CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 17297/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la comparsa conclusionale depositata in data 9 aprile 2024 dal difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del fatto che la comparsa conclusionale e la nota spese sono state depositate in violazione del rispetto del termine previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. e che, di conseguenza, non possono essere prese in considerazione da questo Collegio (vedi Sez. 4, n. 49392 del 2:3/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); rilevato, infine, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso, in data 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] ,g4i9re estensore Il P