CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 35003/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 4080/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 63 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e della Mobilità sostenibili, in persona del Ministro pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato da cui sono difesa ex lege; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 433/2018 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; A:(9.9D udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] (successivamente Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti) e l'ANAS per sentirli condannare al risarcimento dei danni che aveva subito a causa di lavori eseguiti sulla strada statale 106, che avevano comportato modifiche alla precedente viabilità (con innalzamento del piano stradale e installazione di uno spartitraffico), limitando le possibilità di accesso a un immobile di sua proprietà; danni consistiti nel recesso anticipato da parte di una società locataria (e nella perdita dei relativi canoni), nel deprezzamento dell'immobile e nella riduzione del volume della propria attività commerciale; il Tribunale accolse parzialmente la domanda, condannando i convenuti, in solido, a risarcire il danno col pagamento di oltre 90.000,00 euro; pronunciando sul gravame principale del Ministero e dell'ANAS e su quello incidentale dell'appellato, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda del Trunfio, affermando che: la fattispecie dedotta dall'attore rientrava «nella previsione indennitaria di cui all'art. 46 I. 2359/1865, i cui presupposti sono proprio quelli addotti dal [..] Trunfio a sostegno della sua domanda, cioè: a) attività lecita della [OSCURATO:PERSONA], consistente nell'esecuzione di un'opera di pubblica utilità; b) produzione di un danno che si concreti nella diminuzione del valore della proprietà privata; c) produzione di un danno che si concreti nella perdita di chances commerciali e/o locatizie, nonché nella perdita dell'avviamento commerciale»; d) il nesso di causalità tra l'esecuzione dell'opera pubblica ed il danno»; erroneamente il Tribunale aveva deciso «per una condanna al risarcimento del danno» e, per altro verso, il Trunfio aveva insistito, in sede di appello, «nella difesa sul punto della sentenza di primo grado, contestando chiaramente che la domanda potesse essere stata avanzata e/o fosse stata avanzata ai sensi dell'art. 46 L. 2359/1865»; ha proposto ricorso per cassazione il Trunfio, affidandosi a un unico motivo; con ordinanza interlocutoria n. 12222/2021, questa Corte ha rilevato che la notifica del ricorso era stata effettuata presso l'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato e ne ha ordinato la rinnovazione presso l'Avvocatura Generale; rinnovata detta notifica, il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e della Mobilità sostenibili e l'ANAS hanno resistito con unico controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.; i controricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: con l'unico motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., «violazione dell'art. 2043 cod. civ.. nonché erronea applicazione dell'art. 46 L. 2359/1865, difetto e contraddittorietà della motivazione ed erronea interpretazione e valutazione su un punto decisivo della controversia»; assume che le conclusioni della Corte non sono condivisibili in quanto «frutto di erronea valutazione su un punto decisivo della controversia, degli elementi istruttori emersi in giudizio e soprattutto perché in violazione dell'art. 2043 c.c. e fondate su un'erronea interpretazione ed applicazione della disposizione normativa prevista dalla L. 2359/1865»; premesso che i lavori eseguiti dall'ANAS non concernevano la realizzazione ex novo di un'opera pubblica o di pubblica utilità, ma rappresentavano interventi manutentivi su una strada esistente da decenni, rileva che i convenuti erano stati evocati in giudizio «non in ragione della illegittimità dell'esercizio di attività amministrativa, ma iure privatorum per i danni arrecati a seguito di una imperita e negligente esecuzione dei lavori di manutenzione su un'opera già esistente»; aggiunge che, a seguito dell'espletata c.t.u., era risultato dimostrato che l'ANAS «aveva inserito uno spartitraffico tra le due corsie di marcia impedendo ai mezzi pesanti la manovra diretta di accesso dalla corsia Nord ai piazzali ed ai locali di deposito, prima di allora consentita, e che a seguito di detti lavori si era creato un ingiustificato dislivello del piano stradale della corsia Sud», e rileva che l'ANAS non aveva «offerto alcun elemento di segno contrario, idoneo a dimostrare che la tipologia dei lavori, per come eseguiti, fosse conforme ad un progetto deliberato dalla P.A.», né aveva dimostrato che quanto realizzato «rispondeva a regole tecniche e quindi ad un'esatta esecuzione dei lavori»»; deduce, altresì, che la motivazione adottata dalla Corte, «di per sé scarna ed insufficiente rispetto alle doglianze [del] ricorrente, si appalesa contraddittoria nel momento in cui lo stesso Giudice riferisce che, a fronte della "liceità" dell'opera pubblica realizzata, la richiesta di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. avrebbe potuto riguardare solo ipotesi diverse da quella in oggetto, in cui si era realizzata un'aggressione statica o architettonica alla proprietà privata»; ribadisce, infine, che «l'inosservanza, da parte della [OSCURATO:PERSONA], nella sistemazione di una strada alle regole tecniche, ovvero ai comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al Giudice ordinario, sia quando è volta a conseguire la condanna ad un "facere", sia quando ha ad oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggette al rispetto del principio del neminem laedere»; il motivo è, per più ragioni, inammissibile, in quanto: prospetta il vizio di motivazione sotto profili (di insufficienza e contraddittorietà) che non sono più deducibili in sede di legittimità; non individua specificamente i termini in cui sarebbe stata integrata la violazione delle due norme richiamate in rubrica, ma si limita a predicare l'applicabilità, nella specie, dell'art. 2043 c.c. anziché dell'art. 46 I. n. 2359/1985;e ciò fa postulando che l'attività produttiva del danno (che la Corte ha ritenuto conseguente ad attività lecita della pubblica amministrazione) sia stata invece connotata da imperizia e negligenza, senza tuttavia fornire (in ossequio alla prescrizione dell'art. 366, n. 6 c.p.c.) alcun elemento che valga a comprovare che la domanda facesse valere proprio tali profili di colpa e, per altro verso, che in corso di causa sia stata accertata la ricorrenza di una condotta negligente o imperita del Ministero o dell'ANAS; va escluso, peraltro, che risultino dirimenti, al riguardo, il fatto che si sia trattato di attività di manutenzione di un'opera già esistente e il fatto che tale attività abbia determinato una modifica della precedente viabilità, giacché tali elementi sono di per sé neutri ai fini valutare la liceità o meno di quanto realizzato; come emerge dagli ampi stralci del ricorso sopra trascritti, , il motivot,non svolge dunque una critica specifica e "autosufficiente" sul (-- punto, dff_a si risolve in una contestazione meramente assertiva delle conclusioni della Corte, in funzione di un opposto inquadramento della vicenda, tendente a ricondurla entro la cornice dell'art. 2043 c.c.; alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello doy:Ittà per il ricorso, a norma del comma 1