CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 01932/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28672– 20 22 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia in Roma via dei Portoghesi 12, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso l’ordinanzan. cronol. 5332/2022 del TRIBUNALE di SALERNO , pubblicatail 5/10/2022; Ric. 2022n. 28672sez. S2 - ud. 2 7 - 6 - 20 23 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 / 10 /2022, il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ. l’appello di ADER avverso la sentenza n.6746/2019 del G iudice di pace di Salerno che ha accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso un estratto di ruolo, dichiarando la prescrizione dei relativi crediti. IlTribunale ha ritenuto l’impugnazione non conforme al dettato del punto 1) dell’art. 342 cod. proc. civ. perché parte appellante non avrebbe individuato le parti del provvedimento che si intend evano impugnare e di cui si chiedeva la modifica , non avrebbe chiaramente indicato «le modifiche richiest e alla ricostruzione del fatto», né precisato « come dovrebbe modularsi il nuovo dispositivo di sentenza» (così nell’ordinanza). 2. Avverso questa sentenza ADER ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Salerno non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve prendersi atto che il Tribunale, quale giudice d’appello, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, ex art.342 cod. proc. civ., con ordinanza e non con sentenza. Per giurisprudenza ormai consolidata, l 'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ., se emanata nell'ambito suo proprio, cioè per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile per cassazione, non avendo carattere definitivo, giacché il terzo comma del medesimo art. 348 ter consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado. Viceversa, tale ordinanza è ricorribile per cassazione ove dichiari, come nella specie, l'inammissibilità dell'appello per ragioni process uali, per Ric. 2022n. 28672sez. S2 - ud. 2 7 - 6 - 20 23 - 3 - violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., oltre il suo ambito applicativo proprio, al fine di decidere una questione, attinente propriamente al mezzo d'impugnazione, che si pone a monte del merito dell'appello: questa ordinanza ha, infatti, carattere di definitività ed è, in ragione del suo contenuto effettivo, una sentenza in senso sostanziale (Cass. Sez. 6 - 2, n. 7273 del 27/03/2014 , Sez. 6 - 2, n. 16396 del 05/08/2015, Sez. U, n. 1914 del 02/02/2016). Il ricorso è, perciò, ammissibile. 1. Con l’unico motivo, ADER ha lamentato la violazione dell’art. 342 comma I cod.proc.civ.per avere il Tribunale dichiarato l’inammissibilità dell’appello nonostante la compiuta indicazione , nell’atto di impugnazione,delle parti censurate e l’illustrazione dei motivi. Il motivo è fondato. Gli artt. 342 e 434 cod.proc.civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parteargomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolariforme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiaedel giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022). Il Tribunale non ha correttamente applicato questo principio fondando il giudizio di inammissib i lità dell’impugnazione sull’omessa indicazione delle parti del provvedimento che si intendeva impugnare, Ric. 2022n. 28672sez. S2 - ud. 2 7 - 6 - 20 23 - 4 - delle modifiche chieste alla ricostruzione del fatto e di come avrebbe dovuto«modularsi il dispositivo della nuova sentenza». Come risulta dal contenuto dell’atto di impugnazione riprodotto in ricorso, infatti, l’appello era invece compiutamente sviluppato con l’indicazione delle ragioni di decisione non condivise e le critiche relative dirette a far valere l’inammissibilità dell’opposizione all’estratto di ruolo ela inammissibilità dei motivi. 2. Il ricorso è perciò accolto e l’ordinanza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglieil ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di