Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 luglio 2024

Cassazione n. 15713/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente ORDINANZA sul ricorso n. 21059/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.

A R.L.,[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] resistente avverso la sentenza n. 758/2024del Tribunale di Bolzano, depositata il22-7-2024, udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 22 - 5 - 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] , lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione della competenza per territorio del Tribunale di Bolzano, con le conseguenze di legge OGGETTO: regolamento di competenza RG.21059/2024 C.C.22-5-2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 758/2024 depositata il 22-7-2024 il Tribunale di Bolzano, accogliendo l’eccezione dell’opponenteMobil [OSCURATO:PERSONA] s.c.ar.l., ha dichiarato la propria incompetenza per territorio per essere competente ilTribunale di Bologna; per l’effetto ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo n. 462/2023, con il quale [OSCURATO:PERSONA] s.c.ar.l. era stata condannata a pagarea favore di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA],01, oltre interessi,a titolo di corrispettivo per i servizi resi da [OSCURATO:SOCIETA]. in forza del contratto di appalto concluso il 28-8-2016. [OSCURATO:PERSONA] r s.c.ar.l. aveva eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Bolzano,invocando l’art. 25 del contratto di appalto, secondo il quale “tutte le controversie tra IMPRESA e il [OSCURATO:PERSONA], di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere fra le Parti in relazione al Contratto, saranno devolute alla magistratura ordinaria, restando convenuto che sarà competente esclusivamente il Foro di Bologna”. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva dedotto di essere soggetta a concordato preventivo in continuità aziendale, che era stat o omologato,e di avere proposto il 17 - 8 - 2022 , allorch é era pendente il procedimento per l’omologa,istanza ex art. 169-bis legge fallimentare ; ha dedotto che l’istanza era stata accolta, disponendo la sospensione e poi lo scioglimento del contratto concluso con la società MobilBeton Brenner, con provvedimenti emessi ex art. 169-bislegge fallimentare, notificati alla medesima società [OSCURATO:PERSONA] r , che non aveva proposto reclamo; ha evidenziato di avere depositato il ricorso per decreto ingiuntivo il 9-2-2023, allorché il contratto di appalto era già sciolto, avanti il Tribunale di Bolzano, competente ex art. 20 cod. proc. civ., quale foro del pagamento delle obbligazioni pecuniarie presso il creditore, avendo la società ingiungente sede legale in provincia di Bolzano.

La sentenza impugnata ha dichiarato che lo scioglimento del contratto ex art. 169-bis legge fallimentare aveva mero valore di volontaria giurisdizione, nel senso che perseguiva meri interessi concorsuali in relazione alle prestazioni non ancora eseguite e non incideva sulla clausola contrattuale di competenza territoriale esclusiva. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per regolamento di competenza affidato a unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.c.ar.l. ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e ha depositato memoria illustrativala ricorrente.

All’esito della camera di consiglio del 22-5-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente sostiene che la sentenza impugnata abbia violato l’art. 169-bis legge fallimentare, secondo il quale il debitore può chiedere di essere autorizzato a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione, in quanto nel caso in cui la parte si può liberare da un contratto, si libera necessariamente da tutte le relative clausole; evidenzia che questa è l’unica lettura possibile della disposizione, in quanto l'art. 169-bis espressamente prevede che lo scioglimento del contratto non si estenda alla clausola compromissoria nello stesso contenuta perché, se la sentenza impugnata fosse corretta, tale previsione sarebbe inutile; aggiunge che la natura amministrativa del provvedimento di scioglimento ex art. 169-bis non incide sull’inefficacia tra le parti del contratto sciolto, quanto sulla possibilità di porre al vaglio giudiziale il provvedimento stesso; rileva altresì che l’art. 169-bis è norma speciale e la sentenza impugnata ne ha erroneamente di fatto eseguito una interpretazione analogica, estendendo alla clausola sulla competenza territoriale la previsione legislativa relativa alla clausola compromissoria. 2.Il ricorso è infondato.

L’art. 169-bis r.d. 267/1942, introdotto dall’art. 33 co.1 lett.d) d.l. 22giugno 2012 n. 83 conv. con mod. dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 e modificato dal d.l. 27 giugno 2015 n. 83 conv. con mod. dalla legge 6 agosto 2015 n.132, ha disciplinato i contratti pendenti al momento del deposito della domanda di concordato, dettando una disciplina di carattere generale, applicabile a tutti i contratti « ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso», a eccezione di quelli espressamente esclusi dalla disposizione -rapporti di lavoro subordinato e contratti di cui agli artt. 72 co.8, 72-ter e 80 co.1-.

Quindi, in forza della disposizione , la sospensione e lo scioglimento del contratto possono essere richiesti dal soggetto ammesso alla procedura di concordato preventivo e lo scioglimento determina la definitiva estinzione di ogni futuro effetto del contratto rispetto a tale soggetto che, come la controparte in bonis, rimane liberato dall’adempimento delle obbligazioni non ancora eseguite.

Come evidenziato da Cass. Sez. 1 15-6-2020 n. 11524 (Rv. 658126- 02), in motivazione, pag. 7, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 8 co.1 lett. a) d.l. 27 giugno2015 n. 83, convertito con mod. dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, con il quale la locuzione “ contratti in corso di esecuzione”presente nella rubrica dell’art. 169-bis è stata sostituita da quella “contratti pendenti”, il legislatore ha voluto ricondurre la nozione dei contratti di cui all’art. 169-bis a quella di “rapporti pendenti” di cui all’art. 72 co.1 legge fallimentare, con la conseguenza che deve farsi riferimento a fattispecie negoziali che non abbiano avuto compiuta esecuzione da entrambe le partial momento della presentazione della domanda di concordato preventivo; ciò in quanto l’utilizzo di una locuzione identica a quella della rubrica dell’art. 72 legge fallimentare non fa residuare dubbi sull’intenzione del legislatore.

Sopravvive allo scioglimento del contratto la clausola arbitrale contenuta nel contratto stesso,secondo la specifica previsione dell’art. 169-bis, che in tal modo stabilisce l’autonomia della clausola rispetto al contratto nel quale è inserita; quindi, il procedimento arbitrale può essere iniziato e può proseguire anche a seguito dell’apertura della procedura e dell’autorizzazione allo scioglimento del contratto.

Ciò significa, per quanto interessa nella fattispecie, che il provvedimento ex art. 169-bis legge fallimentare di scioglimento del contratto di appalto di servizi di data 28-8-2016-relativo al l’esecuzione di prestazioni di frantumazione di materiale di scavo-, ottenuto dalla società appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA] nell’ambito della procedura di concordato, ha comportato esclusivamente la liberazione per l’appaltatrice dall’obbligo di continuare a eseguire le prestazioni di frantumazione e di conseguenza il venir e meno del diritto della committente di chiedere l’esecuzione di quelle prestazioni.

Invece, il provvedimento di scioglimento del contratto non ha inciso sulle prestazioni già eseguite dall’appaltatrice e perciò neppure sui diritti nascenti dal contratto di appalto in relazione alle prestazioni già eseguite.

Ne consegue che la pretesa della società ingiungente , nel momento in cui ha agito in forza del contratto al fine di ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite, di non applicare la clausola contrattuale derogatoria della competenza territoriale non può trovare fondamento nell’art. 169-bis citato.Il contratto è il titolo del diritto d i credito azionato e quindi il contratto - con tutto il suo contenuto - continua a produrre effetti tra le parti,in relazione alle prestazioni già eseguite almeno da una delle due parti ; infatti, è in forza delle previsioni del contratto che la parte asseritamente adempiente - in questo caso l’appaltatrice-ha chiesto il pagamento del corrispettivo per le prestazioni eseguite prima dello scioglimento del contratto medesimo alla committente asseritamente inadempiente .

Di conseguenza, non vi è ragione per cui non debba rimanere valida ed efficace anche la clausola contrattuale derogatoria della competenza territoriale.

Diversamentesarebbe stato nel caso in cui il contratto non fosse stato il titolo del diritto di credito azionato, mala domanda avesse riguardato questioni insorte tra le parti in relazione allo scioglimento del contratto stesso : in tale caso, allo scioglimento del contratto disposta nell’ambito della procedura sarebbe sopravvissuta solo la clausola compromissoria, secondo la specifica previsione dell’art. 169- bis medesimo.

Per altro verso, la sentenza impugnata ha interpretato esattamente la clausola del contratto che ha previsto la competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Bologna, per cui anche sotto questo profilo l’individuazione del giudice territorialmente competente deve essere confermata. 3.In conclusione, il ricorso è rigettato ed è confermata l’individuazione delTribunale di Bologna quale giudice competente, con termine ex art. 50 cod. proc. civ. di tre mesi decorrente dal deposito della presente ordinanza per la riassunzione avanti al giudice competente, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Bologna, con termine di tre mesi dalla comunicazionedella presente ordinanza perla riassunzione; il Tribunale di Bologna statuirà anche sulle spese del presente giudizio.

Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso n. 21059/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.C. A R.L.,[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] resistente avverso la sentenza n. 758/2024del Tribunale di Bolzano, depositata il22-7-2024, udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 22 - 5 - 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] , lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione della competenza per territorio del Tribunale di Bolzano, con le conseguenze di legge OGGETTO: regolamento di competenza RG.21059/2024 C.C.22-5-2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 758/2024 depositata il 22-7-2024 il Tribunale di Bolzano, accogliendo l’eccezione dell’opponenteMobil [OSCURATO:PERSONA] s.c.ar.l., ha dichiarato la propria incompetenza per territorio per essere competente ilTribunale di Bologna; per l’effetto ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo n. 462/2023, con il quale [OSCURATO:PERSONA] s.c.ar.l. era stata condannata a pagarea favore di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA],01, oltre interessi,a titolo di corrispettivo per i servizi resi da [OSCURATO:SOCIETA]. in forza del contratto di appalto concluso il 28-8-2016. [OSCURATO:PERSONA] r s.c.ar.l. aveva eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Bolzano,invocando l’art. 25 del contratto di appalto, secondo il quale “tutte le controversie tra IMPRESA e il [OSCURATO:PERSONA], di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere fra le Parti in relazione al Contratto, saranno devolute alla magistratura ordinaria, restando convenuto che sarà competente esclusivamente il Foro di Bologna”. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva dedotto di essere soggetta a concordato preventivo in continuità aziendale, che era stat o omologato,e di avere proposto il 17 - 8 - 2022 , allorch é era pendente il procedimento per l’omologa,istanza ex art. 169-bis legge fallimentare ; ha dedotto che l’istanza era stata accolta, disponendo la sospensione e poi lo scioglimento del contratto concluso con la società MobilBeton Brenner, con provvedimenti emessi ex art. 169-bislegge fallimentare, notificati alla medesima società [OSCURATO:PERSONA] r , che non aveva proposto reclamo; ha evidenziato di avere depositato il ricorso per decreto ingiuntivo il 9-2-2023, allorché il contratto di appalto era già sciolto, avanti il Tribunale di Bolzano, competente ex art. 20 cod. proc. civ., quale foro del pagamento delle obbligazioni pecuniarie presso il creditore, avendo la società ingiungente sede legale in provincia di Bolzano. La sentenza impugnata ha dichiarato che lo scioglimento del contratto ex art. 169-bis legge fallimentare aveva mero valore di volontaria giurisdizione, nel senso che perseguiva meri interessi concorsuali in relazione alle prestazioni non ancora eseguite e non incideva sulla clausola contrattuale di competenza territoriale esclusiva. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per regolamento di competenza affidato a unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.c.ar.l. ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e ha depositato memoria illustrativala ricorrente. All’esito della camera di consiglio del 22-5-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente sostiene che la sentenza impugnata abbia violato l’art. 169-bis legge fallimentare, secondo il quale il debitore può chiedere di essere autorizzato a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione, in quanto nel caso in cui la parte si può liberare da un contratto, si libera necessariamente da tutte le relative clausole; evidenzia che questa è l’unica lettura possibile della disposizione, in quanto l'art. 169-bis espressamente prevede che lo scioglimento del contratto non si estenda alla clausola compromissoria nello stesso contenuta perché, se la sentenza impugnata fosse corretta, tale previsione sarebbe inutile; aggiunge che la natura amministrativa del provvedimento di scioglimento ex art. 169-bis non incide sull’inefficacia tra le parti del contratto sciolto, quanto sulla possibilità di porre al vaglio giudiziale il provvedimento stesso; rileva altresì che l’art. 169-bis è norma speciale e la sentenza impugnata ne ha erroneamente di fatto eseguito una interpretazione analogica, estendendo alla clausola sulla competenza territoriale la previsione legislativa relativa alla clausola compromissoria. 2.Il ricorso è infondato. L’art. 169-bis r.d. 267/1942, introdotto dall’art. 33 co.1 lett.d) d.l. 22giugno 2012 n. 83 conv. con mod. dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 e modificato dal d.l. 27 giugno 2015 n. 83 conv. con mod. dalla legge 6 agosto 2015 n.132, ha disciplinato i contratti pendenti al momento del deposito della domanda di concordato, dettando una disciplina di carattere generale, applicabile a tutti i contratti « ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso», a eccezione di quelli espressamente esclusi dalla disposizione -rapporti di lavoro subordinato e contratti di cui agli artt. 72 co.8, 72-ter e 80 co.1-. Quindi, in forza della disposizione , la sospensione e lo scioglimento del contratto possono essere richiesti dal soggetto ammesso alla procedura di concordato preventivo e lo scioglimento determina la definitiva estinzione di ogni futuro effetto del contratto rispetto a tale soggetto che, come la controparte in bonis, rimane liberato dall’adempimento delle obbligazioni non ancora eseguite. Come evidenziato da Cass. Sez. 1 15-6-2020 n. 11524 (Rv. 658126- 02), in motivazione, pag. 7, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 8 co.1 lett. a) d.l. 27 giugno2015 n. 83, convertito con mod. dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, con il quale la locuzione “ contratti in corso di esecuzione”presente nella rubrica dell’art. 169-bis è stata sostituita da quella “contratti pendenti”, il legislatore ha voluto ricondurre la nozione dei contratti di cui all’art. 169-bis a quella di “rapporti pendenti” di cui all’art. 72 co.1 legge fallimentare, con la conseguenza che deve farsi riferimento a fattispecie negoziali che non abbiano avuto compiuta esecuzione da entrambe le partial momento della presentazione della domanda di concordato preventivo; ciò in quanto l’utilizzo di una locuzione identica a quella della rubrica dell’art. 72 legge fallimentare non fa residuare dubbi sull’intenzione del legislatore. Sopravvive allo scioglimento del contratto la clausola arbitrale contenuta nel contratto stesso,secondo la specifica previsione dell’art. 169-bis, che in tal modo stabilisce l’autonomia della clausola rispetto al contratto nel quale è inserita; quindi, il procedimento arbitrale può essere iniziato e può proseguire anche a seguito dell’apertura della procedura e dell’autorizzazione allo scioglimento del contratto. Ciò significa, per quanto interessa nella fattispecie, che il provvedimento ex art. 169-bis legge fallimentare di scioglimento del contratto di appalto di servizi di data 28-8-2016-relativo al l’esecuzione di prestazioni di frantumazione di materiale di scavo-, ottenuto dalla società appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA] nell’ambito della procedura di concordato, ha comportato esclusivamente la liberazione per l’appaltatrice dall’obbligo di continuare a eseguire le prestazioni di frantumazione e di conseguenza il venir e meno del diritto della committente di chiedere l’esecuzione di quelle prestazioni. Invece, il provvedimento di scioglimento del contratto non ha inciso sulle prestazioni già eseguite dall’appaltatrice e perciò neppure sui diritti nascenti dal contratto di appalto in relazione alle prestazioni già eseguite. Ne consegue che la pretesa della società ingiungente , nel momento in cui ha agito in forza del contratto al fine di ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite, di non applicare la clausola contrattuale derogatoria della competenza territoriale non può trovare fondamento nell’art. 169-bis citato.Il contratto è il titolo del diritto d i credito azionato e quindi il contratto - con tutto il suo contenuto - continua a produrre effetti tra le parti,in relazione alle prestazioni già eseguite almeno da una delle due parti ; infatti, è in forza delle previsioni del contratto che la parte asseritamente adempiente - in questo caso l’appaltatrice-ha chiesto il pagamento del corrispettivo per le prestazioni eseguite prima dello scioglimento del contratto medesimo alla committente asseritamente inadempiente . Di conseguenza, non vi è ragione per cui non debba rimanere valida ed efficace anche la clausola contrattuale derogatoria della competenza territoriale. Diversamentesarebbe stato nel caso in cui il contratto non fosse stato il titolo del diritto di credito azionato, mala domanda avesse riguardato questioni insorte tra le parti in relazione allo scioglimento del contratto stesso : in tale caso, allo scioglimento del contratto disposta nell’ambito della procedura sarebbe sopravvissuta solo la clausola compromissoria, secondo la specifica previsione dell’art. 169- bis medesimo. Per altro verso, la sentenza impugnata ha interpretato esattamente la clausola del contratto che ha previsto la competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Bologna, per cui anche sotto questo profilo l’individuazione del giudice territorialmente competente deve essere confermata. 3.In conclusione, il ricorso è rigettato ed è confermata l’individuazione delTribunale di Bologna quale giudice competente, con termine ex art. 50 cod. proc. civ. di tre mesi decorrente dal deposito della presente ordinanza per la riassunzione avanti al giudice competente, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Bologna, con termine di tre mesi dalla comunicazionedella presente ordinanza perla riassunzione; il Tribunale di Bologna statuirà anche sulle spese del presente giudizio. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del
Decreto Cassazione n. 15713/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris