Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 17402/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23-06-2022 della Corte di Cassazione di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le memorie trasmesse dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso straordinario; letta la memoria trasmessa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], imputato del procedimento penale nel quale Mosca era parte civile, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso straordinario. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario in relazione alla sentenza n. 37178 del 23 giugno 2022, con cui la Quarta Sezione di questa Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nel suo interesse, quale parte civile, avverso la sentenza del Tribunale di Rimini del 12 ottobre 2020 che, in riforma della decisione del Giudice di pace di Rimini, aveva assolto, perché il fatto non costituisce reato, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di lesioni personali colpose commesso in suo danno nell'ambito di una competizione sportiva svoltasi nel circuito automobilistico di [OSCURATO:PERSONA], revocando le statuizioni civilistiche.

2. Con l'unico motivo di doglianza, il ricorrente deduce l'inosservanza dell'art. 616 comma 1 cod. proc. pen., per avere la Corte di cassazione valutato la causa di inammissibilità del ricorso sulla base di un mero errore di fatto, condannando la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; in particolare, la Quarta Sezione ha affermato che il ricorso della parte civile Mosca era manifestamente infondato, perché si muoveva da posizioni dottrinarie e giurisprudenziali non più in linea con l'evoluzione del pensiero giuridico in materia di colpa e, in particolare, in materia di accertamento della responsabilità per colpa nell'ambito dell'attività sportiva; tuttavia, osserva il ricorrente, le due pronunce innovative richiamate dalla sentenza del 23 giugno 2022 sono state depositate, rispettivamente, il 31 gennaio e il 15 marzo 2022, ovvero a un anno di distanza dalla presentazione dell'originario ricorso per cassazione, avvenuta il 12 febbraio 2021, per cui la valutazione della inammissibilità del ricorso è scaturita da un errore di fatto circa la collocazione temporale dell'evoluzione giurisprudenziale in ragione della quale la prospettazione difensiva è stata ritenuta manifestamente infondata.

2.1. Con memoria trasmessa il 17 gennaio 2023, il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ovvero l'imputato assolto dal Tribunale di Rimini nel procedimento penale nel quale Mosca era costituito parte civile, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso straordinario.

2.2. Con memorie trasmesse il 24 e il 27 gennaio 2023, il difensore del ricorrente, nel replicare alle considerazioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso straordinario, ribadendone e sviluppandone le argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso straordinario è inammissibile sotto un triplice aspetto.

1. In primo luogo, occorre evidenziare che l'odierna impugnazione è stato presentata non dal Procuratore generale o dal "condannato", come previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen., ma dalla parte civile, ovvero da un soggetto non legittimato a esperire il rimedio azionato, dovendosi in tal senso richiamare l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 38780 del 17/05/2017, Rv. 270807 e Sez. 1, n. 11653 del 15/02/2008, Rv. 239518), secondo cui è inammissibile il ricorso della parte civile ex art. 625 bis cod. proc. pen., essendo tale strumento di impugnazione riservato dalla legge al Procuratore generale e al "condannato", nozione quest'ultima in cui non rientra la parte civile, quand'anche condannata alle spese e al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.

1.1. A tale considerazione, di per sé già dirimente, deve aggiungersi l'ulteriore rilievo secondo cui il difensore del ricorrente non risulta munito di procura speciale, il che integra una ulteriore causa di inammissibilità dell'impugnazione, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Rv. 276039) che il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

1.2. Da ultimo, per completezza, occorre evidenziare che il vizio rappresentato nel ricorso straordinario non può essere comunque considerato un errore percettivo idoneo a giustificare l'esperimento del rimedio ex art. 625 bis cod. proc. pen., dolendosi la difesa sostanzialmente dell'erronea collocazione temporale da parte della Corte di cassazione, rispetto alla proposizione dell'impugnazione della parte civile, degli approdi interpretativi che hanno consentito l'assoluzione dell'imputato, profilo questa che esula dal perimetro applicativo del rimedio azionato, dovendosi in tal senso richiamare il costante e condiviso orientamento elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Rv. 283667), secondo cui è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito, come avvenuto nella vicenda in esame.

2. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso straordinario proposto nell'interesse di Mosca deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23-06-2022 della Corte di Cassazione di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le memorie trasmesse dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso straordinario; letta la memoria trasmessa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], imputato del procedimento penale nel quale Mosca era parte civile, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso straordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario in relazione alla sentenza n. 37178 del 23 giugno 2022, con cui la Quarta Sezione di questa Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nel suo interesse, quale parte civile, avverso la sentenza del Tribunale di Rimini del 12 ottobre 2020 che, in riforma della decisione del Giudice di pace di Rimini, aveva assolto, perché il fatto non costituisce reato, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di lesioni personali colpose commesso in suo danno nell'ambito di una competizione sportiva svoltasi nel circuito automobilistico di [OSCURATO:PERSONA], revocando le statuizioni civilistiche. 2. Con l'unico motivo di doglianza, il ricorrente deduce l'inosservanza dell'art. 616 comma 1 cod. proc. pen., per avere la Corte di cassazione valutato la causa di inammissibilità del ricorso sulla base di un mero errore di fatto, condannando la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; in particolare, la Quarta Sezione ha affermato che il ricorso della parte civile Mosca era manifestamente infondato, perché si muoveva da posizioni dottrinarie e giurisprudenziali non più in linea con l'evoluzione del pensiero giuridico in materia di colpa e, in particolare, in materia di accertamento della responsabilità per colpa nell'ambito dell'attività sportiva; tuttavia, osserva il ricorrente, le due pronunce innovative richiamate dalla sentenza del 23 giugno 2022 sono state depositate, rispettivamente, il 31 gennaio e il 15 marzo 2022, ovvero a un anno di distanza dalla presentazione dell'originario ricorso per cassazione, avvenuta il 12 febbraio 2021, per cui la valutazione della inammissibilità del ricorso è scaturita da un errore di fatto circa la collocazione temporale dell'evoluzione giurisprudenziale in ragione della quale la prospettazione difensiva è stata ritenuta manifestamente infondata. 2.1. Con memoria trasmessa il 17 gennaio 2023, il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ovvero l'imputato assolto dal Tribunale di Rimini nel procedimento penale nel quale Mosca era costituito parte civile, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso straordinario. 2.2. Con memorie trasmesse il 24 e il 27 gennaio 2023, il difensore del ricorrente, nel replicare alle considerazioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso straordinario, ribadendone e sviluppandone le argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso straordinario è inammissibile sotto un triplice aspetto. 1. In primo luogo, occorre evidenziare che l'odierna impugnazione è stato presentata non dal Procuratore generale o dal "condannato", come previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen., ma dalla parte civile, ovvero da un soggetto non legittimato a esperire il rimedio azionato, dovendosi in tal senso richiamare l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 38780 del 17/05/2017, Rv. 270807 e Sez. 1, n. 11653 del 15/02/2008, Rv. 239518), secondo cui è inammissibile il ricorso della parte civile ex art. 625 bis cod. proc. pen., essendo tale strumento di impugnazione riservato dalla legge al Procuratore generale e al "condannato", nozione quest'ultima in cui non rientra la parte civile, quand'anche condannata alle spese e al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. 1.1. A tale considerazione, di per sé già dirimente, deve aggiungersi l'ulteriore rilievo secondo cui il difensore del ricorrente non risulta munito di procura speciale, il che integra una ulteriore causa di inammissibilità dell'impugnazione, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Rv. 276039) che il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. 1.2. Da ultimo, per completezza, occorre evidenziare che il vizio rappresentato nel ricorso straordinario non può essere comunque considerato un errore percettivo idoneo a giustificare l'esperimento del rimedio ex art. 625 bis cod. proc. pen., dolendosi la difesa sostanzialmente dell'erronea collocazione temporale da parte della Corte di cassazione, rispetto alla proposizione dell'impugnazione della parte civile, degli approdi interpretativi che hanno consentito l'assoluzione dell'imputato, profilo questa che esula dal perimetro applicativo del rimedio azionato, dovendosi in tal senso richiamare il costante e condiviso orientamento elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Rv. 283667), secondo cui è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito, come avvenuto nella vicenda in esame. 2. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso straordinario proposto nell'interesse di Mosca deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
Sentenza Cassazione n. 17402/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris