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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 28562/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5865/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -controricorrenti- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n.2278/2024 depositata il 27/08/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 5865/2025 Numero sezionale 3367/2025 Numero di raccolta generale 28562/2025 Data pubblicazione 28/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge per la Regione [OSCURATO:PERSONA] ed oltre alle spese prenotate a debito per Agenzia dell’Entrate ed AdER.

Così deciso in Roma, il 25/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5865/2025 Numero sezionale 3367/2025 Numero di raccolta generale 28562/2025 Data pubblicazione 28/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5865/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -controricorrenti- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n.2278/2024 depositata il 27/08/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 5865/2025 Numero sezionale 3367/2025 Numero di raccolta generale 28562/2025 Data pubblicazione 28/10/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge per la Regione [OSCURATO:PERSONA] ed oltre alle spese prenotate a debito per Agenzia dell’Entrate ed AdER. Così deciso in Roma, il 25/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5865/2025 Numero sezionale 3367/2025 Numero di raccolta generale 28562/2025 Data pubblicazione 28/10/2025
Decreto Cassazione n. 28562/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris