CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 23787/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26664/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] NeptuniaS.r.l.), in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, piazza Adriana, n. 5, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 6732/19 , depositato l'8 luglio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto dell'8 luglio 2019, il Tribunale di Milano ha rigettato l'op- posizione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] NeptuniaS.r.l. avverso lo stato pas- sivo dell'amministrazione straordinaria dell'[OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto l'ammissione al passivo in prededuzione, ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, ovvero in via privilegiata, ai sensi degli artt. 2750, 2756 o 2761 cod. civ., di un credito di Euro341.577,67, già ammesso al passivo in via chirografaria, a titolo di corrispettivo per prestazioni di mo- vimentazione di merci nell'area portuale di Taranto. A fondamento della decisione, il Tribunale ha innanzitutto escluso che in sede di verificazione del passivo trovi applicazione il principio di non conte- stazione, avuto riguardo alla facoltà delle parti di stare in giudizio anche di persona edal potere del giudice di sollevare eccezioni rilevabili d'ufficio, os- servando inoltre che nel giudizio di opposizione allo stato passivo non si ap- plica l'art. 345 cod. proc. civ., con la conseguenza che il curatore può proporre anche nuove eccezioni, non sollevate in sede di verificazione.Tanto premes- so, ha ritenuto che l'opponente non avesse fornito la prova del possesso della qualifica di autotrasportatore, richiesta dall'art. 8, comma 1-bis, del d.l. 20 giugno 2017, n. 91 ai fini del riconoscimento della prededuzione, rilevando che era rimasta indimostrata l'iscrizione nel relativo albo professionale, ne- cessaria per l'esercizio di tale attività. Precisato inoltreche, in quanto funzio- nale al conseguimento delle finalità della procedura di ristrutturazione indu- striale prevista dal d.l. n. 347 del 2003, ed avente come effetto l'alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione, l'art. 3, comma 1-terdel pre- detto decreto costituisce una norma eccezionale, da interpretarsi restrittiva- mente, ha ritenuto non provata l'appartenenza dell'opponente alla categoria delle piccole e medie imprese: rilevato infatti che nel periodo di riferimento la compagine sociale dell'impresa era composta da tre società, due delle quali erano titolari di una quota pari al 30% ciascuna del capitale sociale, ha affer- mato che, ai sensi degli artt. 3 e 6 della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, l'opponente, non qualificabile come impresa autonoma, era tenuta a ricostruire i rapporti intrattenuti con le socie, in modo tale da con- sentire di comprendere se il legame fosse di associazione o di collegamento, ed in ogni caso ad estendere alle predette società la prova del numero degli effettivi, del fatturato e del totale di bilancio. Rilevato che il predetto onere era rimasto inadempiuto, ha ritenuto insussistenti anche i presupposti per il riconoscimento dei privilegi indicati, non avendo l'opponente precisato la fat- tispecie che aveva inteso invocare, tra quelle previste dall'art. 561 cod. nav., né individuato i beni che avrebbe conservato o migliorato, né allegato di es- serne ancora in possesso. 2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazionela [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA]), per due motivi. L'[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato per violazione dell'art. 99, nono ed undicesimo com- ma, del r.d.16 marzo 1942, n. 267, dell'art. 116 cod. proc. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., censurando il decreto impugnato per aver ritenuto non provata la sua appartenenza alla categoria delle piccole e medie imprese, senza valutare la documentazione prodotta in giudizio, volta a dimostrare che i dati dimensionali aggregati di essa ricorrente e delle società collegate rispet- tavano i parametri previsti dal d.m. 18 aprile 2005 edalla raccomandazione 2003/361/CE. Aggiunge che il Tribunale ha omesso di pronunciare in ordine all'ammissibilità della predetta documentazione, contestata dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA], nonché di esaminare l'autocertificazione da essa prodotta ai sensi dello art. 3, comma quinto, della citata raccomandazione. 1.1. Il motivo è fondato. E' opportuno premettere che nel procedimento di verificazione del passivo la questione riguardante l'appartenenza della ricorrente alla categoria delle piccole e medie imprese, sollevata dai commissari straordinari nel progetto di stato passivo, era stata ritenuta superata dal Giudice delegato in virtù dell'av- venuta produzione, unitamente alle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 95 della legge fall., di una visura camerale e della dichiarazione IVA relativa all'anno 2014, a seguito della quale i Commissari avevano limitato le proprie contestazioni ai soli requisiti oggettivi delle prestazioni, la cui mancata dimo- strazione aveva indotto il Giudice delegato ad escludere la prededucibilità dei crediti azionati dalla ricorrente. Avendo i Commissari sollevato nuovamente la questione in sede di opposizioneallo stato passivo, la creditrice aveva pro- dotto nuovi documenti, puntualmente richiamati nel ricorso per cassazione, e volti a fornire la prova dell'appartenenza alla predetta categoria, consistenti in un'autocertificazione, nel bilancio relativo all'anno 2014 e nei relativi alle- gati. Ciò nonostante, il decreto impugnato ha ritenuto non provato il requisito soggettivo, escludendo che nel procedimento di verificazione potesse operare il principio di non contestazione, in considerazione della facoltà del Giudice delegato di sollevare eccezioni rilevabili d'ufficio, aggiungendo che nel giudi- zio di cui all'art. 99 della legge fall. deve ritenersi consentita la proposizione di nuove eccezioni, non trovando applicazione l'art. 345 cod. proc. civ., e rilevando che l'opponente, non configurabile come impresa autonoma ai sensi dell'art. 3 della raccomandazione 2003/361/CE, aveva omesso di ricostruire il complesso dei rapporti intercorrenti con le società che ne costituivano la compagine sociale. Orbene, è pur vero che, in tema diverificazione del passivo, questa Corte ha affermato che il principio di noncontestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previgente quale tecnica di semplificazione della prova deifatti dedotti, non comporta affatto l'automatica ammissione del credito allo stato passivo solo perché non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori even- tualmente presenti in sede di verifica), competendo al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di ec- cezioni in tema diverificazione dei fatti e delle prove (cfr. Cass., Sez. VI, 8/ 08/2017, n. 19734; Cass., Sez. I, 24/05/2018, n. 12973; 6/08/2015, n. 16554). Nella specie, tuttavia, come si è detto, la questione concernente il possesso della qualifica di piccola o media impresa da parte dell'opponente non era stata sollevata dal Giudice delegato, il quale non ne aveva anzi fatto più menzione, a seguito della produzione della documentazione depositata unitamente alle osservazioni formulate in ordine al progetto di stato passivo, alla stregua della quale si era limitato a dare atto della mancata dimostrazione dei requisiti oggettivi delle prestazioni. In tale contesto, pur dovendosi rico- noscere ai Commissari straordinari la facoltà di riproporre la questionein sede di opposizione, non potendo ritenersi la stessa preclusa ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., non applicabile nel giudizio di opposizione allo stato passivo, in quanto non assimilabile a un giudizio di appello, l'intervenuto abbandono della predetta eccezione nella precedente fase e la sua riproposizione nella memoria di costituzione dei Commissari avrebbe imposto al Tribunale di con- siderarla a tutti gli effetti come un'eccezionenuova, e quindi di garantire il diritto di difesa dell'opponente, prendendo in esame l'ulteriore documenta- zione da essa prodotta, al fine di verificare se dalla stessa emergessero gli elementi di cui era stata dedotta la mancata dimostrazione: come ripetuta- mente affermato da questa Corte, infatti, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, oveil curatore introduca eccezioni nuove, ossia non formulate (op- pure, come nella specie, abbandonate) in sede di verifica, il rispetto del prin- cipio del contraddittorio esige che, in relazione ai contenuti e termini della eccezione nuova,e solo in relazione agli stessi, sia concesso all'opponente un termine per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione proba- toria idonea a supportarle(cfr. Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22386; 18/05/ 2012, n. 7918). Qualora poi, come nel caso in esame, il termine sia stato concesso e la documentazione sia stata prodotta, il tribunale non può sottrarsi al dovere di prenderla in considerazione in sede di decisione, quanto meno al fine di escluderne l'ammissibilità o l'idoneità ad orientare diversamentel'esito del giudizio. 2. E' invece infondato il secondo motivo,con cui la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., nonché la nullità del decreto impugnato per violazione dell'art. 99, nono ed undicesimo comma, della legge fall., dell'art. 116 cod. proc. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., osservando che, nel ritenere non provato il possesso della qualifica di autotrasportatore, il Tribunale non ha tenuto conto della produzione in giudizio di una visura del Registro delle Imprese, da cui risultava che l'oggetto sociale di essa ricorrente era costituito proprio dall'esercizio di tale attività, e dell'autorizzazione con- cessa dall'[OSCURATO:PERSONA] di Taranto alla movimentazione strategica delle merci all'interno del Porto. 2.1. Correttamente, infatti, il decreto impugnato ha ritenuto non provato, ai fini dell'applicabilità dell'art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 91 del 2017, il possesso della qualifica di autotrasportatore da parte della ricorrente, in virtù della mancata dimostrazione dell'iscrizione della stessa nell'albo istituito dallo art. 1 della legge n. 298 del 1974: tale disposizione, nell'istituire l'Albo nazio- nale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, ha infatti stabilitoespressamente, al terzo comma, che «l'i- scrizione nell'albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi». In assenza di tale condizione, lo svolgimento dell'at- tività in questione deve ritenersi non consentito, con la conseguente insuffi- cienza, ai fini del riconoscimento della relativa qualifica, della circostanza, fatta valere dalla ricorrente, che il suo oggetto sociale sia costituito proprio dall'esercizio dell'attività di autotrasporto e che essa sia titolare delle autoriz- zazioni necessarie per poter operare nell'ambito dell'area portuale di Taranto. 3. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall'ac- coglimento del primo motivod'impugnazione, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Milano, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primomotivo di ricorso, rigetta il secondo motivo , cassa il decreto impug