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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 43173/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157 e 648 cod. pen., nonché la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifico; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, ad ogni buon conto, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata) e correttamente applicato i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell'applicazione della prescrizione nell'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen., che non costituisce un'autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale (Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, P.M., Rv. 254307-01; Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 settembre 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157 e 648 cod. pen., nonché la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifico; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, ad ogni buon conto, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata) e correttamente applicato i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell'applicazione della prescrizione nell'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen., che non costituisce un'autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale (Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, P.M., Rv. 254307-01; Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il
Sentenza Cassazione n. 43173/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris