizione, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia concesso le circostanze attenuanti generiche, trattandosi di un intervento che opera una rielaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, incidente soltanto in via indiretta sulla misura della pena (Sez. 1, Sentenza n. 34578 del 12/07/2017 Rv. 270833 - 01). 1.2. Nel caso concreto, dal certificato del Casellario giudiziale emerge che, con sentenza emessa il 14 gennaio 2020, divenuta irrevocabile il 31 luglio 2020, quindi per ultima fra le sentenze in esecuzione, la Corte di appello di Napoli riformò parzialmente, concedendo fra l'altro le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti, la sentenza di condanna emessa in primo tr. grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 21 giugno 2018. La Corte di appello di Napoli, pertanto, è competente per l'esecuzione e l'ordinanza impugnata, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, risulta conseguentemente viziata da violazione di legge. 2. In presenza della situazione esposta, e in applicazione del principio sopra richiamato, l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli qui impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché emessa da giudice privo di competenza funzionale, e deve disporsi la trasmissione degli atti alla competente Corte di appello di Napoli, affinché provveda sull'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso in R
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