CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19181/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della Corte d'appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricors0; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; esaminata la memoria difensiva presentata dal difensore dell'imputato che ha reiterato la richiesta di annullamento della sentenza impugnata e, in subordine, ha chiesto la dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione; esaminata la memoria del difensore della parte civile che ha chiesto che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso, la conferma delle statuizioni civili e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi come da nota spese prodotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza della Corte d'appello dì Caltanissetta, qui impugnata da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza di primo grado che ha assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dal reato di diffamazione aggravata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato quest'ultimo alla pena sospesa di mesi sei di reclusione per il delitto di diffamazione aggravata nei confronti dei predetti nonché al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili. Secondo la prospettazione accusatoria, confermata dalle sentenze di merito, il Vaccaro, sindaco uscente del Comune di Marianopoli, in occasione di un pubblico comizio elettorale, svoltosi in occasione delle elezioni amministrative, aveva pronunziato nei confronti dei componenti della giunta comunale e di alcuni loro familiari, frasi di contenuto altamente diffamatorio in quanto, dopo aver criticato il nuovo assetto amministrativo, aveva definito [OSCURATO:PERSONA] "capo M", si era riferito agli altri componenti della giunta municipale qualificandoli come membri di una "cupola amministrativa" e aveva accusato alcuni parenti di questi di aver superato un concorso pubblico in quanto pilotato. L'imputato, inoltre, aveva associato una riunione conviviale della giunta, pubblicizzata sul social network Facebook ad una cena descritta nel noto romanzo breve di [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA] della civetta" in cui viene per la prima volta affrontato il tema della mafia e della sua collusione con la politica. Avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso. 1.2. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 51 cod. e deduce che la Corte non avrebbe fornito risposta alle specifiche doglianze fatte valere con l'atto d'appello e, in particolare, quelle riferite alla verità dei fatti. 1.3. Con il secondo motivo, proposto anch'esso a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dopo aver ricordato di essersi costituito parte civile nei confronti degli altri imputati che i giudici di merito avevano assolto, deduce la mancanza di motivazione in parte qua della sentenza impugnata e l'omessa valutazione delle risultanze dibattimentali da cui sarebbe emersa la palese offesa alla sua reputazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Occorre preliminarmente ricordare che quando i giudici di merito ricostruiscono il fatto all'esito di una conforme valutazione delle emergenze , processuali, la sentenza appellata e quella di appello si integrano vicendevolmente formando un tutto organico ed inscindibile al quale fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione tanto che il giudice d'appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 - 01). Ciò è accaduto nella vicenda che qui ci occupa là dove la sentenza di appello, richiamando la sentenza di primo grado in ordine alle specifiche censure mosse dal ricorrente, ha ritenuto le frasi pronunciate dall'imputato lesive della reputazione delle persone costituitesi parte civile. La Corte, infatti, dopo aver dato conto delle risultanze istruttorie da cui è incontestabilmente emerso che l'imputato, nel corso di un comizio elettorale, ebbe ad accusare gli esponenti amministrativi locali di essere mafiosi o perlomeno di comportarsi come tali nella gestione della cosa pubblica ricorrendo ad espressioni inequivocabili del tipo "capo M." o "cupola amministrativa", ha escluso, conformemente alla sentenza di primo grado, atteso il palese contenuto diffamatorio delle frasi profferite e in difetto della veridicità della notizia, che, nella specie, ricorresse l'esimente della critica politica. Ed invero, nelle competizioni politiche o nei comizi è lecito criticare, disapprovare e screditare, anche con asprezza, le azioni degli avversari, esercitando così il fondamentale diritto di critica garantito dall'art. 21 della Costituzione, ma occorre pur sempre che si rimanga nei limiti della necessità dell' affermazione e della diffusione delle idee politiche. Il diritto di critica si sostanzia nella manifestazione di un giudizio valutativo e presuppone un fatto che è assunto ad oggetto o a spunto del discorso critico (Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, P.M. in proc. Travaglio e altro, Rv. 257794). Esso non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, tuttavia, occorre che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive. (Sez. 3 civ., Ord. n. 25420 del 26/10/2017, Rv. 646634 - 03). In altri termini, non può essere consentito ascrivere ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili. Per la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, anche putativa, è necessario, dunque, che quanto riferito non trasmodi in gratuiti attacchi alla sfera personale del destinatario e rispetti un nucleo di veridicità, fermo restrldo che l'onere del rispetto della verità è più attenuato rispetto all'esercizio del diritto di cronaca, in quanto la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo (Sez. 5, n. 43403 del 18/06/2009, Ruta, Rv. 245098). Il giudizio valutativo è, infatti, ben diverso dal fatto da cui trae spunto e a differenza di questo non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso". In altri termini «la critica postula fatti che la giustifichino e, cioè, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse» (ex multis, da ultimo, Sez. 5 , n 21145 del 18/04/2019, Olivieri, Rv. 275554). Quando, però, si trasmoda da tali limiti e la competizione politica diventa un'occasione per aggredire la reputazione degli avversari, sussiste in pieno il delitto di diffamazione per essere stato superato il limite della continenza (in termini, Sez. 5, n. 8225 del 05/07/1974 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 128431 - 01) dovendo esercitarsi il diritto di critica politica entro e non oltre i limiti della necessità dell'affermazione e della diffusione delle idee politiche professate, rispettando la verità obiettiva di quanto affermato e non attribuendo agli avversari politici fatti e comportamenti che determinino un giudizio di disistima che non trova alcun fondamento nella realtà dei fatti. Orbene, nessun dubbio può sussistere in ordine alla valenza diffamatoria delle parole profferite dal Vaccaro atteso l'estremo disfavore con cui la comunità giudica le organizzazioni mafiose e la vicinanza ad esse (Sez. 1, n. 44395 del 16/11/2005, Gangemi, Rv. 232877) così come è indubitabile l'insussistenza della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. Sul punto, la Corte distrettuale osserva che nessuna delle persone citate dall'imputato nel suo comizio è stata mai coinvolta nei processi di mafia né in processi per tangenti o per abusi di ufficio e che l'istruttoria compiuta non ha evidenziato, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, alcuna irregolarità nei concorsi pubblici e nelle successive assunzioni. L'imputato, nel suo ricorso, pur facendo valere la contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza, si duole in realtà dell'erronea valutazione degli elementi probatori a propria discolpa, proponendo una prospettazione alternativa a quella recepita, con motivazione lineare e non manifestamente illogica, dalla Corte territoriale. Tale censura è da disattendere poiché il ricorrente dimentica che la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito, non potendo il giudice di legittimità esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, attribuito al solo giudice di merito, con la conseguenza che le valutazioni da questo compiute, purché coerenti, sul piano logico, si sottraggono al sindacato di legittimità. 2. I suddetti principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte devono essere richiamati anche in relazione al secondo motivo di ricorso con cui si fa valere la mancanza illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di assoluzione dal delitto di diffamazione dei soggetti querelati dal Vaccaro. Anche in questo caso, per giudicare della sussistenza dei vizi dedotti, deve farsi riferimento alla motivazione adottata in entrambe le sentenze di merito che in termini essenziali e logici, dopo aver ricordato che il riconoscimento del diritto di critica tollera giudizi anche aspri sull'operato del destinatario delle espressioni, purché gli stessi colpiscano quest'ultimo con riguardo a modalità di condotta manifestate nelle circostanze a cui la critica si riferisce, ma che esso non consente che, prendendo spunto da dette circostanze, si trascenda in attacchi a qualità o modi di essere della persona che finiscano per prescindere dalla vicenda concreta, assumendo le connotazioni di una valutazione di discredito in termini generali della persona criticata (Sez. 5, n. 37706 del 23/5/2013, Rumiz, Rv. 277255), hanno concordemente rilevato che le espressioni adoperate nei volantini, sicuramente aspre e pungenti, non erano in alcun modo idonee a sminuire la reputazione del Vaccaro ed erano strettamente collegate alla critica della sua attività politica quale sindaco uscente. Il motivo di ricorso è poi affetto da assoluta genericità là dove fa riferimento alla mancata considerazione da parte del giudice d'appello di specifici motivi di ricorso che non risultano riportati nella sentenza impugnata e che non risultano indicati nel ricorso per cassazione. E' onere del ricorrente assicurare il requisito dell'autosufficienza del ricorso provvedendo ad allegare ad esso l'atto integrale o la sua trascrizione, essendone precluso l'esame diretto in sede di legittimità, salvo nel caso in cui il vizio non emerga dalla stessa articolazione del ricorso (da ultimo, ex multis (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071). 3. Il ricorrente chiede con la memoria difensiva che sia dichiarata la prescrizione del reato. Sul punto deve rilevarsi che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di esaminare il motivo nuovo concernente l'eccezione di prescrizione, quand'anche fosse maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza d'appello, poiché l' inammissibilità dei motivi principali di impugnazione si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021, Verdiani, Rv. 282021 - 01). Ad ogni buon conto si rileva che, nella specie, risultando i termini prescrizionali sospesi per ben 490 giorni, di cui 255 in primo grado e 235 in appello, la prescrizione non risulta ancora maturata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in euro 3500,00 oltre accessori di legge per [OSCURATO:PERSONA] ed in complessivi euro 5950,00 oltre accessori di legge per le parti civili assistite dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso, in Roma il 31/1/2022 Il Consigliere este