CassazionedecretoSezione 6Decisione del 3 novembre 2022
Cassazione n. 46952/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 24/4/2015 dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze in data 24 aprile2015. A tal fine il ricorrente ha dedotto di essere stato dichiarato contumace e, sia in primo che secondo grado, è stato sempre assistito da difensori d'ufficio; solo in data 12 luglio 2022 veniva a conoscenza della sentenza di condanna emessa a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Preliminarmente, si rileva che nel caso di specie trova applicazione l'art. 175 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla I. 28 aprile 2014, n. 67, stante la disciplina transitoria introdotta dall'art. 15-bis, in base al quale le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità. 2.1. Ne consegue che l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione (art. 175, comma 2, cod. proc. pen. ante modifica). Per consolidata giurisprudenza, la suddetta formulazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., avendo previsto una sorta di presunzione iuris tantum di mancata conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'esistenza di una eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica, eseguita, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., presso il difensore d'ufficio nominato all'imputato, non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna (Sez.2 n. 21393 del 15/4/2015, Rv. 264219). 3. Applicando tali principi al caso di specie, ne deriva la fondatezza della richiesta di remissione in termini, posto che il ricorrente - dichiarato latitante fin dal primo grado del giudizio, sempre assistito d'ufficio e senza che emergano effetti rapporti con quest'ultimo - deve ritenersi che non abbia avuto l'effettiva conoscenza del processo. P.Q.M. Dispone la rimessione nel termine di [OSCURATO:PERSONA] per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Firenze in data 24 aprile 2015 Così deciso il 3 novembre 2022 Il Consigliere