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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23318/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1587/2020 in data 22/12/2020 della Corte di appello di Catanzaro, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto della richiesta del difensore del ricorrente di trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, la conferma della sentenza impugnata e la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio, che quantifica in euro 4.020,00 oltre accessori di legge; udita la discussione del difensore del ricorrente comparso, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Catanzaro in data 04/03/2020, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che era stato condannato alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 12.000 di multa per il reato di usura aggravata e continuata, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale per tutta la durata della pena, oltre al risarcimento dei danni, quantificati in euro 85.000, e al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per lamentare quanto segue.

Primo motivo: manifesta contraddittorietà sull'utilizzo degli elementi di prova riguardo la cd. usura reale, ed in particolare per la mancata valutazione delle evidenze processuali rispetto a condotte considerate lecite (quali il pagamento di una polizza assicurativa da parte della figlia dell'imputato), in contrapposizione ad altre considerate illecite (quale l'attivazione di polizze assicurative da parte della persona offesa a titolo di usura).

Secondo motivo: manifesta illogicità sulla valutazione del dichiarato della parte civile che, pur non avendo mai avuto conoscenza di un periodo di detenzione dell'Affilia (dal 4 al 21 gennaio 2016, in carcere e dal 21 gennaio 2016 al 9 agosto 2016 agli arresti domiciliari), avrebbe continuato a versare direttamente nelle mani del ricorrente i ratei usurari anche nel corso degli otto mesi di detenzione.

Terzo motivo: contraddittorietà ed illogicità sull'utilizzo degli elementi di prova suffraganti la seconda condotta usuraria, assumendosi che la persona offesa, pur riportando in un file audio di essere stato puntuale nel pagamento dei debiti, sarebbe stato considerato vittima di un secondo accordo usurario.

Quarto motivo: omessa motivazione in merito al mancato riscontro al narrato della parte civile rispetto al dichiarato della moglie, del fratello e del padre della stessa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che si è in presenza di un'ipotesi di c.d.

"doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

Alla luce del tenore di gran parte dei motivi di ricorso, evidenzia il Collegio la necessità di precisare che non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame.

Le sopra esposte doglianze difensive non sono, infatti, idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità.

2. Del tutto aspecifico, evocativo di non consentite censure in fatto e comunque manifestamente infondato è il primo motivo.

Il ricorrente, invero, dapprima censura la verosimiglianza del pagamento del rinnovo della polizza assicurativa (per la cifra di C 500,00) da parte della figlia dell'imputato quale condotta lecita, a confronto del pagamento di bolli e assicurazioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] come ascrivibili ad un rapporto illecito con l'Altilia, dimenticando come, qualora il reato in esame si configuri come cd. usura reale, ossia in relazione non al pagamento di interessi usurari in denaro, ma con la pattuizione di altri vantaggi usurari di qualsiasi natura (come, nella specie, l'attivazione di polizze assicurative o il pagamento di bolli), l'accertamento in concreto della riconducibilità di tale tipo di versamenti ad un rapporto usurario (per la sproporzione tra il debito e quanto versato) è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile come vizio di motivazione in assenza - come nella fattispecie - di precisi difetti nel percorso argomentativo adottato e come tali indicati dal ricorrente.

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Nessuna manifesta illogicità si rinviene nelle valutazioni dei giudici di merito circa i tempi e i modi di pagamento degli interessi usurari, secondo il narrato della persona offesa: ed invero, le conclusioni raggiunte non possono considerarsi delle mere illazioni né elevarsi a fuorviate massime di esperienza.

Si legge nella sentenza di appello: "la difesa sostiene ... che la persona offesa non può essere ritenuta attendibile in quanto h dichiarato che i pagamenti degli interessi usurari avvenivano sempre quando Altilia si recava nel suo ufficio e solo raramente nella pubblica via, ma, a fronte di ciò, dagli atti risulta che l'imputato è stato sottoposto a misura cautelare dal 04.01.2016 al 09.08.2016 (dal 4 al 21.01.2016 in carcere e successivamente agli arresti domiciliari), cosicchè sarebbe stato difficile per lui allontanarsi dal domicilio, visti i controllo costanti effettuati dai Carabinieri, e non è verosimile che il Megna non fosse al corrente dello stato di detenzione.

In merito a tale specifico profilo sono stati prodotti in appello i prospetti riportanti i giorni e gli orari nei quali i Carabinieri hanno effettuato i controlli nel periodo di sottoposizione dell'imputato agli arresti domiciliari.

Sul punto si deve rilevare che le valutazioni già operate dal Tribunale sono corrette ... in quanto il periodo di detenzione in carcere è stato limitato a soli 17 giorni, cosicchè il pagamento della rata mensile relativa al mese di gennaio ben può essere avvenuto prima o dopo il breve periodo di detenzione.

Quanto al periodo successivo di restrizione agli arresti domiciliari si deve rilevare che il pagamento delle rate degli interessi non doveva certamente avvenire tutti i giorni ma solo una volta al mese, precisamente il giorno 9 o 10 di ogni mese per come ha riferito la persona offesa, cosicchè gli spostamenti dell'Altilia nell'ufficio del Megna per ritirare il denaro dovevano essere limitati solo a tali giorni.

Dai prospetti prodotti in appello risulta che i controlli relativi al periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari avvenivano quotidianamente e, spesso, due volte al giorno.

In caso di doppi controlli nell'arco di una sola giornata l'accesso all'abitazione dell'Altilia da parte dei Carabinieri avveniva sia la mattina che il pomeriggio (o, in alternativa al pomeriggio, la sera).

In tal caso, dunque, era agevole per l'Altilia uscire dalla propria abitazione sùbito dopo il primo controllo (ad esempio il mattino), atteso che il successivo sarebbe stato effettuato nella seconda parte della giornata e, comunque, non immediatamente dopo il primo.

In ogni caso si deve rilevare che il fatto che vi siano stati controlli frequenti da parte della polizia giudiziaria non consente di ritenere che sicuramente l'Affilia non abbia abbandonato il proprio domicilio pur essendo ristretto agli arresti domiciliari, non senza evidenziare che l'assenza del presidio del braccialetto elettronico rendeva possibile l'allontanamento in termini più agevoli".

4. Del tutto generico, oltre che aspecifico è il terzo motivo.

La Corte territoriale ha riconosciuto come la difesa, quanto al secondo patto usurario, non ne avesse fatto menzione nel terzo motivo dell'atto di appello relativo al trattamento sanzionatorio, limitandosi genericamente a sostenere che l'imprecisione del racconto del Megna rilevava in punto di prova della sussistenza del fatto.

In realtà, anche in ordine a questo patto, le dettagliate argomentazioni del Tribunale, richiamate per relationem dalla Corte territoriale non sono state oggetto di specifica censura da parte del ricorrente.

In ogni caso, non appare superfluo ricordare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato.

Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).

5. Aspecifico e manifestamente infondato è il quarto motivo.

Già la Corte territoriale ha ampiamente motivato le ragioni per le quali la vittima aveva scelto di non mettere al corrente nessuno dei suoi familiari dell'esistenza di un rapporto usurario con l'Altilia, preferendo la strada "silenziosa" del pagamento mensile degli interessi sino a quando la cosa gli è stata possibile: cercare, quindi, un riscontro "contestuale" del narrato dei Megna nelle testimonianze dei (soli) congiunti, al di là del risultato probatorio che tale indagine è capace di sortire, va detto come detta operazione si riveli del tutto inutile e comunque inidonea a suffragare la tesi difensiva, tenuto conto del considerevole ed univoco materiale di prova a sostegno della tesi accusatoria.

Peraltro, ancòra una volta si è in presenza di un tentativo da parte del ricorrente di procedere ad una non consentita rilettura in fatto: invero, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la - astratta - relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 51457 del 21/06/2017, Taglio, Rv. 271593).

6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1587/2020 in data 22/12/2020 della Corte di appello di Catanzaro, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto della richiesta del difensore del ricorrente di trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, la conferma della sentenza impugnata e la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio, che quantifica in euro 4.020,00 oltre accessori di legge; udita la discussione del difensore del ricorrente comparso, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Catanzaro in data 04/03/2020, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che era stato condannato alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 12.000 di multa per il reato di usura aggravata e continuata, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale per tutta la durata della pena, oltre al risarcimento dei danni, quantificati in euro 85.000, e al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per lamentare quanto segue. Primo motivo: manifesta contraddittorietà sull'utilizzo degli elementi di prova riguardo la cd. usura reale, ed in particolare per la mancata valutazione delle evidenze processuali rispetto a condotte considerate lecite (quali il pagamento di una polizza assicurativa da parte della figlia dell'imputato), in contrapposizione ad altre considerate illecite (quale l'attivazione di polizze assicurative da parte della persona offesa a titolo di usura). Secondo motivo: manifesta illogicità sulla valutazione del dichiarato della parte civile che, pur non avendo mai avuto conoscenza di un periodo di detenzione dell'Affilia (dal 4 al 21 gennaio 2016, in carcere e dal 21 gennaio 2016 al 9 agosto 2016 agli arresti domiciliari), avrebbe continuato a versare direttamente nelle mani del ricorrente i ratei usurari anche nel corso degli otto mesi di detenzione. Terzo motivo: contraddittorietà ed illogicità sull'utilizzo degli elementi di prova suffraganti la seconda condotta usuraria, assumendosi che la persona offesa, pur riportando in un file audio di essere stato puntuale nel pagamento dei debiti, sarebbe stato considerato vittima di un secondo accordo usurario. Quarto motivo: omessa motivazione in merito al mancato riscontro al narrato della parte civile rispetto al dichiarato della moglie, del fratello e del padre della stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che si è in presenza di un'ipotesi di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Alla luce del tenore di gran parte dei motivi di ricorso, evidenzia il Collegio la necessità di precisare che non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. Le sopra esposte doglianze difensive non sono, infatti, idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità. 2. Del tutto aspecifico, evocativo di non consentite censure in fatto e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. Il ricorrente, invero, dapprima censura la verosimiglianza del pagamento del rinnovo della polizza assicurativa (per la cifra di C 500,00) da parte della figlia dell'imputato quale condotta lecita, a confronto del pagamento di bolli e assicurazioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] come ascrivibili ad un rapporto illecito con l'Altilia, dimenticando come, qualora il reato in esame si configuri come cd. usura reale, ossia in relazione non al pagamento di interessi usurari in denaro, ma con la pattuizione di altri vantaggi usurari di qualsiasi natura (come, nella specie, l'attivazione di polizze assicurative o il pagamento di bolli), l'accertamento in concreto della riconducibilità di tale tipo di versamenti ad un rapporto usurario (per la sproporzione tra il debito e quanto versato) è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile come vizio di motivazione in assenza - come nella fattispecie - di precisi difetti nel percorso argomentativo adottato e come tali indicati dal ricorrente. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Nessuna manifesta illogicità si rinviene nelle valutazioni dei giudici di merito circa i tempi e i modi di pagamento degli interessi usurari, secondo il narrato della persona offesa: ed invero, le conclusioni raggiunte non possono considerarsi delle mere illazioni né elevarsi a fuorviate massime di esperienza. Si legge nella sentenza di appello: "la difesa sostiene ... che la persona offesa non può essere ritenuta attendibile in quanto h dichiarato che i pagamenti degli interessi usurari avvenivano sempre quando Altilia si recava nel suo ufficio e solo raramente nella pubblica via, ma, a fronte di ciò, dagli atti risulta che l'imputato è stato sottoposto a misura cautelare dal 04.01.2016 al 09.08.2016 (dal 4 al 21.01.2016 in carcere e successivamente agli arresti domiciliari), cosicchè sarebbe stato difficile per lui allontanarsi dal domicilio, visti i controllo costanti effettuati dai Carabinieri, e non è verosimile che il Megna non fosse al corrente dello stato di detenzione. In merito a tale specifico profilo sono stati prodotti in appello i prospetti riportanti i giorni e gli orari nei quali i Carabinieri hanno effettuato i controlli nel periodo di sottoposizione dell'imputato agli arresti domiciliari. Sul punto si deve rilevare che le valutazioni già operate dal Tribunale sono corrette ... in quanto il periodo di detenzione in carcere è stato limitato a soli 17 giorni, cosicchè il pagamento della rata mensile relativa al mese di gennaio ben può essere avvenuto prima o dopo il breve periodo di detenzione. Quanto al periodo successivo di restrizione agli arresti domiciliari si deve rilevare che il pagamento delle rate degli interessi non doveva certamente avvenire tutti i giorni ma solo una volta al mese, precisamente il giorno 9 o 10 di ogni mese per come ha riferito la persona offesa, cosicchè gli spostamenti dell'Altilia nell'ufficio del Megna per ritirare il denaro dovevano essere limitati solo a tali giorni. Dai prospetti prodotti in appello risulta che i controlli relativi al periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari avvenivano quotidianamente e, spesso, due volte al giorno. In caso di doppi controlli nell'arco di una sola giornata l'accesso all'abitazione dell'Altilia da parte dei Carabinieri avveniva sia la mattina che il pomeriggio (o, in alternativa al pomeriggio, la sera). In tal caso, dunque, era agevole per l'Altilia uscire dalla propria abitazione sùbito dopo il primo controllo (ad esempio il mattino), atteso che il successivo sarebbe stato effettuato nella seconda parte della giornata e, comunque, non immediatamente dopo il primo. In ogni caso si deve rilevare che il fatto che vi siano stati controlli frequenti da parte della polizia giudiziaria non consente di ritenere che sicuramente l'Affilia non abbia abbandonato il proprio domicilio pur essendo ristretto agli arresti domiciliari, non senza evidenziare che l'assenza del presidio del braccialetto elettronico rendeva possibile l'allontanamento in termini più agevoli". 4. Del tutto generico, oltre che aspecifico è il terzo motivo. La Corte territoriale ha riconosciuto come la difesa, quanto al secondo patto usurario, non ne avesse fatto menzione nel terzo motivo dell'atto di appello relativo al trattamento sanzionatorio, limitandosi genericamente a sostenere che l'imprecisione del racconto del Megna rilevava in punto di prova della sussistenza del fatto. In realtà, anche in ordine a questo patto, le dettagliate argomentazioni del Tribunale, richiamate per relationem dalla Corte territoriale non sono state oggetto di specifica censura da parte del ricorrente. In ogni caso, non appare superfluo ricordare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). 5. Aspecifico e manifestamente infondato è il quarto motivo. Già la Corte territoriale ha ampiamente motivato le ragioni per le quali la vittima aveva scelto di non mettere al corrente nessuno dei suoi familiari dell'esistenza di un rapporto usurario con l'Altilia, preferendo la strada "silenziosa" del pagamento mensile degli interessi sino a quando la cosa gli è stata possibile: cercare, quindi, un riscontro "contestuale" del narrato dei Megna nelle testimonianze dei (soli) congiunti, al di là del risultato probatorio che tale indagine è capace di sortire, va detto come detta operazione si riveli del tutto inutile e comunque inidonea a suffragare la tesi difensiva, tenuto conto del considerevole ed univoco materiale di prova a sostegno della tesi accusatoria. Peraltro, ancòra una volta si è in presenza di un tentativo da parte del ricorrente di procedere ad una non consentita rilettura in fatto: invero, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la - astratta - relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 51457 del 21/06/2017, Taglio, Rv. 271593). 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il
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