Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2018

ECLI:EU:T:2018:34
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 26 gennaio 2018 ( * ) «Aiuti di Stato – Agevolazioni fiscali e contributive dovute dalle imprese ubicate nelle aree colpite dalle calamità naturali verificatesi in Italia – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero – Ricorso di annullamento – Beneficiario potenziale titolare di un diritto quesito – Incidenza diretta e individuale – Ricevibilità – Parità di trattamento – Legittimo affidamento» Nella causa T‑172/16,

[OSCURATO:SOCIETA]

, con sede in Catania (Italia), rappresentata da E. Castorina, avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da P. Stancanelli e

V. Bottka, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto, in via principale, una domanda volta all’«interpretazione adeguatrice» della decisione (UE) 2016/195 della [OSCURATO:PERSONA], del 14 agosto 2015, riguardante le misure SA.33083 (12/C) (ex 12/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione e relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali (concernenti tutti i settori esclusa l’agricoltura) e SA.35083 (12/C) (ex 12/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione e relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo (concernenti tutti i settori esclusa l’agricoltura) (GU 2016, L 43, pag. 1), e, in via subordinata, una domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento di tale decisione, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione), composto da D. [OSCURATO:PERSONA], presidente,

I. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e

I. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 giugno 2017, ha pronunciato la seguente Sentenza

I. Fatti 1 A seguito del terremoto che ha colpito la Sicilia orientale (Italia) nel periodo dal 13 al 16 dicembre 1990, le autorità italiane hanno adottato, negli anni dal 1990 al 2002, svariate decisioni e leggi, in forza delle quali tutte le imprese ubicate sul territorio colpito dal sisma potevano beneficiare di una sospensione e di un differimento del versamento delle loro imposte, dei loro contributi sociali e dei loro premi assicurativi obbligatori o della possibilità di effettuare tale pagamento a rate.

A. Contesto normativo nazionale 2 Con la legge finanziaria del 2001, come modificata il 28 settembre 2001, le autorità italiane hanno consentito alle imprese che non avevano ancora versato le somme dovute a titolo di imposte e contributi di regolarizzare la propria posizione, versando l’ammontare dovuto, maggiorato del 15%, entro il 28 dicembre 2001. 3 Tuttavia, con la legge finanziaria del 2003, del 27 dicembre 2002 (in prosieguo: la «legge finanziaria del 2003» o la «misura di cui trattasi»), le autorità italiane hanno consentito alle imprese che non avevano ancora versato le imposte per gli anni dal 1990 al 1992 di regolarizzare automaticamente la loro posizione versando soltanto il 10% dell’ammontare ancora dovuto entro il 16 marzo 2003, così applicando una riduzione del 90% sugli importi dovuti a titolo di imposta allo Stato. 4 Con varie leggi successive, adottate il 24 dicembre 2003 e il 27 febbraio 2004, le autorità italiane hanno prorogato la possibilità di regolarizzazione fino al 16 aprile 2004. 5 Con la legge finanziaria del 2006, del 23 dicembre 2005, le autorità italiane hanno esteso il beneficio di cui alla legge finanziaria del 2003 ai versamenti dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. 6 Con una legge del 26 febbraio 2007, le autorità italiane hanno prorogato il beneficio di cui alla legge finanziaria del 2003 e della legge finanziaria del 2006 dal 23 dicembre 2005 al 31 dicembre 2007, chiedendo tuttavia il versamento del 30% dell’ammontare ancora dovuto a titolo di imposte, prima di ripristinare il tasso del 10% con una legge del 31 dicembre 2007. 7 Con diverse sentenze pronunciate in data 1° ottobre 2007, 7 maggio 2010 e 10 maggio 2010, la Corte suprema di cassazione italiana ha precisato che tale beneficio fiscale doveva essere esteso a tutti i contribuenti che avrebbero potuto teoricamente beneficiare della sospensione di pagamento fin dall’inizio, inclusi coloro che avevano effettivamente corrisposto le somme dovute senza avvalersi della facoltà di sospensione di pagamento.

B. Procedimento contenzioso nazionale 8 In data 30 e 31 dicembre 2004, la ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA], chiedeva all’Agenzia delle Entrate (in prosieguo: l’«autorità fiscale italiana»), sulla base della legge finanziaria del 2003, il rimborso dell’importo versato in eccedenza rispetto alla quota del 10% forfettario riguardante l’imposta sul valore aggiunto (IVA) per l’anno 1992 e l’imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1991 e 1992. 9 In assenza di risposta dell’autorità fiscale italiana, la ricorrente impugnava innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale (Italia) il rigetto tacito della sua istanza. 10 In data 11 luglio 2011, la [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale accoglieva il ricorso presentato dalla ricorrente contro il rigetto tacito della sua istanza e disponeva il rimborso del 90% dei tributi pagati, comprensivi degli interessi maturati. 11 A seguito di appello proposto dall’autorità fiscale italiana, la [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo (Italia) confermava, con sentenza del 4 aprile 2013, la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale. 12 In mancanza di impugnazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo, la ricorrente tentava, senza esito, di ottenere il rimborso degli importi presso l’autorità fiscale italiana. 13 A tal fine, la ricorrente ha proposto un ricorso per giudizio di ottemperanza dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo, chiedendo, da un lato, di accertare l’inottemperanza da parte dell’autorità fiscale italiana alla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo e, dall’altro, di disporre ogni misura necessaria, compresa la nomina di un commissario ad acta che potesse provvedere in via sostitutiva. 14 Con sentenza del 15 dicembre 2015, notificata all’autorità fiscale italiana il 29 dicembre 2015, la [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo, in funzione di giudice dell’ottemperanza, accoglieva il ricorso della ricorrente e nominava, ai fini dell’esecuzione della sentenza del 4 aprile 2013 della [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo, un commissario ad acta, assegnandogli il termine di 60 giorni per l’esecuzione di detta sentenza. 15 L’autorità fiscale italiana proponeva impugnazione dinanzi alla Corte suprema di cassazione avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo del 15 dicembre 2015, eccependo l’impossibilità di dare esecuzione alla sentenza in ragione, da un lato, della decisione C(2012) 7128, del 17 ottobre 2012, con cui la [OSCURATO:PERSONA] europea, nell’ambito dell’avvio di un procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, ha ingiunto alle autorità italiane di sospendere la misura di cui trattasi, e, dall’altro, della decisione C(2015) 5549, del 14 agosto 2015, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato la misura di cui trattasi un aiuto di Stato illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

C. Procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] 16 Parallelamente al procedimento contenzioso nazionale, la [OSCURATO:PERSONA] riceveva, in data 21 febbraio 2011, una richiesta di informazioni da parte di un giudice del lavoro del Tribunale di Cuneo, nell’ambito della quale quest’ultimo attirava l’attenzione della [OSCURATO:PERSONA] sulle leggi finanziarie degli anni dal 2003 al 2006. 17 Il 25 luglio 2011, la [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva una richiesta di informazioni alle autorità italiane, a cui queste ultime rispondevano con lettera del 6 ottobre 2011 e, successivamente, in seguito a una richiesta di informazioni aggiuntive della [OSCURATO:PERSONA] del 14 ottobre 2011, con lettera del 7 dicembre 2011. 18 Con decisione C(2012) 7128, del 17 ottobre 2012, la [OSCURATO:PERSONA] avviava la procedura d’indagine formale, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e ingiungeva alle autorità italiane di sospendere la misura di cui trattasi fino alla pronuncia della decisione definitiva, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1) (in prosieguo «la decisione di apertura»). 19 Con lettera del 19 giugno 2012, la [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva una nuova richiesta di informazioni, invitando le autorità italiane a presentare le loro osservazioni sulla qualificazione della misura di cui trattasi come aiuto di Stato illegittimo e incompatibile con il mercato interno. 20 Le autorità italiane rispondevano con lettera del 25 luglio 2012. 21 Con la sua decisione (UE) 2016/195, del 14 agosto 2015, riguardante le misure SA.33083 (12/C) (ex 12/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione e relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali (concernenti tutti i settori esclusa l’agricoltura) e SA.35083 (12/C) (ex 12/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione e relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo (concernenti tutti i settori esclusa l’agricoltura) (GU 2016, L 43, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la misura di cui trattasi costituiva un regime di aiuti attuato in maniera illegittima e incompatibile con il mercato interno. 22 Con la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che la misura di cui trattasi non stabilisce alcun nesso tra gli aiuti concessi e i danni effettivamente subiti a seguito delle calamità naturali, a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, e non limita l’importo della compensazione a quanto necessario per far fronte ai danni subiti dai beneficiari della misura di cui trattasi. 23 Tuttavia, da un lato, al punto 136 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che gli aiuti individuali versati prima della data di adozione della decisione di apertura e dell’ingiunzione di sospensione potevano essere compatibili, a condizione che potesse essere stabilito un nesso chiaro tra il danno subito e l’aiuto concesso. 24 Dall’altro lato, al punto 156 e all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha del pari deciso di non ingiungere alle autorità italiane di recuperare, dai beneficiari aventi le loro sedi operative nelle aree colpite da tali calamità naturali, gli aiuti già versati per le calamità verificatesi oltre dieci anni prima della data di adozione della decisione impugnata, in quanto questi ultimi erano tenuti a conservare la documentazione amministrativa solo per un periodo di dieci anni. 25 [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro disposto, all’articolo 4, paragrafo 5, della decisione impugnata, l’«annullamento» di tutti i pagamenti in essere degli aiuti non ancora versati al momento dell’adozione della decisione di apertura.

II. Procedimento e conclusioni delle parti 26 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 aprile 2016, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. 27 Con lettera del 14 novembre 2016, la ricorrente ha informato il Tribunale della sua intenzione di essere sentita in sede di udienza di discussione, in conformità all’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale. 28 Con decisione del 27 aprile 2017, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. 29 All’udienza del 21 giugno 2017 le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti orali formulati dal Tribunale. 30 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – in via principale, procedere a «un’interpretazione adeguatrice» dell’articolo 4, paragrafo 5, della decisione impugnata, «conforme ai principi e ai valori cardine dell’ordinamento europeo»; – in via subordinata, per quanto di suo interesse, annullare la decisione impugnata o dichiarare la nullità dell’articolo 4, paragrafo 5, di detta decisione. 31 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondato; – condannare la ricorrente alle spese.

III. In diritto 32 Nel primo capo della domanda, la ricorrente chiede al Tribunale, in via principale, di interpretare la decisione impugnata mentre, nel secondo, essa gli chiede, in via subordinata, di annullarla.

A. Sul capo della domanda presentato in via principale 33 Nel controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’incompetenza del Tribunale a statuire sul primo capo della domanda della ricorrente. 34 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale non è competente a procedere a un’interpretazione «adeguatrice» dell’articolo 4, paragrafo 5, della decisione impugnata conforme «ai principi e ai valori cardine dell’ordinamento europeo» 35 Essa sottolinea, in sostanza, che il Tribunale è competente ad annullare la decisione impugnata, ma non a riformarla o a interpretarla nel senso auspicato dalla ricorrente. 36 Da parte sua, la ricorrente insiste nelle sue conclusioni in sede di replica, chiedendo al Tribunale, in via principale, l’interpretazione «adeguatrice» dell’articolo 4, paragrafo 5, della decisione impugnata. 37 A tal riguardo, a prescindere dalla questione della fondatezza del primo capo della domanda della ricorrente, occorre rammentare che il Tribunale non è competente a interpretare le decisioni della [OSCURATO:PERSONA], ma esclusivamente a verificarne la legittimità. 38 Infatti, a mente dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, «il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 263 [TFUE], 265 [TFUE], 268 [TFUE], 270 [TFUE] e 272 [TFUE], ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione dell’articolo 257 [TFUE] e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia». 39 Peraltro, se è vero che, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 3, TFUE, «il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell’articolo 267 [TFUE], in materie specifiche determinate dallo statuto», si deve constatare che lo statuto non ha ancora attribuito una competenza di tal genere al Tribunale. 40 Pertanto, quanto al primo capo della domanda della ricorrente, il Tribunale non può interpretare in maniera «adeguatrice» l’articolo 4, paragrafo 5, della decisione impugnata. 41 Di conseguenza, è necessario respingere il primo capo della domanda della ricorrente.

B. Sul capo della domanda presentato in via subordinata 42 Nel controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità del ricorso.

1. Sulla ricevibilità a) Argomenti delle parti 43 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la ricorrente non ha la legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263 TFUE. 44 Essa rammenta, innanzitutto, che la Repubblica italiana è l’unica destinataria della decisione impugnata, sicché la ricorrente deve dimostrare che la decisione impugnata la riguardi individualmente a causa di determinate sue qualità personali o di una situazione di fatto che la caratterizzi rispetto a chiunque altro e, quindi, la distingua in modo analogo al destinatario. 45 Essa precisa inoltre che, in tal caso, gli unici legittimati ad agire sono i beneficiari effettivi di aiuti individuali concessi sulla base di un regime di aiuti dei quali la [OSCURATO:PERSONA] abbia disposto il recupero.

La mera possibilità di accedere al regime di aiuti non sarebbe sufficiente a tal fine. 46 Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente è una mera beneficiaria potenziale della misura di cui trattasi, in quanto essa non ha mai materialmente beneficiato della riduzione del 90% delle somme dovute a titolo di imposte e contributi per gli anni dal 1990 al 1992, prevista dalla legge finanziaria del 2003. 47 Pertanto, la ricorrente non disporrebbe di alcun diritto quesito riconosciuto dalle competenti autorità fiscali. 48 In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] rammenta che la mera possibilità di determinare il numero, o anche l’identità, dei soggetti di diritto ai quali si applica un regime di aiuti non comporta affatto che tali soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da una decisione di incompatibilità, qualora risulti che tale applicazione sia effettuata in forza di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in questione. 49 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge, poi, che la ricorrente non può basarsi sulle decisioni dei giudici tributari nazionali per giustificare la sua qualità di beneficiario effettivo della misura di cui trattasi, in quanto tali giudici non sono né le autorità competenti a concedere l’aiuto, né le autorità competenti a pronunciarsi sulla compatibilità della misura di cui trattasi con l’articolo 107 TFUE. 50 In ogni caso, la pronuncia della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo, passata in giudicato, è avvenuta successivamente all’adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della decisione di apertura del procedimento d’indagine formale, sicché le autorità italiane non avrebbero potuto accogliere l’istanza della ricorrente senza violare precisamente l’ingiunzione di sospensione e, più in generale, il principio del primato del diritto dell’Unione. 51 Infine, essa sottolinea che la ricorrente non può limitarsi a dimostrare di essere direttamente interessata dalla decisione impugnata, in quanto quest’ultima non costituisce un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima frase, TFUE. 52 Da parte sua, la ricorrente obietta che essa soddisfa le condizioni per beneficiare del diritto previsto dalla legge finanziaria del 2003, diritto che la stessa definisce quesito e che giustifica il suo interesse differenziato, concreto e individuale a proporre il presente ricorso. 53 Essa aggiunge che tale diritto è stato formalmente riconosciuto dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale dell’11 luglio 2011, pronunciata prima dell’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della decisione di apertura e confermata in appello dalla [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo con sentenza del 4 aprile 2013. b) Giudizio del Tribunale 54 Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione. 55 Nel caso di specie, occorre sottolineare che la ricorrente non è la destinataria della decisione impugnata, la quale ha come unica destinataria la Repubblica italiana. 56 Pertanto, si deve verificare se la ricorrente sia direttamente e individualmente interessata dalla decisione impugnata. 57 In primo luogo, quanto all’incidenza diretta, è necessario che siano soddisfatti due criteri.

Anzitutto, l’atto in questione deve produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica del ricorrente e, inoltre, detto atto non deve lasciare alcun potere discrezionale ai suoi destinatari incaricati della sua attuazione, la quale deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa dell’Unione senza intervento di altre norme intermedie (sentenza del 17 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Koninklijke FrieslandCampina, C‑519/07 P, EU:C:2009:556, punto 48). 58 Orbene, nel caso in esame, con l’adozione della decisione impugnata, che dichiara la misura di cui trattasi incompatibile con il mercato interno, l’autorità fiscale italiana non può in nessun caso accogliere l’istanza della ricorrente, e ciò persino qualora il suo diritto di beneficiarne sia stato giuridicamente accertato dalla [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo. 59 Infatti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, della decisione impugnata, la Repubblica italiana è tenuta ad «annullare» tutti i pagamenti in essere dell’aiuto versato sulla base della misura di cui trattasi. 60 Pertanto, i due criteri dell’incidenza diretta sono soddisfatti. 61 In secondo luogo, occorre verificare se la ricorrente sia individualmente interessata dalla decisione impugnata, senza che sia, eventualmente, necessario verificare se la decisione impugnata costituisca un atto regolamentare che non comporta misure d’esecuzione. 62 Secondo una giurisprudenza costante, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo qualora la stessa li concerna a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingua in modo analogo ai destinatari (sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], 25/62, EU:C:1963:17, pag. 223; del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368, punto 52, e del 19 dicembre 2013, Telefónica/[OSCURATO:PERSONA], C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 46). 63 Inoltre, un’impresa non può, in linea di principio, essere legittimata a proporre un ricorso di annullamento avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che vieta un regime di aiuti se tale decisione si presenta, nei confronti di detta impresa, come un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni determinate obiettivamente ed è fonte di effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale e astratto (v. sentenze del 29 aprile 2004, Italia/[OSCURATO:PERSONA], C‑298/00 P, EU:C:2004:240, punto 37 e giurisprudenza ivi citata, e dell’11 giugno 2009, Acegas/[OSCURATO:PERSONA], T‑309/02, EU:T:2009:192, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). 64 Più in particolare, la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o persino l’identità dei soggetti ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che tali soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da detto provvedimento, qualora risulti che tale applicazione sia effettuata in forza di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto medesimo (sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/[OSCURATO:PERSONA], C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 47). 65 Per contro, qualora la decisione riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili nel momento in cui l’atto è stato adottato in base a criteri tipici dei membri di detto gruppo, tali soggetti possono essere individualmente interessati da questo atto, in quanto facenti parte di una cerchia ristretta di operatori economici (sentenze del 17 gennaio 1985, Piraiki-Patraiki e a./[OSCURATO:PERSONA], 11/82, EU:C:1985:18, punto 31; del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/[OSCURATO:PERSONA], C‑182/03 e C‑217/03, EU:C:2006:416, punto 60, e del 17 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Koninklijke FrieslandCampina, C‑519/07 P, EU:C:2009:556, punto 54). 66 Ciò vale altresì per un beneficiario effettivo di un regime di aiuti, interessato da una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che vieti detto regime e che disponga il recupero dell’aiuto, a differenza di un mero beneficiario potenziale, interessato solo in ragione della sua appartenenza al settore in questione (v., in tal senso, sentenze del 19 ottobre 2000, Italia e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑15/98 e C‑105/99, EU:C:2000:570, punti 34 e 35, e del 19 dicembre 2013, Telefónica/[OSCURATO:PERSONA], C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 49). 67 È alla luce di tutte le suesposte considerazioni che occorre verificare se la ricorrente, tenuto conto della sua situazione di fatto e di diritto, debba essere ritenuta individualmente interessata dalla decisione impugnata. 68 Nel caso di specie, la ricorrente non ha, di fatto, mai beneficiato dell’agevolazione fiscale derivante dalla legge finanziaria del 2003, per cui essa non può essere assimilata a un beneficiario effettivo della misura di cui trattasi. 69 Ciononostante, da un lato, la ricorrente ha presentato svariate istanze a tal fine. 70 Invero, prima dell’adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della decisione di apertura e della decisione impugnata, la ricorrente ha presentato, il 30 e il 31 dicembre 2004, varie istanze miranti al rimborso dell’eccedenza versata rispetto alla quota del 10% forfettario. 71 Inoltre la ricorrente fa parte di una cerchia ristretta di imprese, perfettamente identificabili al momento dell’adozione della decisione impugnata, vale a dire le imprese che avevano già presentato un’istanza al fine di beneficiare della misura di cui trattasi (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 17 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Koninklijke FrieslandCampina, C‑519 P, EU:C:2009:556, punti da 54 a 57). 72 Dall’altro lato, benché l’autorità fiscale italiana abbia tacitamente respinto dette istanze, la ricorrente aveva ottenuto, prima dell’adozione della decisione impugnata, da parte della [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale e, in appello, dalla [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo, l’annullamento della decisione di rigetto tacito e il riconoscimento del suo diritto di beneficiare della misura di cui trattasi. 73 Inoltre, in mancanza di impugnazione da parte dell’autorità fiscale italiana avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo, quest’ultima è passata in giudicato, conferendo alla ricorrente un diritto quesito di beneficiare della misura di cui trattasi. 74 Pertanto, la ricorrente non può essere assimilata, ai fini della valutazione della ricevibilità del ricorso, a un mero beneficiario potenziale ma, quantomeno, a un beneficiario della misura di cui trattasi riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale e dalla [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo. 75 Inoltre, il fatto che la pronuncia della sentenza confermativa della [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo sia avvenuta successivamente all’adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della decisione di apertura non può rimettere in questione tale valutazione. 76 Se un beneficiario effettivo è legittimato ad agire avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara un regime di aiuti incompatibile con il mercato interno, in quanto quest’ultimo è, in linea di principio, interessato dall’obbligo di recupero, ciò vale altresì per un’impresa che non ha effettivamente beneficiato della misura, ma il cui diritto a beneficiarne è stato giuridicamente riconosciuto a livello nazionale (v., in tal senso, sentenza del 4 febbraio 2016, GFKL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑620/11, con impugnazione pendente, EU:T:2016:59, punti da 68 a 71). 77 Orbene, nel caso di specie la ricorrente è certamente titolare di un diritto quesito di beneficiare della misura di cui trattasi. 78 Nel presente caso occorre altresì distinguere tra, da un lato, il diritto di beneficiare della misura di cui trattasi, riconosciuto a livello nazionale, diritto di cui la ricorrente è titolare, e, dall’altro, l’assenza di attuazione, sul piano nazionale, di detto diritto, circostanza che non può costituire un ostacolo alla ricevibilità del ricorso. 79 Di conseguenza, occorre considerare che la ricorrente, nelle circostanze del caso, è individualmente interessata dalla decisione impugnata e, pertanto, che il ricorso è ricevibile per quanto riguarda il capo della domanda presentato in via subordinata.

2. Nel merito 80 In limine, è necessario rammentare che la ricorrente chiede l’annullamento dell’intera decisione impugnata.

In via subordinata, essa chiede che sia dichiarata la nullità dell’articolo 4, paragrafo 5, della decisione impugnata, in base al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha ingiunto alla Repubblica italiana di annullare tutti i pagamenti in essere dell’aiuto ai sensi dei regimi di cui all’articolo 1 di tale decisione, con effetto dalla data di adozione di detta decisione. a) Sul primo motivo, vertente su una violazione dei principi della parità di trattamento, di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, di legalità e di libera concorrenza, dei diritti della difesa e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 81 Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente deduce la violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei principi della parità di trattamento, di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, di legalità e di libera concorrenza, dei diritti della difesa e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999. 1) Sulla violazione dei principi di certezza del diritto, di legalità e di libera concorrenza, nonché dei diritti della difesa e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 82 Quanto alla violazione dei principi di certezza del diritto, di legalità e di libera concorrenza, dei diritti della difesa e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, è necessario constatare che la ricorrente si limita a invocare siffatte violazioni senza comprovarle in alcun modo. 83 Orbene, in applicazione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere, oltre all’oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti dedotti nonché un’esposizione sommaria di detti motivi, il che difetta nel caso di specie. 84 Pertanto, occorre respingere in quanto irricevibile l’argomento vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto, di legalità e di libera concorrenza, nonché dei diritti della difesa e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999. 2) Sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento 85 La ricorrente afferma che, all’entrata in vigore della legge finanziaria del 2003, essa aveva un «pieno e legittimo affidamento» quanto al suo diritto al rimborso delle somme corrisposte all’amministrazione tributaria. 86 Dal canto suo, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che il diritto di avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento presuppone che rassicurazioni precise, categoriche e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili, siano state fornite all’interessato dalle autorità competenti dell’Unione, il che difetterebbe necessariamente nel caso di specie. 87 Essa aggiunge, basandosi sugli atti di causa della ricorrente, che quest’ultima sembra fondare il suo legittimo affidamento sulla tardività dell’azione della [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe avuto luogo svariati anni dopo l’adozione e l’attuazione del regime di aiuti in questione. 88 Nel caso di specie, partendo dall’ipotesi, da un lato, che la ricorrente fondi il suo legittimo affidamento sulla tardività dell’azione della [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare, in primo luogo, che il regime di aiuti in questione non è stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] e, in secondo luogo, che quest’ultima ne ha avuto conoscenza solo in seguito a una domanda di informazioni trasmessa nel febbraio 2011. 89 [OSCURATO:PERSONA] ha, in seguito, interrogato le autorità italiane interessate, dopodiché ha adottato, il 17 ottobre 2012, la decisione di apertura sospendendo il regime di aiuti in questione. 90 Non può, dunque, essere contestato alla [OSCURATO:PERSONA] di avere agito tardivamente, a differenza delle autorità italiane, e, a fortiori, di aver generato nella ricorrente un legittimo affidamento quanto al suo diritto al rimborso delle somme versate all’amministrazione tributaria. 91 Partendo dall’ipotesi, dall’altro lato, che la ricorrente invochi una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento in quanto sia la misura di cui trattasi sia le sentenze della [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale e della [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo l’avrebbero rassicurata sulla possibilità di beneficiare di detta misura, è necessario constatare che una tale rassicurazione non proviene affatto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 92 Pertanto, non si può addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver ingenerato nella ricorrente un legittimo affidamento quanto alla possibilità di beneficiare della misura di cui trattasi. 93 Di conseguenza, occorre respingere l’argomento vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento in quanto infondato. 3) Sulla violazione del principio della parità di trattamento i) Argomenti delle parti 94 La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della parità di trattamento, non avendo tenuto conto della peculiarità della sua situazione rispetto a quelle dei beneficiari effettivi della misura di cui trattasi. 95 Essa si troverebbe in una situazione analoga a questi ultimi in quanto, da un lato, anch’essa sarebbe un beneficiario effettivo della misura di cui trattasi e, dall’altro, non sarebbe in condizioni di fornire la prova del danno subito a causa del sisma che ha colpito la zona di Catania (Italia) nel 1990. 96 [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio della parità di trattamento anche imponendo alla Repubblica italiana di recuperare dai beneficiari effettivi solo gli aiuti versati per un evento verificatosi meno di dieci anni prima dell’adozione della decisione impugnata e, contestualmente, di sospendere tutti i pagamenti di aiuti in essere. 97 Inoltre, la ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] favorisce i contribuenti negligenti rispetto a coloro che, prima del 2003, avevano versato le loro imposte. 98 Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, anzitutto, che la ricorrente non contesta né la qualificazione della misura di cui trattasi come aiuto di Stato illegittimo e incompatibile col mercato interno, né l’obbligo imposto, in linea di principio, alla Repubblica italiana di recuperare gli aiuti dichiarati incompatibili, né la validità dell’ingiunzione di sospensione del versamento di aiuti, di cui alla decisione di apertura. 99 [OSCURATO:PERSONA] precisa poi che i beneficiari effettivi di un regime d’aiuti non si trovano in situazioni analoghe a quelle di beneficiari potenziali e invoca a tale riguardo la giurisprudenza sulla loro legittimazione ad agire. 100 Tali due categorie si distinguerebbero ulteriormente nel caso di specie, in quanto i primi avrebbero potuto beneficiare del regime di cui alla legge finanziaria del 2003, prima dell’adozione della decisione di apertura. 101 Inoltre, le conseguenze giuridiche della decisione impugnata differirebbero in base alle categorie di beneficiari.

A parere della [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica italiana deve, da un canto, recuperare gli aiuti già versati e, dall’altro, astenersi dal corrispondere gli aiuti non ancora erogati, pagamenti già sospesi dalla decisione di apertura, il che sarebbe pienamente conforme agli obiettivi fondamentali della disciplina dell’Unione in materia di aiuti di Stato. 102 Infine, benché la [OSCURATO:PERSONA] abbia certamente previsto un’eccezione all’obbligo di recupero degli aiuti già erogati, giustificata dalla scadenza del termine decennale di conservazione dei documenti contabili, tale eccezione dovrebbe in ogni caso essere interpretata in maniera restrittiva. 103 Non sarebbe pertanto possibile autorizzare, per analogia, successivamente all’adozione della decisione impugnata, l’erogazione di aiuti dichiarati incompatibili, senza privare di efficacia pratica non solo detta decisione, ma anche l’intero sistema di controllo degli aiuti di Stato. 104 In ogni caso, il fatto che siano stati versati aiuti illegittimi e incompatibili non può giustificare il versamento alla ricorrente di questi medesimi aiuti in quanto, in sostanza, il principio della parità di trattamento deve essere conciliato con il principio secondo cui nessuno può invocare a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altri. ii) Giudizio del Tribunale 105 In primo luogo, la ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di avere violato il principio della parità di trattamento vietando alle autorità italiane, all’articolo 4, paragrafo 5, della decisione impugnata, di attuare la misura di cui trattasi e prevedendo contestualmente un esonero dall’obbligo di recupero degli aiuti già erogati per coloro che ne avrebbero effettivamente beneficiato prima del 17 ottobre 2012. 106 A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento richiede che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato (v. sentenza del 14 aprile 2005, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], C‑110/03, EU:C:2005:223, punto 71 e giurisprudenza ivi citata). 107 Orbene, nel caso di specie, non si può considerare che la ricorrente sia in una situazione analoga alle imprese che hanno effettivamente beneficiato della misura di cui trattasi prima del 17 ottobre 2012. 108 Infatti, se è vero che la ricorrente, al pari delle imprese interessate dall’esonero dall’obbligo di recupero, non è in condizioni di fornire la prova del danno subito, come dalla medesima rilevato sia nei suoi atti di causa che in udienza, essa, al contrario, non può essere interessata dall’obbligo di recupero. 109 La ricorrente non ha mai, di fatto, beneficiato del rimborso dell’eccedenza rispetto alla quota del 10% forfettario, a differenza dei beneficiari effettivi che avevano versato, alla data di adozione della legge finanziaria del 2003, solo il 10% delle imposte dovute. 110 La ricorrente non può, dunque, essere considerata un beneficiario effettivo, a differenza delle imprese che ne hanno effettivamente beneficiato prima del 17 ottobre 2012.

Essa può tutt’al più essere considerata, in seguito alle sentenze della [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale e della [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo, solo come beneficiario putativo dell’agevolazione fiscale, il cui diritto al rimborso è stato giuridicamente accertato, ma non formalmente attuato. 111 Pertanto, non è possibile constatare alcuna disparità di trattamento in tale sede. 112 In secondo luogo, la ricorrente contesta, in sostanza, alla [OSCURATO:PERSONA] di avere violato il principio della parità di trattamento vietando alle autorità italiane, all’articolo 4, paragrafo 5, della decisione impugnata, di attuare la misura di cui trattasi e prevedendo contestualmente un’eccezione all’incompatibilità del regime di aiuti in questione per coloro che, da un lato, ne avevano effettivamente beneficiato prima del 17 ottobre 2012 e, dall’altro, non erano in grado di provare una corrispondenza tra la misura di cui trattasi e il danno subito. 113 Orbene, nel caso di specie, la ricorrente risulta nell’«impossibilità oggettiva», come affermato a più riprese sia nei suoi atti, ad esempio ai punti 24 e 28 del ricorso, sia in udienza, di fornire la prova del danno che la stessa avrebbe subito, a differenza delle imprese che possono invocare tale eccezione a loro vantaggio. 114 Non è dunque possibile constatare alcuna disparità di trattamento neppure in tale sede. 115 Di conseguenza, occorre respingere l’argomento vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento e, pertanto, il primo motivo per intero. b) Sul secondo motivo, vertente su un eccesso di potere sotto il profilo, da un lato, dell’illogicità e dell’ingiustizia manifesta da cui sarebbe inficiata la decisione impugnata e, dall’altro, di un difetto di istruttoria 116 Nell’ambito del secondo motivo di ricorso, la ricorrente afferma che la decisione impugnata deve essere annullata, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in un eccesso di potere in ragione, da un lato, dell’illogicità e dell’ingiustizia manifesta da cui sarebbe inficiata la decisione impugnata e, dall’altro, di un difetto di istruttoria. 117 La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione la sua situazione al fine di evitare una discriminazione tra i beneficiari effettivi del regime di aiuti e coloro che hanno diligentemente pagato le imposte. 118 Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che la ricorrente si limita ad affermare apoditticamente un presunto sviamento di potere da parte sua e invita il Tribunale a giudicare il secondo motivo irricevibile conformemente all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. 119 In ogni caso, essa sottolinea che la ricorrente, nel pretendere il pagamento di un aiuto di Stato illegittimo e incompatibile con il mercato interno, chiede, in sostanza, alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare il suo potere per fini diversi da quelli a essa attribuiti. 120 A tal riguardo occorre considerare che, con il suo secondo motivo, la ricorrente contesta, in sostanza, alla [OSCURATO:PERSONA] di non avere previsto nella decisione impugnata un’eccezione al divieto imposto alla Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, di detta decisione, di procedere all’attuazione della misura di cui trattasi, e ciò al fine di correggere una disparità di trattamento tra la stessa e i beneficiari effettivi della misura di cui trattasi. 121 Orbene, da un lato, emerge dai punti da 103 a 113 della presente sentenza che non è possibile constatare alcuna disparità di trattamento tra la ricorrente e i beneficiari della misura di cui trattasi. 122 Dall’altro lato, oltre all’insussistenza di disparità di trattamento, la [OSCURATO:PERSONA] non può prevedere un’eccezione al divieto di attuazione di un regime di aiuti dichiarato illegittimo e incompatibile col mercato interno, senza privare di efficacia pratica la decisione impugnata. 123 Pertanto, non è possibile contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di avere omesso di estendere il beneficio della misura di cui trattasi alla ricorrente. 124 Di conseguenza, occorre respingere il secondo motivo del ricorso in quanto infondato e, pertanto, il ricorso nel suo complesso.

IV. Sulle spese 125 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

La ricorrente è rimasta soccombente e pertanto dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] G.B. [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 gennaio 2018.

Il cancelliere Il presidente E. Coulon

D. [OSCURATO:PERSONA]

* Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 26 gennaio 2018 ( * ) «Aiuti di Stato – Agevolazioni fiscali e contributive dovute dalle imprese ubicate nelle aree colpite dalle calamità naturali verificatesi in Italia – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero – Ricorso di annullamento – Beneficiario potenziale titolare di un diritto quesito – Incidenza diretta e individuale – Ricevibilità – Parità di trattamento – Legittimo affidamento» Nella causa T‑172/16, [OSCURATO:SOCIETA] , con sede in Catania (Italia), rappresentata da E. Castorina, avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da P. Stancanelli e V. Bottka, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto, in via principale, una domanda volta all’«interpretazione adeguatrice» della decisione (UE) 2016/195 della [OSCURATO:PERSONA], del 14 agosto 2015, riguardante le misure SA.33083 (12/C) (ex 12/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione e relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali (concernenti tutti i settori esclusa l’agricoltura) e SA.35083 (12/C) (ex 12/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione e relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo (concernenti tutti i settori esclusa l’agricoltura) (GU 2016, L 43, pag. 1), e, in via subordinata, una domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento di tale decisione, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione), composto da D. [OSCURATO:PERSONA], presidente, I. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e I. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 giugno 2017, ha pronunciato la seguente Sentenza I. Fatti 1 A seguito del terremoto che ha colpito la Sicilia orientale (Italia) nel periodo dal 13 al 16 dicembre 1990, le autorità italiane hanno adottato, negli anni dal 1990 al 2002, svariate decisioni e leggi, in forza delle quali tutte le imprese ubicate sul territorio colpito dal sisma potevano beneficiare di una sospensione e di un differimento del versamento delle loro imposte, dei loro contributi sociali e dei loro premi assicurativi obbligatori o della possibilità di effettuare tale pagamento a rate. A. Contesto normativo nazionale 2 Con la legge finanziaria del 2001, come modificata il 28 settembre 2001, le autorità italiane hanno consentito alle imprese che non avevano ancora versato le somme dovute a titolo di imposte e contributi di regolarizzare la propria posizione, versando l’ammontare dovuto, maggiorato del 15%, entro il 28 dicembre 2001. 3 Tuttavia, con la legge finanziaria del 2003, del 27 dicembre 2002 (in prosieguo: la «legge finanziaria del 2003» o la «misura di cui trattasi»), le autorità italiane hanno consentito alle imprese che non avevano ancora versato le imposte per gli anni dal 1990 al 1992 di regolarizzare automaticamente la loro posizione versando soltanto il 10% dell’ammontare ancora dovuto entro il 16 marzo 2003, così applicando una riduzione del 90% sugli importi dovuti a titolo di imposta allo Stato. 4 Con varie leggi successive, adottate il 24 dicembre 2003 e il 27 febbraio 2004, le autorità italiane hanno prorogato la possibilità di regolarizzazione fino al 16 aprile 2004. 5 Con la legge finanziaria del 2006, del 23 dicembre 2005, le autorità italiane hanno esteso il beneficio di cui alla legge finanziaria del 2003 ai versamenti dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. 6 Con una legge del 26 febbraio 2007, le autorità italiane hanno prorogato il beneficio di cui alla legge finanziaria del 2003 e della legge finanziaria del 2006 dal 23 dicembre 2005 al 31 dicembre 2007, chiedendo tuttavia il versamento del 30% dell’ammontare ancora dovuto a titolo di imposte, prima di ripristinare il tasso del 10% con una legge del 31 dicembre 2007. 7 Con diverse sentenze pronunciate in data 1° ottobre 2007, 7 maggio 2010 e 10 maggio 2010, la Corte suprema di cassazione italiana ha precisato che tale beneficio fiscale doveva essere esteso a tutti i contribuenti che avrebbero potuto teoricamente beneficiare della sospensione di pagamento fin dall’inizio, inclusi coloro che avevano effettivamente corrisposto le somme dovute senza avvalersi della facoltà di sospensione di pagamento. B. Procedimento contenzioso nazionale 8 In data 30 e 31 dicembre 2004, la ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA], chiedeva all’Agenzia delle Entrate (in prosieguo: l’«autorità fiscale italiana»), sulla base della legge finanziaria del 2003, il rimborso dell’importo versato in eccedenza rispetto alla quota del 10% forfettario riguardante l’imposta sul valore aggiunto (IVA) per l’anno 1992 e l’imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1991 e 1992. 9 In assenza di risposta dell’autorità fiscale italiana, la ricorrente impugnava innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale (Italia) il rigetto tacito della sua istanza. 10 In data 11 luglio 2011, la [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale accoglieva il ricorso presentato dalla ricorrente contro il rigetto tacito della sua istanza e disponeva il rimborso del 90% dei tributi pagati, comprensivi degli interessi maturati. 11 A seguito di appello proposto dall’autorità fiscale italiana, la [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo (Italia) confermava, con sentenza del 4 aprile 2013, la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale. 12 In mancanza di impugnazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo, la ricorrente tentava, senza esito, di ottenere il rimborso degli importi presso l’autorità fiscale italiana. 13 A tal fine, la ricorrente ha proposto un ricorso per giudizio di ottemperanza dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo, chiedendo, da un lato, di accertare l’inottemperanza da parte dell’autorità fiscale italiana alla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo e, dall’altro, di disporre ogni misura necessaria, compresa la nomina di un commissario ad acta che potesse provvedere in via sostitutiva. 14 Con sentenza del 15 dicembre 2015, notificata all’autorità fiscale italiana il 29 dicembre 2015, la [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo, in funzione di giudice dell’ottemperanza, accoglieva il ricorso della ricorrente e nominava, ai fini dell’esecuzione della sentenza del 4 aprile 2013 della [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo, un commissario ad acta, assegnandogli il termine di 60 giorni per l’esecuzione di detta sentenza. 15 L’autorità fiscale italiana proponeva impugnazione dinanzi alla Corte suprema di cassazione avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo del 15 dicembre 2015, eccependo l’impossibilità di dare esecuzione alla sentenza in ragione, da un lato, della decisione C(2012) 7128, del 17 ottobre 2012, con cui la [OSCURATO:PERSONA] europea, nell’ambito dell’avvio di un procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, ha ingiunto alle autorità italiane di sospendere la misura di cui trattasi, e, dall’altro, della decisione C(2015) 5549, del 14 agosto 2015, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato la misura di cui trattasi un aiuto di Stato illegittimo e incompatibile con il mercato interno. C. Procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] 16 Parallelamente al procedimento contenzioso nazionale, la [OSCURATO:PERSONA] riceveva, in data 21 febbraio 2011, una richiesta di informazioni da parte di un giudice del lavoro del Tribunale di Cuneo, nell’ambito della quale quest’ultimo attirava l’attenzione della [OSCURATO:PERSONA] sulle leggi finanziarie degli anni dal 2003 al 2006. 17 Il 25 luglio 2011, la [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva una richiesta di informazioni alle autorità italiane, a cui queste ultime rispondevano con lettera del 6 ottobre 2011 e, successivamente, in seguito a una richiesta di informazioni aggiuntive della [OSCURATO:PERSONA] del 14 ottobre 2011, con lettera del 7 dicembre 2011. 18 Con decisione C(2012) 7128, del 17 ottobre 2012, la [OSCURATO:PERSONA] avviava la procedura d’indagine formale, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e ingiungeva alle autorità italiane di sospendere la misura di cui trattasi fino alla pronuncia della decisione definitiva, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1) (in prosieguo «la decisione di apertura»). 19 Con lettera del 19 giugno 2012, la [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva una nuova richiesta di informazioni, invitando le autorità italiane a presentare le loro osservazioni sulla qualificazione della misura di cui trattasi come aiuto di Stato illegittimo e incompatibile con il mercato interno. 20 Le autorità italiane rispondevano con lettera del 25 luglio 2012. 21 Con la sua decisione (UE) 2016/195, del 14 agosto 2015, riguardante le misure SA.33083 (12/C) (ex 12/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione e relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali (concernenti tutti i settori esclusa l’agricoltura) e SA.35083 (12/C) (ex 12/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione e relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo (concernenti tutti i settori esclusa l’agricoltura) (GU 2016, L 43, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la misura di cui trattasi costituiva un regime di aiuti attuato in maniera illegittima e incompatibile con il mercato interno. 22 Con la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che la misura di cui trattasi non stabilisce alcun nesso tra gli aiuti concessi e i danni effettivamente subiti a seguito delle calamità naturali, a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, e non limita l’importo della compensazione a quanto necessario per far fronte ai danni subiti dai beneficiari della misura di cui trattasi. 23 Tuttavia, da un lato, al punto 136 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che gli aiuti individuali versati prima della data di adozione della decisione di apertura e dell’ingiunzione di sospensione potevano essere compatibili, a condizione che potesse essere stabilito un nesso chiaro tra il danno subito e l’aiuto concesso. 24 Dall’altro lato, al punto 156 e all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha del pari deciso di non ingiungere alle autorità italiane di recuperare, dai beneficiari aventi le loro sedi operative nelle aree colpite da tali calamità naturali, gli aiuti già versati per le calamità verificatesi oltre dieci anni prima della data di adozione della decisione impugnata, in quanto questi ultimi erano tenuti a conservare la documentazione amministrativa solo per un periodo di dieci anni. 25 [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro disposto, all’articolo 4, paragrafo 5, della decisione impugnata, l’«annullamento» di tutti i pagamenti in essere degli aiuti non ancora versati al momento dell’adozione della decisione di apertura. II. Procedimento e conclusioni delle parti 26 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 aprile 2016, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. 27 Con lettera del 14 novembre 2016, la ricorrente ha informato il Tribunale della sua intenzione di essere sentita in sede di udienza di discussione, in conformità all’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale. 28 Con decisione del 27 aprile 2017, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. 29 All’udienza del 21 giugno 2017 le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti orali formulati dal Tribunale. 30 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: –        in via principale, procedere a «un’interpretazione adeguatrice» dell’articolo 4, paragrafo 5, della decisione impugnata, «conforme ai principi e ai valori cardine dell’ordinamento europeo»; –        in via subordinata, per quanto di suo interesse, annullare la decisione impugnata o dichiarare la nullità dell’articolo 4, paragrafo 5, di detta decisione. 31 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondato; –        condannare la ricorrente alle spese. III. In diritto 32 Nel primo capo della domanda, la ricorrente chiede al Tribunale, in via principale, di interpretare la decisione impugnata mentre, nel secondo, essa gli chiede, in via subordinata, di annullarla. A. Sul capo della domanda presentato in via principale 33 Nel controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’incompetenza del Tribunale a statuire sul primo capo della domanda della ricorrente. 34 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale non è competente a procedere a un’interpretazione «adeguatrice» dell’articolo 4, paragrafo 5, della decisione impugnata conforme «ai principi e ai valori cardine dell’ordinamento europeo» 35 Essa sottolinea, in sostanza, che il Tribunale è competente ad annullare la decisione impugnata, ma non a riformarla o a interpretarla nel senso auspicato dalla ricorrente. 36 Da parte sua, la ricorrente insiste nelle sue conclusioni in sede di replica, chiedendo al Tribunale, in via principale, l’interpretazione «adeguatrice» dell’articolo 4, paragrafo 5, della decisione impugnata. 37 A tal riguardo, a prescindere dalla questione della fondatezza del primo capo della domanda della ricorrente, occorre rammentare che il Tribunale non è competente a interpretare le decisioni della [OSCURATO:PERSONA], ma esclusivamente a verificarne la legittimità. 38 Infatti, a mente dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, «il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 263 [TFUE], 265 [TFUE], 268 [TFUE], 270 [TFUE] e 272 [TFUE], ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione dell’articolo 257 [TFUE] e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia». 39 Peraltro, se è vero che, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 3, TFUE, «il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell’articolo 267 [TFUE], in materie specifiche determinate dallo statuto», si deve constatare che lo statuto non ha ancora attribuito una competenza di tal genere al Tribunale. 40 Pertanto, quanto al primo capo della domanda della ricorrente, il Tribunale non può interpretare in maniera «adeguatrice» l’articolo 4, paragrafo 5, della decisione impugnata. 41 Di conseguenza, è necessario respingere il primo capo della domanda della ricorrente. B. Sul capo della domanda presentato in via subordinata 42 Nel controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità del ricorso. 1. Sulla ricevibilità a) Argomenti delle parti 43 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la ricorrente non ha la legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263 TFUE. 44 Essa rammenta, innanzitutto, che la Repubblica italiana è l’unica destinataria della decisione impugnata, sicché la ricorrente deve dimostrare che la decisione impugnata la riguardi individualmente a causa di determinate sue qualità personali o di una situazione di fatto che la caratterizzi rispetto a chiunque altro e, quindi, la distingua in modo analogo al destinatario. 45 Essa precisa inoltre che, in tal caso, gli unici legittimati ad agire sono i beneficiari effettivi di aiuti individuali concessi sulla base di un regime di aiuti dei quali la [OSCURATO:PERSONA] abbia disposto il recupero. La mera possibilità di accedere al regime di aiuti non sarebbe sufficiente a tal fine. 46 Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente è una mera beneficiaria potenziale della misura di cui trattasi, in quanto essa non ha mai materialmente beneficiato della riduzione del 90% delle somme dovute a titolo di imposte e contributi per gli anni dal 1990 al 1992, prevista dalla legge finanziaria del 2003. 47 Pertanto, la ricorrente non disporrebbe di alcun diritto quesito riconosciuto dalle competenti autorità fiscali. 48 In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] rammenta che la mera possibilità di determinare il numero, o anche l’identità, dei soggetti di diritto ai quali si applica un regime di aiuti non comporta affatto che tali soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da una decisione di incompatibilità, qualora risulti che tale applicazione sia effettuata in forza di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in questione. 49 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge, poi, che la ricorrente non può basarsi sulle decisioni dei giudici tributari nazionali per giustificare la sua qualità di beneficiario effettivo della misura di cui trattasi, in quanto tali giudici non sono né le autorità competenti a concedere l’aiuto, né le autorità competenti a pronunciarsi sulla compatibilità della misura di cui trattasi con l’articolo 107 TFUE. 50 In ogni caso, la pronuncia della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo, passata in giudicato, è avvenuta successivamente all’adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della decisione di apertura del procedimento d’indagine formale, sicché le autorità italiane non avrebbero potuto accogliere l’istanza della ricorrente senza violare precisamente l’ingiunzione di sospensione e, più in generale, il principio del primato del diritto dell’Unione. 51 Infine, essa sottolinea che la ricorrente non può limitarsi a dimostrare di essere direttamente interessata dalla decisione impugnata, in quanto quest’ultima non costituisce un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima frase, TFUE. 52 Da parte sua, la ricorrente obietta che essa soddisfa le condizioni per beneficiare del diritto previsto dalla legge finanziaria del 2003, diritto che la stessa definisce quesito e che giustifica il suo interesse differenziato, concreto e individuale a proporre il presente ricorso. 53 Essa aggiunge che tale diritto è stato formalmente riconosciuto dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale dell’11 luglio 2011, pronunciata prima dell’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della decisione di apertura e confermata in appello dalla [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo con sentenza del 4 aprile 2013. b) Giudizio del Tribunale 54 Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione. 55 Nel caso di specie, occorre sottolineare che la ricorrente non è la destinataria della decisione impugnata, la quale ha come unica destinataria la Repubblica italiana. 56 Pertanto, si deve verificare se la ricorrente sia direttamente e individualmente interessata dalla decisione impugnata. 57 In primo luogo, quanto all’incidenza diretta, è necessario che siano soddisfatti due criteri. Anzitutto, l’atto in questione deve produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica del ricorrente e, inoltre, detto atto non deve lasciare alcun potere discrezionale ai suoi destinatari incaricati della sua attuazione, la quale deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa dell’Unione senza intervento di altre norme intermedie (sentenza del 17 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Koninklijke FrieslandCampina, C‑519/07 P, EU:C:2009:556, punto 48). 58 Orbene, nel caso in esame, con l’adozione della decisione impugnata, che dichiara la misura di cui trattasi incompatibile con il mercato interno, l’autorità fiscale italiana non può in nessun caso accogliere l’istanza della ricorrente, e ciò persino qualora il suo diritto di beneficiarne sia stato giuridicamente accertato dalla [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo. 59 Infatti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, della decisione impugnata, la Repubblica italiana è tenuta ad «annullare» tutti i pagamenti in essere dell’aiuto versato sulla base della misura di cui trattasi. 60 Pertanto, i due criteri dell’incidenza diretta sono soddisfatti. 61 In secondo luogo, occorre verificare se la ricorrente sia individualmente interessata dalla decisione impugnata, senza che sia, eventualmente, necessario verificare se la decisione impugnata costituisca un atto regolamentare che non comporta misure d’esecuzione. 62 Secondo una giurisprudenza costante, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo qualora la stessa li concerna a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingua in modo analogo ai destinatari (sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], 25/62, EU:C:1963:17, pag. 223; del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368, punto 52, e del 19 dicembre 2013, Telefónica/[OSCURATO:PERSONA], C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 46). 63 Inoltre, un’impresa non può, in linea di principio, essere legittimata a proporre un ricorso di annullamento avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che vieta un regime di aiuti se tale decisione si presenta, nei confronti di detta impresa, come un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni determinate obiettivamente ed è fonte di effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale e astratto (v. sentenze del 29 aprile 2004, Italia/[OSCURATO:PERSONA], C‑298/00 P, EU:C:2004:240, punto 37 e giurisprudenza ivi citata, e dell’11 giugno 2009, Acegas/[OSCURATO:PERSONA], T‑309/02, EU:T:2009:192, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). 64 Più in particolare, la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o persino l’identità dei soggetti ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che tali soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da detto provvedimento, qualora risulti che tale applicazione sia effettuata in forza di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto medesimo (sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica/[OSCURATO:PERSONA], C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 47). 65 Per contro, qualora la decisione riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili nel momento in cui l’atto è stato adottato in base a criteri tipici dei membri di detto gruppo, tali soggetti possono essere individualmente interessati da questo atto, in quanto facenti parte di una cerchia ristretta di operatori economici (sentenze del 17 gennaio 1985, Piraiki-Patraiki e a./[OSCURATO:PERSONA], 11/82, EU:C:1985:18, punto 31; del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/[OSCURATO:PERSONA], C‑182/03 e C‑217/03, EU:C:2006:416, punto 60, e del 17 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Koninklijke FrieslandCampina, C‑519/07 P, EU:C:2009:556, punto 54). 66 Ciò vale altresì per un beneficiario effettivo di un regime di aiuti, interessato da una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che vieti detto regime e che disponga il recupero dell’aiuto, a differenza di un mero beneficiario potenziale, interessato solo in ragione della sua appartenenza al settore in questione (v., in tal senso, sentenze del 19 ottobre 2000, Italia e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑15/98 e C‑105/99, EU:C:2000:570, punti 34 e 35, e del 19 dicembre 2013, Telefónica/[OSCURATO:PERSONA], C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 49). 67 È alla luce di tutte le suesposte considerazioni che occorre verificare se la ricorrente, tenuto conto della sua situazione di fatto e di diritto, debba essere ritenuta individualmente interessata dalla decisione impugnata. 68 Nel caso di specie, la ricorrente non ha, di fatto, mai beneficiato dell’agevolazione fiscale derivante dalla legge finanziaria del 2003, per cui essa non può essere assimilata a un beneficiario effettivo della misura di cui trattasi. 69 Ciononostante, da un lato, la ricorrente ha presentato svariate istanze a tal fine. 70 Invero, prima dell’adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della decisione di apertura e della decisione impugnata, la ricorrente ha presentato, il 30 e il 31 dicembre 2004, varie istanze miranti al rimborso dell’eccedenza versata rispetto alla quota del 10% forfettario. 71 Inoltre la ricorrente fa parte di una cerchia ristretta di imprese, perfettamente identificabili al momento dell’adozione della decisione impugnata, vale a dire le imprese che avevano già presentato un’istanza al fine di beneficiare della misura di cui trattasi (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 17 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Koninklijke FrieslandCampina, C‑519 P, EU:C:2009:556, punti da 54 a 57). 72 Dall’altro lato, benché l’autorità fiscale italiana abbia tacitamente respinto dette istanze, la ricorrente aveva ottenuto, prima dell’adozione della decisione impugnata, da parte della [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale e, in appello, dalla [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo, l’annullamento della decisione di rigetto tacito e il riconoscimento del suo diritto di beneficiare della misura di cui trattasi. 73 Inoltre, in mancanza di impugnazione da parte dell’autorità fiscale italiana avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo, quest’ultima è passata in giudicato, conferendo alla ricorrente un diritto quesito di beneficiare della misura di cui trattasi. 74 Pertanto, la ricorrente non può essere assimilata, ai fini della valutazione della ricevibilità del ricorso, a un mero beneficiario potenziale ma, quantomeno, a un beneficiario della misura di cui trattasi riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale e dalla [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo. 75 Inoltre, il fatto che la pronuncia della sentenza confermativa della [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo sia avvenuta successivamente all’adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della decisione di apertura non può rimettere in questione tale valutazione. 76 Se un beneficiario effettivo è legittimato ad agire avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara un regime di aiuti incompatibile con il mercato interno, in quanto quest’ultimo è, in linea di principio, interessato dall’obbligo di recupero, ciò vale altresì per un’impresa che non ha effettivamente beneficiato della misura, ma il cui diritto a beneficiarne è stato giuridicamente riconosciuto a livello nazionale (v., in tal senso, sentenza del 4 febbraio 2016, GFKL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑620/11, con impugnazione pendente, EU:T:2016:59, punti da 68 a 71). 77 Orbene, nel caso di specie la ricorrente è certamente titolare di un diritto quesito di beneficiare della misura di cui trattasi. 78 Nel presente caso occorre altresì distinguere tra, da un lato, il diritto di beneficiare della misura di cui trattasi, riconosciuto a livello nazionale, diritto di cui la ricorrente è titolare, e, dall’altro, l’assenza di attuazione, sul piano nazionale, di detto diritto, circostanza che non può costituire un ostacolo alla ricevibilità del ricorso. 79 Di conseguenza, occorre considerare che la ricorrente, nelle circostanze del caso, è individualmente interessata dalla decisione impugnata e, pertanto, che il ricorso è ricevibile per quanto riguarda il capo della domanda presentato in via subordinata. 2. Nel merito 80 In limine, è necessario rammentare che la ricorrente chiede l’annullamento dell’intera decisione impugnata. In via subordinata, essa chiede che sia dichiarata la nullità dell’articolo 4, paragrafo 5, della decisione impugnata, in base al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha ingiunto alla Repubblica italiana di annullare tutti i pagamenti in essere dell’aiuto ai sensi dei regimi di cui all’articolo 1 di tale decisione, con effetto dalla data di adozione di detta decisione. a) Sul primo motivo, vertente su una violazione dei principi della parità di trattamento, di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, di legalità e di libera concorrenza, dei diritti della difesa e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 81 Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente deduce la violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei principi della parità di trattamento, di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, di legalità e di libera concorrenza, dei diritti della difesa e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999. 1) Sulla violazione dei principi di certezza del diritto, di legalità e di libera concorrenza, nonché dei diritti della difesa e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 82 Quanto alla violazione dei principi di certezza del diritto, di legalità e di libera concorrenza, dei diritti della difesa e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, è necessario constatare che la ricorrente si limita a invocare siffatte violazioni senza comprovarle in alcun modo. 83 Orbene, in applicazione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere, oltre all’oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti dedotti nonché un’esposizione sommaria di detti motivi, il che difetta nel caso di specie. 84 Pertanto, occorre respingere in quanto irricevibile l’argomento vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto, di legalità e di libera concorrenza, nonché dei diritti della difesa e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999. 2) Sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento 85 La ricorrente afferma che, all’entrata in vigore della legge finanziaria del 2003, essa aveva un «pieno e legittimo affidamento» quanto al suo diritto al rimborso delle somme corrisposte all’amministrazione tributaria. 86 Dal canto suo, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che il diritto di avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento presuppone che rassicurazioni precise, categoriche e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili, siano state fornite all’interessato dalle autorità competenti dell’Unione, il che difetterebbe necessariamente nel caso di specie. 87 Essa aggiunge, basandosi sugli atti di causa della ricorrente, che quest’ultima sembra fondare il suo legittimo affidamento sulla tardività dell’azione della [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe avuto luogo svariati anni dopo l’adozione e l’attuazione del regime di aiuti in questione. 88 Nel caso di specie, partendo dall’ipotesi, da un lato, che la ricorrente fondi il suo legittimo affidamento sulla tardività dell’azione della [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare, in primo luogo, che il regime di aiuti in questione non è stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] e, in secondo luogo, che quest’ultima ne ha avuto conoscenza solo in seguito a una domanda di informazioni trasmessa nel febbraio 2011. 89 [OSCURATO:PERSONA] ha, in seguito, interrogato le autorità italiane interessate, dopodiché ha adottato, il 17 ottobre 2012, la decisione di apertura sospendendo il regime di aiuti in questione. 90 Non può, dunque, essere contestato alla [OSCURATO:PERSONA] di avere agito tardivamente, a differenza delle autorità italiane, e, a fortiori, di aver generato nella ricorrente un legittimo affidamento quanto al suo diritto al rimborso delle somme versate all’amministrazione tributaria. 91 Partendo dall’ipotesi, dall’altro lato, che la ricorrente invochi una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento in quanto sia la misura di cui trattasi sia le sentenze della [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale e della [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo l’avrebbero rassicurata sulla possibilità di beneficiare di detta misura, è necessario constatare che una tale rassicurazione non proviene affatto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 92 Pertanto, non si può addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver ingenerato nella ricorrente un legittimo affidamento quanto alla possibilità di beneficiare della misura di cui trattasi. 93 Di conseguenza, occorre respingere l’argomento vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento in quanto infondato. 3) Sulla violazione del principio della parità di trattamento i) Argomenti delle parti 94 La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della parità di trattamento, non avendo tenuto conto della peculiarità della sua situazione rispetto a quelle dei beneficiari effettivi della misura di cui trattasi. 95 Essa si troverebbe in una situazione analoga a questi ultimi in quanto, da un lato, anch’essa sarebbe un beneficiario effettivo della misura di cui trattasi e, dall’altro, non sarebbe in condizioni di fornire la prova del danno subito a causa del sisma che ha colpito la zona di Catania (Italia) nel 1990. 96 [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio della parità di trattamento anche imponendo alla Repubblica italiana di recuperare dai beneficiari effettivi solo gli aiuti versati per un evento verificatosi meno di dieci anni prima dell’adozione della decisione impugnata e, contestualmente, di sospendere tutti i pagamenti di aiuti in essere. 97 Inoltre, la ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] favorisce i contribuenti negligenti rispetto a coloro che, prima del 2003, avevano versato le loro imposte. 98 Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, anzitutto, che la ricorrente non contesta né la qualificazione della misura di cui trattasi come aiuto di Stato illegittimo e incompatibile col mercato interno, né l’obbligo imposto, in linea di principio, alla Repubblica italiana di recuperare gli aiuti dichiarati incompatibili, né la validità dell’ingiunzione di sospensione del versamento di aiuti, di cui alla decisione di apertura. 99 [OSCURATO:PERSONA] precisa poi che i beneficiari effettivi di un regime d’aiuti non si trovano in situazioni analoghe a quelle di beneficiari potenziali e invoca a tale riguardo la giurisprudenza sulla loro legittimazione ad agire. 100 Tali due categorie si distinguerebbero ulteriormente nel caso di specie, in quanto i primi avrebbero potuto beneficiare del regime di cui alla legge finanziaria del 2003, prima dell’adozione della decisione di apertura. 101 Inoltre, le conseguenze giuridiche della decisione impugnata differirebbero in base alle categorie di beneficiari. A parere della [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica italiana deve, da un canto, recuperare gli aiuti già versati e, dall’altro, astenersi dal corrispondere gli aiuti non ancora erogati, pagamenti già sospesi dalla decisione di apertura, il che sarebbe pienamente conforme agli obiettivi fondamentali della disciplina dell’Unione in materia di aiuti di Stato. 102 Infine, benché la [OSCURATO:PERSONA] abbia certamente previsto un’eccezione all’obbligo di recupero degli aiuti già erogati, giustificata dalla scadenza del termine decennale di conservazione dei documenti contabili, tale eccezione dovrebbe in ogni caso essere interpretata in maniera restrittiva. 103 Non sarebbe pertanto possibile autorizzare, per analogia, successivamente all’adozione della decisione impugnata, l’erogazione di aiuti dichiarati incompatibili, senza privare di efficacia pratica non solo detta decisione, ma anche l’intero sistema di controllo degli aiuti di Stato. 104 In ogni caso, il fatto che siano stati versati aiuti illegittimi e incompatibili non può giustificare il versamento alla ricorrente di questi medesimi aiuti in quanto, in sostanza, il principio della parità di trattamento deve essere conciliato con il principio secondo cui nessuno può invocare a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altri. ii) Giudizio del Tribunale 105 In primo luogo, la ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di avere violato il principio della parità di trattamento vietando alle autorità italiane, all’articolo 4, paragrafo 5, della decisione impugnata, di attuare la misura di cui trattasi e prevedendo contestualmente un esonero dall’obbligo di recupero degli aiuti già erogati per coloro che ne avrebbero effettivamente beneficiato prima del 17 ottobre 2012. 106 A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento richiede che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato (v. sentenza del 14 aprile 2005, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], C‑110/03, EU:C:2005:223, punto 71 e giurisprudenza ivi citata). 107 Orbene, nel caso di specie, non si può considerare che la ricorrente sia in una situazione analoga alle imprese che hanno effettivamente beneficiato della misura di cui trattasi prima del 17 ottobre 2012. 108 Infatti, se è vero che la ricorrente, al pari delle imprese interessate dall’esonero dall’obbligo di recupero, non è in condizioni di fornire la prova del danno subito, come dalla medesima rilevato sia nei suoi atti di causa che in udienza, essa, al contrario, non può essere interessata dall’obbligo di recupero. 109 La ricorrente non ha mai, di fatto, beneficiato del rimborso dell’eccedenza rispetto alla quota del 10% forfettario, a differenza dei beneficiari effettivi che avevano versato, alla data di adozione della legge finanziaria del 2003, solo il 10% delle imposte dovute. 110 La ricorrente non può, dunque, essere considerata un beneficiario effettivo, a differenza delle imprese che ne hanno effettivamente beneficiato prima del 17 ottobre 2012. Essa può tutt’al più essere considerata, in seguito alle sentenze della [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale e della [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Palermo, solo come beneficiario putativo dell’agevolazione fiscale, il cui diritto al rimborso è stato giuridicamente accertato, ma non formalmente attuato. 111 Pertanto, non è possibile constatare alcuna disparità di trattamento in tale sede. 112 In secondo luogo, la ricorrente contesta, in sostanza, alla [OSCURATO:PERSONA] di avere violato il principio della parità di trattamento vietando alle autorità italiane, all’articolo 4, paragrafo 5, della decisione impugnata, di attuare la misura di cui trattasi e prevedendo contestualmente un’eccezione all’incompatibilità del regime di aiuti in questione per coloro che, da un lato, ne avevano effettivamente beneficiato prima del 17 ottobre 2012 e, dall’altro, non erano in grado di provare una corrispondenza tra la misura di cui trattasi e il danno subito. 113 Orbene, nel caso di specie, la ricorrente risulta nell’«impossibilità oggettiva», come affermato a più riprese sia nei suoi atti, ad esempio ai punti 24 e 28 del ricorso, sia in udienza, di fornire la prova del danno che la stessa avrebbe subito, a differenza delle imprese che possono invocare tale eccezione a loro vantaggio. 114 Non è dunque possibile constatare alcuna disparità di trattamento neppure in tale sede. 115 Di conseguenza, occorre respingere l’argomento vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento e, pertanto, il primo motivo per intero. b) Sul secondo motivo, vertente su un eccesso di potere sotto il profilo, da un lato, dell’illogicità e dell’ingiustizia manifesta da cui sarebbe inficiata la decisione impugnata e, dall’altro, di un difetto di istruttoria 116 Nell’ambito del secondo motivo di ricorso, la ricorrente afferma che la decisione impugnata deve essere annullata, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in un eccesso di potere in ragione, da un lato, dell’illogicità e dell’ingiustizia manifesta da cui sarebbe inficiata la decisione impugnata e, dall’altro, di un difetto di istruttoria. 117 La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione la sua situazione al fine di evitare una discriminazione tra i beneficiari effettivi del regime di aiuti e coloro che hanno diligentemente pagato le imposte. 118 Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che la ricorrente si limita ad affermare apoditticamente un presunto sviamento di potere da parte sua e invita il Tribunale a giudicare il secondo motivo irricevibile conformemente all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. 119 In ogni caso, essa sottolinea che la ricorrente, nel pretendere il pagamento di un aiuto di Stato illegittimo e incompatibile con il mercato interno, chiede, in sostanza, alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare il suo potere per fini diversi da quelli a essa attribuiti. 120 A tal riguardo occorre considerare che, con il suo secondo motivo, la ricorrente contesta, in sostanza, alla [OSCURATO:PERSONA] di non avere previsto nella decisione impugnata un’eccezione al divieto imposto alla Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, di detta decisione, di procedere all’attuazione della misura di cui trattasi, e ciò al fine di correggere una disparità di trattamento tra la stessa e i beneficiari effettivi della misura di cui trattasi. 121 Orbene, da un lato, emerge dai punti da 103 a 113 della presente sentenza che non è possibile constatare alcuna disparità di trattamento tra la ricorrente e i beneficiari della misura di cui trattasi. 122 Dall’altro lato, oltre all’insussistenza di disparità di trattamento, la [OSCURATO:PERSONA] non può prevedere un’eccezione al divieto di attuazione di un regime di aiuti dichiarato illegittimo e incompatibile col mercato interno, senza privare di efficacia pratica la decisione impugnata. 123 Pertanto, non è possibile contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di avere omesso di estendere il beneficio della misura di cui trattasi alla ricorrente. 124 Di conseguenza, occorre respingere il secondo motivo del ricorso in quanto infondato e, pertanto, il ricorso nel suo complesso. IV. Sulle spese 125 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente e pertanto dev’essere condannata alle spese. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] G.B. [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 gennaio 2018. Il cancelliere Il presidente E. Coulon D. [OSCURATO:PERSONA] * Lingua processuale: l’italiano.
Sentenza Corte di giustizia UE/2018 — Fons Iuris — Fons Iuris