CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 25669/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 64-5562/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, che insistono nel proporre argomenti di censura già respinti nel duplice momento valutativo di merito, con congrua e logica motivazione. 1.1. Inammissibile è il primo motivo di ricorso, con il quale si insiste nell'attribuire la responsabilità della condotta fraudolenta ad un terzo soggetto, mai identificato e mai comparso sulla scena dei fatti descritti, ma solo evocato dall'imputato quale titolare della agenzia territoriale Genertel, che non ha sedi territoriali. Viceversa, l'imputato è stato univocamente indicato dall'offeso come colui che lo indusse a sottoscrivere una polizza conveniente, sollevandolo anche dall'onere di recarsi in Agenzia per pagare il premio, che veniva ritirato presso l'abitazione. A fronte di tale argomentare, l'insistere della difesa nel sostenere una tesi immaginaria vale la inammissibilità del motivo per assoluta genericità. 1.2. Quanto alla invocata particolare tenuità dell'offesa (art. 131 bis cod. pen.) va pure chiarito che la Corte di merito ha esplicitamente motivato in ordine al danno non irrisorio provocato da una condotta iterata nel tempo, traendo le conseguenze di legge in tema di preclusione all'accesso della speciale causa di non punibilità per la particolare tenuità dell'offesa. 1.3. Quanto, infine, alla dedotta prescrizione maturata già prima della pronuncia di secondo grado (21 aprile 2021), il ricorrente non ha tenuto conto dei due periodi di sospensione intervenuti in primo grado per complessivi 79 giorni ed in appello per poco meno di sei mesi (28.5. 2019-20.11.2019); sospensioni che tenuto conto della data di consumazione del reato (per il quale è stata applicata un pena non aumentata per la continuazione interna, talché non residua interesse alla scomposizione della unità fittizia del reato continuato al fine di verificare la prescrizione dei reati più risalenti nella data di consumazione) spostano la data della maturata prescrizione ben oltre quella della decisione di secondo grado. La inammissibilità dei motivi di ricorso, non consentendo di instaurare un valido rapporto di impugnazione, non rende computabile ai fini della prescrizione il tempo successivo alla decisione impugnata. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.