CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 12371/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56-624 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore (che ha depositato anche memoria scritta); - che il primo motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 2 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che la Corte territoriale aveva correttamente osservato che la querela era stata presentata dal direttore del negozio (in servizio al momento del fatto), che andava considerato come detentore qualificato della cosa; che si tratta di un'affermazione in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, ai fini della procedibilità dei furti commessi all'interno degli esercizi commerciali, ciò che rileva e che il querelante <<sia titolare di una posizione di detenzione qualificata del bene, che ne comporti l'autonomo potere di custodia, gestione ed alienazione>> (Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Piricò, Rv. 272696; Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013; Sciuscio, Rv. 255975). - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce che mancherebbe la prova che il querelante rivestisse la qualifica di direttore, è generico, risolvendosi in una mera asserzione, che si pone in contrasto con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore