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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 36931/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Torino ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], imputati del reato continuato di furto in abitazione aggravato (di cui al capo A della rubrica), recependo l'accordo raggiunto con il Pubblico Ministero.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il comune difensore degli imputati con due motivi.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo, che deduce l'omessa applicazione officiosa della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen., non è consentito giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

3.2. Il secondo motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di confisca del denaro, è manifestamente infondato, perché, avuto riguardo al principio di diritto secondo cui la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 17/07/2020, Rv. 279348), l'argomentazione rassegnata a sostegno della statuizione impugnata (secondo cui il denaro sequestrato, di cui gli imputati non avevano saputo giustificare l'origine, era provento del reato contestato) appare sufficientemente adeguata e congrua.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Torino ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], imputati del reato continuato di furto in abitazione aggravato (di cui al capo A della rubrica), recependo l'accordo raggiunto con il Pubblico Ministero. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il comune difensore degli imputati con due motivi. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, che deduce l'omessa applicazione officiosa della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen., non è consentito giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.2. Il secondo motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di confisca del denaro, è manifestamente infondato, perché, avuto riguardo al principio di diritto secondo cui la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 17/07/2020, Rv. 279348), l'argomentazione rassegnata a sostegno della statuizione impugnata (secondo cui il denaro sequestrato, di cui gli imputati non avevano saputo giustificare l'origine, era provento del reato contestato) appare sufficientemente adeguata e congrua. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore
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