CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 31003/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el Tribunale di Roma,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la sospensione del daspoin accoglimento del primo e del terzo motivo; inammissibile il terzo motivo;letta per il ricorrente la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza in data 22 marzo 2026 il G.i.p. del Tribunale di Roma haconvalidato il “daspo” emesso in data 20 marzo 2026 dal Questore di Roma neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] che, il 19 marzo 2026, data della disputa calcisticatra l’A.S. Roma e il F.C. Bologna, si era trovato con un gruppo di tifosi romanisti,armato di quattro martelli, di un mattarello da cucina e di una cintura di cuoio, neipressi del luogo di transito della tifoseria bolognese con il chiaro intento di porrein essere atti ostili nei confronti dei tifosi rivali.2. Il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione per assenza dei presuppostidi necessità e urgenza posti a fondamento della misura di prevenzione (primomotivo), per assenza di motivazione in ordine alla pericolosità concreta e attualeposta a fondamento della misura di prevenzione (secondo motivo), per assenza dimotivazione in ordine alla congruità e adeguatezza della durata della misurapreventiva (terzo motivo). Nella memoria ribadisce le sue difese.3. Il Procuratore generale afferma che è fondato il primo motivo di ricorsoperché il requisito della necessità e dell'urgenza deve riguardare l'attualità o laprossimità temporale di competizioni sportive (Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016,Rv. 267294) e perché il destinatario, che, nella specie, ha assolto l’obbligo dipresentazione all’Autorità di pubblica sicurezza il 22 marzo 2026, alle ore 18,30 ealle ore 19,30, ha diritto a contestare l’ordine quando provi che l'obbligo dipresentazione abbia avuto esecuzione in concreto prima dell'intervento delmagistrato che ha depositato l’ordinanza di convalida il 23 marzo 2026 (tre le piùrecenti, Sez. 3 n. 43882 del 2/10/2024, citata nel ricorso; nello stesso senso, Sez.3, n. 43107 del 13/10/2021, Rv. 282299; Sez. 3, n. 28219 del 28/01/2016, Rv.267256). Afferma ancora che è inammissibile il secondo motivo di ricorso, mentreè fondato il terzo, non essendo stata motivata la durata della misura, stabilita inanni due anni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è nel complesso infondato.Risulta agli atti che, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, ilQuestore di Roma ha dato espressamente conto della necessità e urgenza del“daspo”. E’ emerso che, in occasione dell’incontro di calcio tra l’A.S. Roma e il F.C.Bologna, valevole per la competizione internazionale [OSCURATO:PERSONA], stagione2025/2026, disputatosi presso lo stadio Olimpico di Roma il 19 marzo 2026, ilricorrente si trovava in via della Farnesina, unitamente ad altri quattordiciesponenti della tifoseria romanista, nei pressi del luogo di transito della tifoseriabolognese, con il chiaro intento di compiere atti ostili ai danni dei tifosi rivali, comecomprovato dalla disponibilità di numerosi strumenti atti a offendere, e inparticolare di quattro martelli, di un mattarello da cucina e di una cintura in cuoio.Di qui la necessità di adottare il “daspo”, sussistendo oggettivi motivi cautelari,ulteriori pericoli per la stagione calcistica in corso e l’approssimarsi di altre partite.Nel provvedimento, il Questore di Roma ha evidenziato che non era stata datacomunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 dellalegge n. 241 del 1990, anche in considerazione del consolidato orientamento dellagiurisprudenza amministrativa, secondo cui il presente provvedimento – essendoproteso alla più efficace tutela dell’ordine pubblico e a evitare la reiterazione dicomportamenti vietati – può prescindere dal previo coinvolgimentoprocedimentale del destinatario della misura di prevenzione.Come efficacemente evidenziato da questa Sezione nella sentenza Califano(Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016, Rv. 267293 – 01), costituisce principiocondiviso dalla giurisprudenza amministrativa che l'obbligo di preventivacomunicazione dell'avvio del procedimento previsto dall'art. 7 della legge n. 241del 1990, il cui presupposto è l'assenza di necessità e di urgenza, non è applicabileall'adozione del provvedimento del questore di interdizione immediata di accessoai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ai sensi dell’art. 6 della legge n.401 del 1989, essendo quest'ultimo caratterizzato da particolari esigenze dinecessità ed urgenza (così da ultimo Sez. 3, n. 10984 del 23/03/2012, Pinelli, Rv.252346, che ha precisato come in conformità all'orientamento espresso dallagiurisprudenza amministrativa vada esclusa la necessità della preventivacomunicazione dell'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento aisensi del citato art. 6, poiché tale provvedimento si collega a un potere di inibizioneimmediata di accesso ai luoghi in cui si svolgono le competizioni agonistiche,mentre l’art. 7 della legge n. 241 del 1990 subordina la necessità dellacomunicazione all'assenza di "particolari esigenze di celerità" - cfr. Cons. Stato,Sez. 6, 8.6.2009, n. 3468; T.a.r, Calabria, Sez. 1, 26.2.2010, n. 242.Sempre secondo la sentenza Califano, la necessità e l'urgenza costituisconorequisiti di legittimità dell'atto e devono riguardare non già gli episodi che hannodeterminato la necessità della misura, ma l'attualità o la prossimità temporaledelle competizioni sportive (Sez. 3, n. 33532 del 05/05/2009, Brodosi, Rv.244779). Ne consegue che l'omessa motivazione in ordine all'urgenza delprovvedere determina l'invalidità del provvedimento del questore e impediscequindi la sua convalida solo quando esso abbia avuto esecuzione primadell'intervento del magistrato, vale a dire nel caso in cui, tra la notificaall'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida, si collochi unamanifestazione sportiva in coincidenza della quale l'interessato abbia dovutoottemperare all'obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dal terzocomma, prima parte, del citato art. 6 della legge n. 401 del 1989 (Sez. 3, n. 33861del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237121; Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006,Licciardello, Rv. 234961, ma si vedano più recentemente in senso conforme, Sez.3, n. 6586 del 17/12/2024, Barbieri, Rv. 287519 – 01 e Sez. 3, n. 43107 del13/10/2021, Addis, Rv. 282299 – 01).Orbene, si è già detto che il Questore di Roma ha motivato sulla necessitàe urgenza, rilevando che la stagione calcistica era in corso e che si approssimavanoaltre partite di calcio. Il G.i.p. ha legittimamente recepito le considerazioni delQuestore secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale che ammette lamotivazione per relationem al provvedimento amministrativo (tra le tante, Sez. 3,n. 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259657). Il primo motivo di ricorso è,pertanto, infondato.Quanto al secondo motivo di ricorso, a differenza di quanto argomentatodalla difesa, il G.i.p. ha particolarmente insistito sull’estrema pericolosità dellacondotta dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale si è presentato con un nutrito gruppo di persone,pronto ad affrontare la tifoseria rivale, con oggetti atti a offendere, mettendo inpericolo la pubblica incolumità. Il motivo, dunque, declinato in termini di omessamotivazione, è manifestamente infondato.Un’ulteriore osservazione s’impone, poi, nel caso in esame, e cioè che ilricorrente non ha presentato una memoria difensiva per aggredire la valutazionedel Questore in merito alla necessità e urgenza della misura né ha sollecitato ilGiudice a motivare specificamente sulla validità della misura in relazione allapartita che si sarebbe disputata nelle quarantotto ore dalla notifica del daspo. Stadi fatto che il G.i.p. ha provveduto il 22 marzo con ordinanza depositata il 23marzo, presumibilmente senza sapere che il 22 ci sarebbe stata (o c’era stata) lapartita.Il terzo motivo di ricorso, relativo alla durata della misura, è infondato. E’ben vero che il G.i.p. non ha sindacato il termine di durata di due anni stabilito dalprovvedimento del Questore, ma va ricordato che l’art. 6, comma 5, legge n. 401del 1989 prevede che il “daspo” per la violazione del comma 2 vada da un anno acinque anni. Pertanto, la conferma di un “daspo” della durata di due anni, pergiunta coerente con l’accertata gravità del fatto, non merita specifiche motivazioni,essendo la sua durata inferiore al medio edittale, mutuandosi lo stesso principiodalla materia della pena (arg. ex Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 276288 – 01).Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 23 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]