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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 41893/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA Latoayc .yiso—alle partA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 18934/21 Diaw [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 2793/2020 emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Genova, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado (riqualificando il reato in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, provvedendo altresì alla riduzione della pena), deducendo la inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione per avere la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. erroneamente confermato la confisca del denaro in sequestro, pur in presenza di riqualificazione nella fattispecie di lieve entità, esclusa dal campo di applicazione dell'art. 85 -bis d.P.R. 309/1990; che l'imputato aveva espressamente rinunciato a tutti i motivi di appello -fatta esclusione per la qualificazione giuridica e l'entità della pena- ivi compreso quindi quello relativo alla confisca; che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati (come nel caso di specie), alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA Latoayc .yiso—alle partA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 18934/21 Diaw [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 2793/2020 emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Genova, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado (riqualificando il reato in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, provvedendo altresì alla riduzione della pena), deducendo la inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione per avere la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. erroneamente confermato la confisca del denaro in sequestro, pur in presenza di riqualificazione nella fattispecie di lieve entità, esclusa dal campo di applicazione dell'art. 85 -bis d.P.R. 309/1990; che l'imputato aveva espressamente rinunciato a tutti i motivi di appello -fatta esclusione per la qualificazione giuridica e l'entità della pena- ivi compreso quindi quello relativo alla confisca; che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati (come nel caso di specie), alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere esten
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