CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 25981/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 7324-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dalle avvocate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1747 del 2023 della Corte d’appello di Bari RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che devono essere dichiarate -2 - irripetibili, in considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., vagliata nella sua ritualità dalla Corte d’appello nella pronuncia impugnata; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio. Roma, 3