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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2024

Cassazione n. 27868/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di F. Ferrari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente essertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di configurabilità dei reati poiché i giudici del merito, facendo corretta applicazione dei principi che regolano la ricostruzione della condotta materiale e dell'elemento piscologico del reato, hanno ritenuto accertata sia la condotta oppositiva che l'oltraggio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] re relatore [OSCURATO:PERSONA]( nt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di F. Ferrari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente essertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di configurabilità dei reati poiché i giudici del merito, facendo corretta applicazione dei principi che regolano la ricostruzione della condotta materiale e dell'elemento piscologico del reato, hanno ritenuto accertata sia la condotta oppositiva che l'oltraggio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] re relatore [OSCURATO:PERSONA]( nt
Sentenza Cassazione n. 27868/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris