CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09714/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alle PEC:[OSCURATO:EMAIL] egiuseppecrimi@ordineavvocatiroma.org--ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio, ex art.86 c.p.c., edall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alle PEC:[OSCURATO:EMAIL] epaolomarini@ordineavvocatiroma.org--controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia n. 5756/2018 depositata il24/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29563/2020Numero sezionale 2576/2025Numero di raccolta generale 9714/2026Data pubblicazione 15/04/2026Con ricorso al Tribunale di Venezia ex art.702 bis c.p.c. e 14 l.n.150/2011 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] -del Foro di Venezia- ha domandato lacondanna dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - del Foro di Milano- a pagare quanto alui dovuto per l’attività di difensore domiciliatario svolta, su incarico delconvenuto, avanti al Tribunale di Venezia nell’interesse della società [OSCURATO:SOCIETA]., cliente dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, che avevaquantificato il dovuto per l’attività di domiciliazione prestata in €41.150,49, oltre accessori, ha esposto che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da lui inizialmente compulsata, aveva negato di avergli conferitol’incarico, affermando di avere trattato con il solo avv. [OSCURATO:PERSONA] e che ilTribunale di Venezia, al quale egli si era prima rivolto per ottenere ilpagamento di quanto dovuto dalla società, aveva respinto la domanda conordinanza 21.6.2017, individuando nell’avv. [OSCURATO:PERSONA] il soggetto tenuto alpagamento.Quest’ultimo, costituitosi, ha eccepito l’inopponibilità nei suoi confrontidella pronuncia del Tribunale di Venezia, intervenuta all’esito di un giudizioche non lo aveva visto parte, e ha contestato comunque, nel merito, sial’affidamento dell’incarico, sia l’entità della pretesa.Il Tribunale di Venezia con ordinanza 5756/2018 ha rigettato ladomanda dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che l’incarico al ricorrente erastato conferito direttamente dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; secondoil Tribunale, inoltre, non si applicavano i principi dettati dalla pronunciadella Corte di Cass. n.19416/2016, secondo cui obbligato a corrispondereil compenso professionale al difensore per l’opera professionale richiestanon era necessariamente il soggetto che aveva rilasciato la procura allalite, potendo essere il mandato di patrocinio affidato al legale da un terzo;ha osservato inoltre che sia dal tenore della procura che da una serie dicircostanze di fatto (sede legale della società e sede dello studiodell’attore, entrambi in Venezia, assistenza della società [OSCURATO:PERSONA] registro generale 29563/2020Numero sezionale 2576/2025Numero di raccolta generale 9714/2026Data pubblicazione 15/04/2026s.r.l. da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in quattro procedimenti) emergeva chela società intese conferire l’incarico ad entrambi i legali direttamenteperché, se pure il Camerino era indicato nell’atto come procuratoredomiciliatario, erano stati dati anche a lui, come all’avv. [OSCURATO:PERSONA], gli stessiampi poteri di transigere, conciliare, farsi sostituire, chiamare in causaterzi; anche all’avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato pertanto dato il mandato dipatrocinio, con obbligo di pagamento a carico della cliente e non a caricodel codifensore della causa che non poteva essere considerato mandante;del resto, lo stesso Camerino aveva dichiarato di dissentire dalla pronunciache aveva respinto la sua domanda verso la società, pur non avendolaimpugnata, ma detta pronuncia non faceva stato nel presente giudizio nonavendo preso parte a quel processo [OSCURATO:PERSONA].Contro la ordinanza del Tribunale di Venezia n. 5756/2018 è statoesperito il giudizio di revocazione ex art.395 c.p.c., con esito negativo.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto quindi ricorso per cassazione control’ordinanza del Tribunale di Venezia, sulla base di tre motivi contrastatidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.Solo il controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione efalsa applicazione dell’art.1326 c.c. in relazione all’art.360 n.3 e n. 5c.p.c. dolendosi dell’esclusione della legittimazione passivadell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Osserva il ricorrente che il contratto di domiciliazione, con il quale sie di sostituire in udienza il legale patrocinante, si distingue sia dallaprocura ad litem, che è un negozio unilaterale, sia dal contratto dipatrocinio, che è il contratto con il quale il cliente incarica il legale disvolgere la sua opera professionale. Osserva che la controparte avevarilevato, nella comparsa di risposta, per smentire l’assenza di contatti traNumero registro generale 29563/2020Numero sezionale 2576/2025Numero di raccolta generale 9714/2026Data pubblicazione 15/04/2026lo studio del ricorrente e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., lapartecipazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituta processuale dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di assunzione delle proveorali in uno dei quattro giudizi coinvolgenti la società, nel cui ambito illegale rappresentante di quest’ultima comparve per renderel’interrogatorio formale. Il ricorrente sottolinea di non aver mai incontratoil legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che aveva avuto uncontatto solo con la sua sostituta di udienza, avv. [OSCURATO:PERSONA], nel corso diun’udienza di prova. Ove si intenda ammettere, per assurdo, chel’incontro avvenuto in udienza tra il legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] equivalga, al fine di considerareconclusi entrambi i contratti tra cliente e professionista, all’accettazione daparte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] della proposta contrattuale della cliente, relativasia al contratto di domiciliazione sia a quello di patrocinio, ciò avrebbedovuto accadere non in una sola causa ma in tutte e quattro. Inoltre,l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che è persona diversa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] non avevaalcun potere di rappresentanza negoziale del ricorrente ai fini dellaconclusione del contratto di patrocinio con la società e, ove la pronunciaimpugnata si debba intendere in tal senso, sarebbe violato l’art.1326 c.c.a norma del quale il vincolo contrattuale presuppone proposta eaccettazione delle parti del contratto di domiciliazione e di patrocinio.Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.E’ infondato se si considera la lamentata violazione del dispostodell’art.1326 c.c. riferita all’affermata conclusione dei contratti dipatrocinio e di domiciliazione -alla quale la Corte di merito giunge nonriconoscendo valenza negoziale all’incontro tra la sostituta processuale delricorrente e il legale rappresentante della società ma sulla base dellavalorizzazione di una serie di elementi di fatto unitariamente considerati,comprendenti anche quell’incontro come mero elemento di fatto-, perchéin tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consisteNumero registro generale 29563/2020Numero sezionale 2576/2025Numero di raccolta generale 9714/2026Data pubblicazione 15/04/2026nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge eimplica necessariamente un problema interpretativo della stessa che nonrisulta essere stato posto e affrontato nelle fasi di merito in relazione allanorma richiamata; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa, che è ciò che il ricorrente inrealtà vorrebbe rimettere in discussione con il motivo in esame, è inveceesterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità -cfr.Cass. n.3340/2019 e, di recente, Cass. n.7871/2025-.È inammissibile quanto alla prospettata violazione del dispostodellart.1326 c.c., formulata del resto in via ipotetica (per il caso in cui cosìsi debba leggere la sentenza ricorsa) e riferita alla eventuale affermazionedi avvenuta conclusione dei contratti di patrocinio e di domiciliazione perl’incontro di volontà, in udienza, tra il legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituta processuale delricorrente priva del potere di rappresentanza negoziale. La richiamataviolazione dell’art.1326 c.c. introduce in realtà una questione di diritto chesi deve considerare nuova, fondata altresì dal ricorrente su unaricostruzione in fatto che non risulta essere mai stata allegata e discussanel giudizio di merito ed è totalmente estranea alla ratio decidendidell’ordinanza impugnata. In particolare, il ricorrente non individua, comesarebbe stato necessario ai sensi dell’art.366 n.6 c.p.c. in quale momentoe in quale atto, nel corso del processo di merito i profili evidenziati sianostati allegato e trattati -cfr. in proposito, tra le altre, Cass. n.2038/2019,che ha ribadito come Ove una determinata questione giuridica - cheimplichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nellasentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede dilegittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilitàper novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzioneNumero registro generale 29563/2020Numero sezionale 2576/2025Numero di raccolta generale 9714/2026Data pubblicazione 15/04/2026innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizioprecedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazionedi controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminarenel merito la questione stessa-.In sostanza, il motivo in esame contiene, sotto l’apparenza dellaviolazione di legge, la richiesta di una rivalutazione dell’attività diinterpretazione e valorizzazione degli elementi istruttori effettuata dalGiudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se, come nel casodi specie, motivata nel rispetto del minimo costituzionale richiestodall’art.111 Cost.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l’ omesso esame didue documenti decisivi prodotti in giudizio che sono stati oggetto didiscussione tra le parti (art.360 n.5 c.p.c.) .Secondo il ricorrente il Giudice di merito non avrebbe considerato: ilcontenuto della lettera di incarico del 3.9.2004, con la quale [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di trasmettere i documenti prodotti dall’attrice in un giudizioin cui convenuta era la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., allegando l’atto dicitazione notificato in calce al quale vi era procura del controricorrente; ilcontenuto della lettera 23.3.2004 con la quale [OSCURATO:PERSONA] gli richiedevadi sottoscrivere la delega per la chiamata in giudizio di un terzo, dandoopportune indicazioni. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il significato delle duelettere sarebbe inequivocabile per dimostrare che fu [OSCURATO:PERSONA] e non “[OSCURATO:SOCIETA]” s.r.l. a conferire esplicitamente l’incarico professionale all’avv.Camerino per le pratiche in questione, come del resto risulta da tuttol’insieme degli atti prodotti, anche per le altre due pratiche .Il motivo è inammissibile.L’orientamento interpretativo consolidato di questa Corte è nel sensoche L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art.54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134,introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,Numero registro generale 29563/2020Numero sezionale 2576/2025Numero di raccolta generale 9714/2026Data pubblicazione 15/04/2026relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, lacui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n.4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esamesia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risultiesistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenzanon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie -così Cass. a SUn.8053/2014, alla quale si sono conformate le pronunce successive-.Nel caso di specie il ricorrente non individua fatti storici omessi,discussi nella fase di merito e di contenuto decisivo ma evidenzia duedocumenti (peraltro neppure localizzati nell’incarto processuale), che sonoelementi istruttori, e ne lamenta l’omessa valutazione, o meglio l’omessavalorizzazione ad opera del Tribunale di Venezia: ciò che il ricorrentecontesta non è, pertanto, l’omessa valutazione di due fatti storici ognunodi per sé decisivo ai fini della decisione ma l’interpretazione e lavalutazione degli elementi istruttori operata dal Giudice di merito e, inparticolare, la scelta del Tribunale di Venezia dei documenti da valorizzareai fini della decisione di merito effettuata senza derivare dal contenuto deidue documenti richiamati le conseguenze in diritto che, secondo leaspettative, del ricorrente avrebbero dovuto esserne tratte -cfr., tra letante, Cass. n. 16056/2016, nel senso che L'esame dei documentiesibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione deidocumenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizioNumero registro generale 29563/2020Numero sezionale 2576/2025Numero di raccolta generale 9714/2026Data pubblicazione 15/04/2026sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri,come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piùidonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fattoriservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento dellapropria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontraaltro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento,senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tuttele deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti irilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sonologicamente incompatibili con la decisione adottata ; cfr. anche Cass.n.19011/2017; Cass. n.2940/2017-.Si è pertanto al di fuori dell’ambito di operatività dell’art.360 n.5 c.p.c.e la critica in esame si risolve ancora una volta in una richiesta dirivalutazione nel merito, preclusa in sede di legittimità, del motivatoprocedimento logico-valutativo che ha condotto il Tribunale di Venezia alrigetto della domanda del ricorrente.3. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazionedell’art.2909 c.c. in relazione all’art.360 n.3 c.p.c. .Secondo il ricorrente l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di rigetto delladomanda proposta verso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto essere utilizzata per trarne elementi di provaliberamente valutabili, mentre non sarebbe stata in alcun modoconsiderata, con un conseguente ed evidente vizio di motivazione.Il motivo è infondato.Il riferimento alla pretesa violazione del disposto dell’art.2909 c.c. nonè pertinente, perché l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non era parte nel giudiziointentato da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: del resto è lostesso ricorrente ad affermare, nell’articolazione del motivo in esame, chela questione non è di valenza o meno dell’ordinanza richiamata ai sensiNumero registro generale 29563/2020Numero sezionale 2576/2025Numero di raccolta generale 9714/2026Data pubblicazione 15/04/2026dell’art.2909 c.c. ma di omesso esame della stessa, ancorchè emessainter alios , traducentesi in un vizio di motivazione.Il lamentato vizio di omessa motivazione, in concreto, è comunque daescludere, perché il Tribunale di Venezia era ben consapevole dellapresenza in atti dell’ordinanza indicata dal ricorrente -cfr. le pag.1, 2 e 3dell’ordinanza impugnata: il richiamo al principio di diritto emergente dalprovvedimento di Cass. n.19416/2016, per escluderne l’applicabilità nelcaso di specie, è proprio conseguenza della valutazione del contenutodell’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], che a quel principio aveva fatto riferimento perla decisione-, alla quale non ha inteso riconoscere alcun potenziale rilievodi giudicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ed ha ritenuto di decidere incontrasto con la tesi giuridica esposta nel provvedimento definitivorichiamato, che quindi è stato altresì implicitamente ma chiaramenteconsiderato non rilevante per la decisione -cfr., ancora, Cass.n.6056/2016; n.19011/2017; Cass. n.2940/2017-.Solo per completezza, è il caso di rilevare che una diversa strategiadifensiva improntata alla iniziale proposizione di un solo giudizio neiconfronti di entrambi i soggetti ritenuti obbligati avrebbe sortito l’effetto diottenere una decisione unica che avrebbe necessariamente individuato,senza contrasti, il soggetto obbligato al pagamento del compenso.In conclusione, il ricorso va respinto con inevitabile addebito di speseal soccombente.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi,Numero registro generale 29563/2020Numero sezionale 2576/2025Numero di raccolta generale 9714/2026Data pubblicazione 15/04/2026oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2025.Il PresidenteLorenzo Orilia