CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 10317/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria del difensore ex art. 611 cod. proc. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato satellite di indebito utilizzo di carta di credito per intervenuta prescrizione, è fondato in quanto il termine di prescrizione risulta effettivamente maturato prima della pronuncia della sentenza impugnata in data 20 ottobre 2021; che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819); che poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, qualora sia sopravvenuta per uno dei reati satellite la prescrizione, la Corte di cassazione, in applicazione dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve procedere all'eliminazione della porzione di pena inflitta in aumento per il reato estinto (Sez. 5, n. 3752 del 18/10/2018 dep. 25/01/2019, 0., Rv. 275107), ridetermina la pena come da dispositivo; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., perché il reato è estinto per prescrizione, eliminando la relativa pena di mesi due di reclusione e determinando la pena finale in anni due di reclusione e euro trecento di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore r t [OSCURATO:PERSONA]