CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 33056/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e per l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela; in subordine, in mancanza di produzione del verbale di intervenuta remissione di querela e relativa accettazione, per l'inammissibilità anche del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]). a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i rispettivi difensori e consz; separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 26/11/2020 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 22/05/2018 del Tribunale di Milano, nella parte in cui li aveva condannati per il reato di cui all'art. 642, cod.pen.. Deducono: 1.1. [OSCURATO:PERSONA] Gennaro. 1.1.1. Violazione di legge. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello si è sottratta a un doveroso scrutinio del materiale probatorio. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] Umberto. 1.2.1. "Declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela". Il ricorso è stato proposto al fine di introdurre la remissione di querela e per far rilevare la conseguente estinzione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché del tutto privo del necessario tasso di correlazione con la sentenza impugnata. Va premesso che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi in forza del quale il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Tali requisiti mancano nel caso di specie, dove il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, si risolve in una generica e apodittica affermazione di mancanza di un «doveroso scrutinio del materiale probatorio», senza indicazione degli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 1.1. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 2. La sentenza, invece, va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod.pen. 2.1. Anzitutto, va ribadito che «è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione. (La Corte ha altresì precisato che, nell'ammissibilità del ricorso, la remissione della querela estingue il reato)», (Sez. 4, Sentenza n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625 - 01). 2.2. Ciò premesso, va rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dalla querelante [OSCURATO:SOCIETA]. a mezzo di procuratore speciale; che la remissione è stata accettata dal querelato. In presenza di tutti gli elementi costitutivi richiesti per la configurazione della fattispecie estintiva, la sentenza va annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per remissione della querela. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], perché il reato è estinto per remissione di querela. Dichiara inammissibile il ricorso quanto a [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e il solo [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile