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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 12031/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte di appello di Milano;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento senza rinviodella sentenza impugnata limitatamente agli aumenti di pena che vanno eliminati,con conseguente rideterminazione della pena.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Milano haconfermato la sentenza emessa in data 6 febbraio 2024 dal Tribunale di Pavia conla quale il predetto ricorrente era stato condannato alla pena di un anno direclusione per il reato di evasione commesso dal 22 giugno 2022 al 30 giugno2022, con il seguente calcolo: prevalenza delle circostanze attenuanti generichesulla recidiva, mesi otto di reclusione, aumento di mesi due per ogni singolaevasione, considerate accertate altre due evasioni in continuazione rispetto allaprima.2.

Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, deducendo due motivi di seguito sintetizzati.2.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio dellamotivazione ex art. 606, lett. b), e), cod. proc. pen., in relazione alladeterminazione della pena, avendo la Corte di appello preso atto che il reatocontestato è un’unica evasione, ma ciononostante ha confermato la pena irrogatadal primo giudice, senza eliminare gli aumenti per la insussistente continuazione.2.2.

Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione in punto diapplicazione della recidiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è fondato ed impone l’annullamento dellasentenza in punto di determinazione della pena, alla quale si può provvederedirettamente in sede di legittimità, non comportando apprezzamenti di merito.La Corte di appello ha correttamente rilevato l’errore in cui è incorso ilGiudice di primo grado nel ravvisare plurimi reati di evasione unificati dallacontinuazione, trattandosi in realtà di un’unica evasione che si è protratta dalprimo controllo operato il 22 giugno fino all’ultimo controllo operato in data 30giugno 2022, non essendo stato riscontrato il rientro nell’abitazione durantel’intero intervallo temporale decorso tra queste due date, neppure nel corso delcontrollo intermedio eseguito il 29 giugno 2022.Il delitto di evasione è, infatti, reato istantaneo con effetti permanenti, chesi consuma nel momento stesso in cui il soggetto attivo si allontana dal luogo delladetenzione o degli arresti domiciliari.

Ne consegue che l'effetto permanente cessaquando l'evaso torna nel luogo dal quale non avrebbe dovuto allontanarsi,interrompendo in tal modo l'elusione del controllo da parte dell'autorità, sicchè afronte di plurimi accertamenti dell'allontanamento dal luogo di detenzione,sussiste pluralità di reati solo ove sia provato che l'imputato, dopo ogni singoloallontanamento, abbia fatto stabilmente rientro nel luogo in cui la misura cautelareera in esecuzione (Sez. 6, n.14401 del 05/11/2020, dep. 2021, Fieschi, Rv.280879).Erronea è perciò la valutazione operata dalla Corte di appello in punto dideterminazione della pena, atteso che, avendo escluso la reiterazione dei reati dievasione, era tenuta ad eliminare gli aumenti di pena irrogati dal primo giudice inaumento per la continuazione, non potendosi procedere ad una rideterminazionedella pena rispetto alla più ampia durata dell’unica evasione accertata, in assenzadi una impugnazione del Pubblico Ministero, ostandovi il divieto di “reformatio inpeius”.Inammissibile è, invece, il secondo motivo in punto di recidiva, trattandosi diun motivo nuovo neppure dedotto con l’atto di appello.2.

In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinviocon rideterminazione della pena in mesi otto di reclusione, previa eliminazionedegli aumenti di pena di mesi quattro irrogati per le due distinte evasioni ritenuteinsussistenti.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamentosanzionatorio, rideterminando la pena in mesi otto di reclusione.Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così deciso l’11 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte di appello di Milano;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento senza rinviodella sentenza impugnata limitatamente agli aumenti di pena che vanno eliminati,con conseguente rideterminazione della pena.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Milano haconfermato la sentenza emessa in data 6 febbraio 2024 dal Tribunale di Pavia conla quale il predetto ricorrente era stato condannato alla pena di un anno direclusione per il reato di evasione commesso dal 22 giugno 2022 al 30 giugno2022, con il seguente calcolo: prevalenza delle circostanze attenuanti generichesulla recidiva, mesi otto di reclusione, aumento di mesi due per ogni singolaevasione, considerate accertate altre due evasioni in continuazione rispetto allaprima.2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, deducendo due motivi di seguito sintetizzati.2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio dellamotivazione ex art. 606, lett. b), e), cod. proc. pen., in relazione alladeterminazione della pena, avendo la Corte di appello preso atto che il reatocontestato è un’unica evasione, ma ciononostante ha confermato la pena irrogatadal primo giudice, senza eliminare gli aumenti per la insussistente continuazione.2.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione in punto diapplicazione della recidiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed impone l’annullamento dellasentenza in punto di determinazione della pena, alla quale si può provvederedirettamente in sede di legittimità, non comportando apprezzamenti di merito.La Corte di appello ha correttamente rilevato l’errore in cui è incorso ilGiudice di primo grado nel ravvisare plurimi reati di evasione unificati dallacontinuazione, trattandosi in realtà di un’unica evasione che si è protratta dalprimo controllo operato il 22 giugno fino all’ultimo controllo operato in data 30giugno 2022, non essendo stato riscontrato il rientro nell’abitazione durantel’intero intervallo temporale decorso tra queste due date, neppure nel corso delcontrollo intermedio eseguito il 29 giugno 2022.Il delitto di evasione è, infatti, reato istantaneo con effetti permanenti, chesi consuma nel momento stesso in cui il soggetto attivo si allontana dal luogo delladetenzione o degli arresti domiciliari. Ne consegue che l'effetto permanente cessaquando l'evaso torna nel luogo dal quale non avrebbe dovuto allontanarsi,interrompendo in tal modo l'elusione del controllo da parte dell'autorità, sicchè afronte di plurimi accertamenti dell'allontanamento dal luogo di detenzione,sussiste pluralità di reati solo ove sia provato che l'imputato, dopo ogni singoloallontanamento, abbia fatto stabilmente rientro nel luogo in cui la misura cautelareera in esecuzione (Sez. 6, n.14401 del 05/11/2020, dep. 2021, Fieschi, Rv.280879).Erronea è perciò la valutazione operata dalla Corte di appello in punto dideterminazione della pena, atteso che, avendo escluso la reiterazione dei reati dievasione, era tenuta ad eliminare gli aumenti di pena irrogati dal primo giudice inaumento per la continuazione, non potendosi procedere ad una rideterminazionedella pena rispetto alla più ampia durata dell’unica evasione accertata, in assenzadi una impugnazione del Pubblico Ministero, ostandovi il divieto di “reformatio inpeius”.Inammissibile è, invece, il secondo motivo in punto di recidiva, trattandosi diun motivo nuovo neppure dedotto con l’atto di appello.2. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinviocon rideterminazione della pena in mesi otto di reclusione, previa eliminazionedegli aumenti di pena di mesi quattro irrogati per le due distinte evasioni ritenuteinsussistenti.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamentosanzionatorio, rideterminando la pena in mesi otto di reclusione.Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così deciso l’11 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]   
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