CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21723/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall' [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado dellaSardegna n. 7/2024 depositata il 08/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sardegna accoglieval’appello dell’Agenzia delle Entrate (ADE) avverso la sentenza del primogrado che aveva annullato, su ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA] G C [OSCURATO:PERSONA] (di seguito più brevemente anchesolo la Società) l’avviso di accertamento di rettifica della rendita catastalenotificatole da ADE, emesso nell’ambito di una procedura DOCFA,Numero registro generale 15985/2024Numero sezionale 5112/2026Numero di raccolta generale 21723/2026Data pubblicazione 25/06/2026relativamente ad unità immobiliare costituita da un capannone.2. In particolare, la CGT riteneva che, trattandosi di procedura DOCFA,l’obbligo di motivazione dell’atto di accertamento fosse stato assoltodall’amministrazione, considerato che i dati forniti dalla contribuente nonerano stati disattesi, ma soltanto rivalutati con riferimento all’attribuzionedella rendita catastale. Nel merito, rilevava che l’ampliamento, oggettodella variazione catastale, aumentasse normalmente il pregio complessivodell’immobile, giustificando l’attribuzione di una maggiore rendita e alcontempo riteneva che i parametri posti alla base dell’elaborato fattovalere dall’Agenzia non fossero incongrui, così come quello dell’elaboratodella contribuente, e che tuttavia la stima operata dall’ADE non fosseillogica nei risultati a cui era giunta, nell’ambito della sua sfera didiscrezionalità tecnica, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado.3. Ricorre per cassazione contro tale pronuncia la contribuente che siaffida a due motivi di censura.4. L’ADE resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo proposto, la ricorrente deduce la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n.4 c.p.c., inrelazione all’art. 360 primo comma n.4 c.p.c. per manifesta illogicita' econtraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, laddovegiustifica l’attribuzione della maggior rendita con l’aumento di superficie epregio dell’immobile.1.1. Il motivo è infondato.1.2. E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio che lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134,deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art.12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile per cassazione soloNumero registro generale 15985/2024Numero sezionale 5112/2026Numero di raccolta generale 21723/2026Data pubblicazione 25/06/2026l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunquerilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez.U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054). Le Sezioni Unite della Corte hannochiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchéaffetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n.16159 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.:Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016. I medesimi concettigiuridici sono espressi da Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U.09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 [p.3.5.]). Ancor più di recente, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476 (che cita,in motivazione, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. U.18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) ha avutomodo di ribadire che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solol’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazionein sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia siNumero registro generale 15985/2024Numero sezionale 5112/2026Numero di raccolta generale 21723/2026Data pubblicazione 25/06/2026esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione» (Cass 19591/2022).1.3. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata si poneben al di sopra del c.d. minimo costituzionale perché da essa si coglie, aldi là di ogni considerazione sulla correttezza delle soluzioni giuridicheadottate, l’iter logico giuridico della decisione, così come già riportato nelfatto della presente ordinanza. In particolare, il giudice di appello haritenuto che l’obbligo motivazionale dell’atto di accertamento fosse statoassolto dall’amministrazione sulla base della considerazione che i datiforniti dalla contribuente non fossero stati disattesi, ma soltanto rivalutaticon riferimento all’attribuzione della rendita catastale. Nel merito, rilevavache l’ampliamento, oggetto della variazione catastale, aumentassenormalmente il pregio complessivo dell’immobile, giustificandol’attribuzione di una maggiore rendita e al contempo riteneva che iparametri posti alla base dell’elaborato fatto valere dall’Agenzia nonfossero incongrui, così come quello dell’elaborato della contribuente, e chetuttavia la stima operata dall’ADE non fosse illogica nei risultati a cui eragiunta nell’ambito della sua sfera di discrezionalità tecnica, conconseguente rigetto del ricorso di primo grado. In altri termini, conspecifico riferimento al merito della questione della rettifica della renditaproposta dalla contribuente con la procedura DOCFA riteneva chel’elaborato dell’amministrazione giustificasse l’attribuzione della maggiorerendita, anche in considerazione dell’ampliamento oggetto della variazionecatastale. Il che pone all’evidenza la motivazione della sentenza al disopra del minimo costituzionale.2. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole dell’omesso esame diun fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, sotto il profiloNumero registro generale 15985/2024Numero sezionale 5112/2026Numero di raccolta generale 21723/2026Data pubblicazione 25/06/2026dell’art.360 primo comma n. 5 c.p.c., assumendo che il giudice di appellosi fosse avvalso dei prezzari DEI a cui si sarebbe riferita l’Amministrazioneresistente, mai prodotti in causa, in modo da rendere la pronuncia noncoerente con il materiale probatorio disponibile e viziando il processodecisionale in maniera cruciale.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. La Corte, a Sezioni Unite, (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), hachiarito che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come daultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il«fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» talefatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua«decisività (tra le tante, Cass. 13/06/2022 n. 19049). Oltre a ciò, vaevidenziato che la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata(Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018,n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) nell'affermare chel'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omessoesame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivoesercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte delgiudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predettanorma; nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomaliaNumero registro generale 15985/2024Numero sezionale 5112/2026Numero di raccolta generale 21723/2026Data pubblicazione 25/06/2026motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione. (Cass. SU 27 dicembre 2019 n. 34476)2.3. Nel caso di specie, il motivo si palesa inammissibile perché laricorrente non ha assolto all’onere di individuare quale sia il fatto storico,principale o secondario, di cui lamenta l’omesso esame, né tanto meno ildato testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, nè come equando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti ela sua decisività.2.4. La ricorrente si lamenta, in realtà, del preteso cattivoapprezzamento degli elementi istruttori, assumendo, senza però che lasentenza ne faccia espressa menzione, che il giudice abbia deciso sullabase di prezziari DEI non prodotti in giudizio, sebbene citati in appellodall’Agenzia a sostegno della correttezza della stima allegataall’accertamento; stima che il giudice di appello ritiene idonea fondare ilproprio convincimento in ordine alla correttezza della rendita rettificata. Intal modo il motivo si risolve nella denuncia di un malgoverno del materialeistruttorio da parte del giudice di merito che, però, si pone chiaramente aldi fuori dei limiti di cui all’art.360 primo comma n. 5 c.p.c., dovendosiribadire che il difettoso esame (preteso tale) non si identifica con l’omessoesame del fatto storico.3. In definitiva, il ricorso va rigettato.4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come inNumero registro generale 15985/2024Numero sezionale 5112/2026Numero di raccolta generale 21723/2026Data pubblicazione 25/06/2026dispositivo.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, acarico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis delcitato art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro4.500,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese prenotate adebito.Visto l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a caricodella parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 24/6/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]