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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 04694/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 17124-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti - avverso la sentenza n. 528/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 15/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale rigettò la domanda riconvenzionale con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di essere dichiarata proprietaria per usucapione di taluni stacchi di terreno; - la Corte d'appello di Salerno, con la sentenza di cui in epigrafe, disattese l'impugnazione proposta dall'insoddisfatta appellante; - [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di tre motivi di doglianza; osserva Con le mosse censure, tra loro correlate, la ricorrente denuncia violazione falsa applicazione degli artt. 1165, 1167, 2943 cod. civ., nonché degli artt. 2967 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ.; nonché, infine, l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

Assume la Tambasco che la sentenza impugnata aveva erroneamente affermato che il possesso della esponente fosse stato interrotto a seguito dei contrasti insorti fra le parti sull'esatta linea di confine; l'asserto non era conforme all'art. 1167 cod. civ., occorrendo allo scopo lo spossessamento di durata annuale, inoltre, l'ipotesi non rientrava fra quelle tassativamente reputate idonee all'interruzione, delineate più volte dalla Cassazione.

Sotto altro profilo, la decisione, illogicamente e contraddittoriamente, aveva reputato che la esponente avrebbe potuto provare il suo diritto solo attraverso la prova testimoniale dalla medesima richiesta e non anche attraverso l'escussione dei testi della controparte, per contro il Ric. 2021 n. 17124 sez.

M2 - ud. 14-01-2022 -2- fr Giudice avrebbe dovuto considerare tutte le prove testimoniali e tutti i documenti acquisiti, senza fermarsi solo alla prova per testi richiesta dall'esponente, giudicata irrilevante a cagione della mancata specificazione del "dato spaziale".

Infine, la Corte di Salerno aveva omesso "di valutare e considerare un fatto decisivo per il giudizio ossia il momento in cui ha avuto inizio il possesso ad usucapione sulla zona di terreno oggetto di causa ossia nei primi anni '80 ed emergente dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA].

È successivamente pervenuto atto di rinuncia al ricorso.

Pertanto s'impone declaratoria d'estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, essendo rimasta la controparte intimata.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2022. - ente (Luig mbardo)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 17124-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti - avverso la sentenza n. 528/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 15/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale rigettò la domanda riconvenzionale con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di essere dichiarata proprietaria per usucapione di taluni stacchi di terreno; - la Corte d'appello di Salerno, con la sentenza di cui in epigrafe, disattese l'impugnazione proposta dall'insoddisfatta appellante; - [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di tre motivi di doglianza; osserva Con le mosse censure, tra loro correlate, la ricorrente denuncia violazione falsa applicazione degli artt. 1165, 1167, 2943 cod. civ., nonché degli artt. 2967 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ.; nonché, infine, l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Assume la Tambasco che la sentenza impugnata aveva erroneamente affermato che il possesso della esponente fosse stato interrotto a seguito dei contrasti insorti fra le parti sull'esatta linea di confine; l'asserto non era conforme all'art. 1167 cod. civ., occorrendo allo scopo lo spossessamento di durata annuale, inoltre, l'ipotesi non rientrava fra quelle tassativamente reputate idonee all'interruzione, delineate più volte dalla Cassazione. Sotto altro profilo, la decisione, illogicamente e contraddittoriamente, aveva reputato che la esponente avrebbe potuto provare il suo diritto solo attraverso la prova testimoniale dalla medesima richiesta e non anche attraverso l'escussione dei testi della controparte, per contro il Ric. 2021 n. 17124 sez. M2 - ud. 14-01-2022 -2- fr Giudice avrebbe dovuto considerare tutte le prove testimoniali e tutti i documenti acquisiti, senza fermarsi solo alla prova per testi richiesta dall'esponente, giudicata irrilevante a cagione della mancata specificazione del "dato spaziale". Infine, la Corte di Salerno aveva omesso "di valutare e considerare un fatto decisivo per il giudizio ossia il momento in cui ha avuto inizio il possesso ad usucapione sulla zona di terreno oggetto di causa ossia nei primi anni '80 ed emergente dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]. È successivamente pervenuto atto di rinuncia al ricorso. Pertanto s'impone declaratoria d'estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, essendo rimasta la controparte intimata. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2022. - ente (Luig mbardo)
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