CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19588/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Napoli il 18/05/1965avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d’appello di Triestevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLuigi [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;letta la memoria dell’[OSCURATO:PERSONA], difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha chiesto di «dichiarare la nullità dell’avviso ex art. 584 cpp e dell’avviso ex art. 610cpp per omessa notifica degli stessi allo scrivente» e che il ricorso sia dichiaratoinammissibile o sia rigettato;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 03/06/2025, la Corte d’appello di Trieste confermava la sentenzadel 12/04/2023 del G.u.p. del Tribunale di Pordenone, emessa in esito a giudizio abbreviato,con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato:a) condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed € 600,00 di multa per ilreato di estorsione continuata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo B), oltre che alrisarcimento del danno che era stato cagionato da tale reato allo stesso [OSCURATO:PERSONA], che si eracostituito parte civile;b) assolto dal reato di usura continuata e pluriaggravata, sempre ai danni di AlbertoCuzzolin, di cui al capo A), perché il fatto non sussiste.2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Trieste, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, la parte civile AlbertoCuzzolin, affidato a un unico motivo.Con tale motivo, la cui esposizione è preceduta dall’esposizione del contenuto delproprio atto di appello, il ricorrente – con riguardo alla conferma dell’assoluzionedell’imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di usura di cui al capo A), agli effetti dellarelativa responsabilità civile –, deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., l’omessa motivazione e l’«omesso esame della documentazione processuale in basealla quale risultava che le vetture cedute da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] non erano oggetto discambi commerciali ma esse stesse parte del prezzo dell’interesse preteso in restituzionedel prestito».[OSCURATO:PERSONA] contesta la motivazione, in particolare, là dove la Corte d’appello di Triesteha affermato che «la indeterminatezza del credito per provvigioni e la impossibilità diaccertare quanta parte dei 31.000,00 euro siano andati a coprire gli interessi della sommacapitale di euro 5.000,00 non consente, come detto, di formulare con certezza alcun giudiziodi prestazione usuraria a carico del [OSCURATO:PERSONA]» (primo paragrafo della pag. 13 della sentenzaimpugnata).Il ricorrente fa precedere il motivo dalla seguente «sintesi»: «non vi era nessunasomma corrisposta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] che fosse il corrispettivo di un lecito scambiocommerciale, perché tra i due non vi erano rapporti commerciali di sorta, pertanto, non siponeva nemmeno il problema di determinare la percentuale di pagamenti relativa ad asseritied inesistenti “affari”, e quella invece (l’unica) riconducibile alla restituzione del prestito».In particolare, «che le vetture non fossero […] parte di uno scambio commerciale masolo un ulteriore mezzo di pagamento preteso dall’imputato», risulterebbe «ampiamenteprovato»: a) dall’aggiornamento dello stato delle indagini del 03/07/2018 della Squadramobile della Questura di Pordenone, là dove era scritto che «dall’attività tecnica dispostanell’ambito del procedimento penale in oggetto è emerso chiaramente che l’indagato sia inprocinto di recarsi a Pordenone, presumibilmente presso l’[OSCURATO:PERSONA] per riscuoteredal [OSCURATO:PERSONA] la rata di mille euro nonché un’autovettura BMW in cambio del denaro che nonera riuscito a versare alle varie scadenze»; b) dall’intercettazione sull’utenza in uso alTrinchillo progressivo 1611 del 27/06/2018, là dove si afferma «o ci dai la macchina più imille euro della cambiale»; c) dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] (prima collaboratrice,poi socia e poi titolare dell’officina presso la quale lavorava il [OSCURATO:PERSONA]), là dove la Spadottoaveva affermato che nel corso del 2018 il [OSCURATO:PERSONA] aveva «più volte detto a [OSCURATO:PERSONA], anchein mia presenza o da sola, che se non aveva soldi poteva benissimo dargli una autovetturadel valore di quindicimila euro»; d) dall’annotazione della polizia giudiziaria del 03/07/2018,là dove era scritto che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui in alcune occasioni, nonriuscendo egli a pagare le rate mensili, in luogo del denaro, era costretto a cedere alTrinchillo alcune autovetture che aveva in deposito, avrebbero trovato «riscontro sul fattoche alcune delle auto in tempi recenti sono state intestate a persone residenti nella [OSCURATO:PERSONA] […]. Per quanto concerne l’autovettura BMW tg. [OSCURATO:TARGA] […] come si evince siadalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sia dall’attività tecnica in atto, risulta trattarsi dell’autovetturache Mimmo [[OSCURATO:PERSONA]] e Claudio [Pomodoro] pretendono dalla persona offesa a fronte degliinteressi del debito sommatisi»; e) dalla visura presso l’[OSCURATO:PERSONA] d’Italia (ACI) «chenella ricerca storica conferma la titolarità di 70 veicoli a nome di [OSCURATO:PERSONA]»; f) dalla[f]alsificazione di tutte le firme di [OSCURATO:PERSONA] nei trasferimenti di proprietà», rispetto allequali il ricorrente lamenta la mancata risposta alla domanda su che senso «avrebbe avutofalsificare la firma di [OSCURATO:PERSONA] se le vetture fossero state effettivamente parte di uno scambiocommerciale».Ne deriverebbe pertanto che «tutte le somme pretese da [OSCURATO:PERSONA] avevano fonte nelprestito, perché le auto – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito – non eranol’oggetto di rapporti commerciali, ma solo e soltanto un ulteriore mezzo di pagamento degliinteressi pretesi per il prestito».Da ciò la conseguenza che «[n]on si sarebbe dovuta fare allora nessuna differenza trasomme pretese a titolo di interesse e somme pretese per rapporti di lavoro (operazione che,ritenuta impossibile dalla Corte [d’appello], ha determinato il rigetto dell’appello sul capo A),perché tutte le dazioni di denaro e vetture da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] avevano tutte lamedesima natura: restituzione di interessi usurari».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di «nullità dell’omessa notificadell’avviso ex art. 584 cpp» al difensore dell’imputato avv. [OSCURATO:PERSONA] che è statasollevata dallo stesso avvocato con la memoria che è stata da lui depositata il 24/02/2026.[OSCURATO:PERSONA] ritiene infatti di ribadire, condividendolo, l’orientamento che è stato espressodalla Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza “Innocenti”, secondo cui, intema di impugnazioni, la notifica del relativo atto alla parte privata, a cura della cancelleria,che è prevista dall’art. 584 cod. proc. pen., va eseguita solo nei confronti della partemedesima e non del difensore (Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003, Innocenti, Rv. 223723-01).Tale orientamento è stato successivamente ribadito da Sez. 5, n. 11102 del11/02/2015, Dell’Arti, Rv. 263246-01, e da Sez. 4, n. 13081 del 10/02/2009, Chaieb, Rv.243872-01 (la prima delle quali, nel dichiarare la manifesta infondatezza della sollevataquestione di legittimità costituzionale dell’art. 584 cod. proc. pen., ha argomentato che «lanotifica personale alla parte […] è strumento idoneo a garantire i diritti difensivi, nonpotendosi, al contrario, censurare la norma per una sua pretesa contrarietà alla Costituzione,ove dipendente da un atteggiamento negligente della parte. L’imputato che riceve la notificadell’atto di impugnazione ha, infatti, l’onere di attivarsi e di informare il proprio difensore alfine dell’eventuale proposizione dell’appello incidentale»).Si deve in ogni caso rilevare come, nel caso di specie, risulti evidente che l’avv.[OSCURATO:PERSONA], tanto è vero che, con la menzionata memoria depositata il 24/02/2026, egli hacontrobattuto rispetto agli argomenti che sono stati spesi dalla parte civile ricorrente.2. Sempre in via preliminare, deve essere rigettata anche l’eccezione di «nullitàdell’avviso ex art. 610 cpp» «per omessa notifica» dello stesso al difensore dell’imputatoavv. [OSCURATO:PERSONA] che è stata sollevata dallo stesso avvocato sempre con la memoria cheè stata da lui depositata il 24/02/2026.Il rigetto di tale eccezione discende, da un lato, dal fatto che, come è comprovato daldeposito della suddetta memoria, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha senz’altro avuto conoscenza della datadell’udienza, dall’altro lato, dal fatto che lo stesso avvocato non ha avanzato alcuna richiestadi partecipazione alla medesima udienza.3. L’unico motivo è manifestamente infondato.3.1. Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondocui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta “doppiaconforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda conquella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessicriteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenzepossono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale(tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio,Rv. 252615-01).È parimenti consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, nelcaso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio di travisamento della prova può essere dedottocon il ricorso per cassazione sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere allecritiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dalprimo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimotravisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifestaevidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza dellemotivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nelcontraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2,n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv.256837-01).Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione – eanch’esso, come i precedenti, condiviso dal [OSCURATO:PERSONA] – quello secondo cui, in tema di motividi ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazionediversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà(intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante),su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sonoinammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanzadi rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverseprove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singoloelemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del17/03/2015, O., Rv. 262965-01).Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità dellamotivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza einterpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2,n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01).3.2. Nel caso in esame, i giudici del merito, con le loro conformi sentenze, hanno,rispettivamente, affermato (il G.u.p. del Tribunale di Pordenone) e confermato (la Corted’appello di Trieste) l’insussistenza del reato di usura di cui al capo A) per «l’insuperabilesituazione di dubbio in ordine all’esatta ricostruzione dei rapporti finanziari tra l’imputato e lapersona offesa» (così a pag. 17 della sentenza di primo grado).Ciò in quanto, come è stato ribadito dalla Corte d’appello di Trieste, non era statopossibile né determinare con certezza l’entità del prestito che era stato erogato dalTronchillo al [OSCURATO:PERSONA] (la quale era stata indicata in misure tutte diverse dal Tronchillo, dalCuzzolin e dalla persona informata sui fatti [OSCURATO:PERSONA]), né stabilire con certezza qualefosse il credito che il Tronchillo vantava nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in relazione a rapporticommerciali tra i due diversi dal prestito in questione (attinenti al commercio di automobili) e,quindi, se le somme che erano state versate dal [OSCURATO:PERSONA] al Tronchillo fossero relative,anche solo in parte, a tali rapporti. Incertezze, queste, che escludevano logicamente che sipotesse determinare l’entità dell’interesse che il Tronchillo aveva chiesto al [OSCURATO:PERSONA] incorrispettivo del prestito di denaro.Quanto al prestito di € 5.000,00 del mese di gennaio del 2015, la Corte d’appello diTrieste ha argomentato che, anche a ritenerne accertata l’entità, attesa la coincidenza delledichiarazioni del Tronchillo e del [OSCURATO:PERSONA] al riguardo, restavano i fatti – logicamenteimpeditivi della possibilità di determinare l’interesse che era stato richiesto dal Tronchillo incorrispettivo del suddetto prestito di € 5.000,00 – che non era stato possibile stabilire néquale fosse il credito che il Tronchillo vantava nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in relazione aimenzionati rapporti commerciali tra i due, né, comunque, quanta parte degli € 31.000,00circa che si era accertato furono corrisposti dal [OSCURATO:PERSONA] al Tronchillo fossero imputabili ainteressi sul prestito de quo.Tale motivazione risulta del tutto priva di contraddizioni e di illogicità, tanto menomanifeste, anche nella prospettiva della valutazione delle prove in base al criterio del “piùprobabile che non” anziché in base al criterio dell’“alto grado di probabilità logica”.A fronte di ciò, le doglianze del ricorrente, che si appuntano sull’asserita assenza diordinarie operazioni commerciali con l’imputato aventi a oggetto autoveicoli e sullaconseguente esclusione che le somme versate allo stesso imputato potessero essere inparte relative a tali rapporti, lungi dall’evidenziare degli effettivi travisamenti delle prove, sirisolvono, in realtà, nella sollecitazione di una diversa valutazione del compendio probatorio,con il quale il ricorrente non si è neppure compiutamente confrontato, atteso che laplausibilità dell’esistenza degli stessi rapporti era stata diffusamente motivata dal G.u.p. delTribunale di Pordenone (pagg. 18-19 della sentenza di primo grado), con non illogicheargomentazioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] ha, appunto, omesso di confrontarsi.4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]