CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 09759/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]) La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 22 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 23 ottobre 2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentata rapina aggravata. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che ha fornito adeguata risposta alle doglianze difensive contenute nell'atto di appello, non indica gli elementi che sono alla base dei rilievi formulati, non consentendo al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge con riferimento alla mancata esclusione della circostanza aggravante dell'uso dell'arma, risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello ha correttamente ritenuto configurata l'aggravante in questione sulla base della ricostruzione dei fatti emersa dal verbale di arresto con argomentazioni prive dei lamentati vizi, trattandosi di situazione tale da lasciare ragionevolmente prevedere e temere l'impiego della pistola (si veda sul punto, Sez. 3, n. 7754 del 21/01/2021, M., Rv. 281006 - 02); Osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che censura il trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, è manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, ancor più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Rilevato, altresì, che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), come sancito nel caso di specie; - Considerato che la doglianza relativa alla contestazione della recidiva è inammissibile attesa la sua estrema genericità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]