CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 19718/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3896/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C.C. GANDINI 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 3896/2020 Numero sezionale 1177/2022 -controricorrente[OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19718/2022Data pubblicazione 17/06/2022- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1600/2019 depositata il 06/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto del 27 dicembre 2004 la [OSCURATO:SOCIETA] conveniva la [OSCURATO:PERSONA] a r.l. avanti il Tribunale di Brescia, esponendo di essere proprietaria di un complesso alberghiero con relativo terreno, ottenuto mediante aggiudicazione d’asta pubblica e pervenutole attraverso una serie di successiva di alienazioni, iniziate dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale era rimasta proprietaria di un terreno confinante, ove era sorto un complesso condominiale di 80 appartamenti. Assumendo la pretesa usurpazione di una porzione dell’area acquistata, l’attrice aveva domandato l’accertamento degli esatti confini ed aveva svolto una serie di istanze petitorie, oltre al risarcimento dei danni. In esito all’istruzione probatoria, il giudice adito accertava il confine fra le due proprietà, condannando la convenuta alla restituzione di un’area oggetto di sconfinamento e disponeva sulle altre domande. Su gravame della [OSCURATO:PERSONA] ed appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA], con sentenza n. 1600, pubblicata il 6 novembre 2019, la Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza impugnata, respingeva la domanda di condanna alla restituzione dell’area occupata da [OSCURATO:PERSONA] ed a conformare il proprio fondo al contenuto delle concessioni edilizie. L’appellante era però condannata a chiudere una serie di aperture ed a rimuovere uno scivolo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] a r.l. F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 3896/2020 Numero sezionale 1177/2022 Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo e la Numero di raccolta generale 19718/2022Data pubblicazione 17/06/2022 declaratoria di inammissibilità del primo e del terzo. In prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente assume la violazione degli artt. 948 e 950 c.c. nonché la violazione dell’art. 132 comma 2 e 4 c.p.c. La sentenza impugnata, dopo aver affermato con decisione che l’azione incoata era di accertamento dei confini, sarebbe però incorsa nell’errore di considerare la domanda come se l’oggetto della controversia fosse centrato su un conflitto fra titoli, accennando ad una generica volontà delle parti, che si sarebbe posta in contrasto logico con l’affermata unicità e piena validità della “Denuncia di accertamento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n°9168 prot. UTE Brescia”. Il motivo non ha pregio. 1.1) La Corte d’appello ha affermato (pagg. 33-34) “Va condiviso quanto affermato dal Giudice di primo grado circa l’astratta idoneità tecnica dell’atto di accertamento di proprietà immobiliare all’urbano del [OSCURATO:DATA_NASCITA] prot. N. 9168 all’identificazione dei confini, a prescindere dai fini precipui – fiscali – per i quali sarebbe stato elaborato… Aderendo, in ragione del rigore e dell’accuratezza dell’indagine, alle conclusioni rassegnate dall’ausiliario, dall’analisi dei documenti di causa, la Corte evince chiaramente sia guardando la planimetria allegata agli atti, sia analizzando l’elaborato planimetrico (all. 7 CTU ing. Provezza), che l’intenzione delle parti era di giungere con il confine sud della proprietà [OSCURATO:SOCIETA]. fin contro il muro nord del già esistente fabbricato della Nuova edilcoop (si veda pp. 12, 13 CTU ing. Provezza). E che, indipendentemente dagli errori di posizionamento nelle mappe F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 3896/2020 Numero sezionale 1177/2022 catastali, è chiara l’identificazione del fabbricato [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 19718/2022Data pubblicazione 17/06/2022 come confine sud del lotto ceduto a [OSCURATO:SOCIETA].”. 1.2) In altri termini, i giudici di secondo grado hanno mostrato di aver tenuto ferma la qualificazione dell’azione come di regolamento dei confini, valorizzando – ai fini del corretto accertamento dei confini stessi – le planimetrie (e soprattutto quella elaborata dal CTU officiato), da cui hanno dedotto, con un ragionamento ad colorandum, che il presupposto documentale potesse anche corrispondere alla volontà delle parti. Ma tanto non determina certo un’aporia del processo motivazionale, né, d’altronde, la ricorrente spiega quale particolare interesse possa avere, una volta che non contesti la natura di actio finium regundorum, ad espungere l’accenno alla volontà delle parti dall’esposizione delle ragioni della decisione. 2) Attraverso la seconda censura, proposta ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c., la [OSCURATO:SOCIETA] deduce la violazione degli artt. 1372 e 1063 c.c. nonché di quelli compresi fra gli artt. 1072 e ss. c.c., lamentando l’erroneità della statuizione relativa all’ordine di chiusura dello scivolo verso via Aureliano ed all’inesistenza dell’obbligo di ricostruirlo sul proprio terreno, oltre all’inesistenza del criterio della ”eccessiva onerosità per il fondo servente” tra le cause di estinzione della servitù. La Corte d’appello avrebbe illegittimamente impartito l’ordine di rimozione dello scivolo di via Aureliano, sul quale la ricorrente aveva un diritto di passo sancito contrattualmente e quindi previsto da un titolo. Inoltre, la ragione dell’estinzione richiamata (eccessiva onerosità) si sarebbe posta in contrasto con le norme in materia di estinzione delle servitù, che costituivano un numerus clausus. Il motivo è fondato. 2.1) La Corte bresciana dà atto dell’esistenza di una servitù di passo, siccome contenuta nel contratto 21 luglio 1992 VERMAL F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 3896/2020 Numero sezionale 1177/2022 (dante causa dell’odierna ricorrente) – [OSCURATO:PERSONA], ma poi Numero di raccolta generale 19718/2022Data pubblicazione 17/06/2022 sembra porne in dubbio il contenuto sostanziale (“il richiamo delle concessioni n. 5794/1990 e n. 5995/1990 non è stato voluto dalle parti per fare ad esse riferimenti circa il loro contenuto sostanziale ed ad esprimere la loro volontà contrattuale, ma ottempera ad un obbligo di legge, pena la nullità dell’atto di compravendita. Inoltre, dal collaudo già richiamato si evince che al momento del primo rogito la struttura di [OSCURATO:PERSONA] era già stata edificata e, dunque, gli interrati della stessa erano già nella consistenza attuale, …………., come risulta dalla sezione “patti e condizioni” del contratto che esplicita che gli immobili vengono compravenduti nel loro stato attuale di fatto e di diritto”), con un ragionamento all’apparenza contraddittorio. 2.2) Ma il prosieguo della motivazione, incentrata sulla circostanza che lo scivolo posto sul fondo [OSCURATO:PERSONA] sarebbe impraticabile per il traffico veicolare, laddove esisterebbe altra rampa utilizzabile, in direzione di via Agello – con il che non sarebbe apparso necessario ordinare la nuova realizzazione di un analogo scivolo sul terreno dell’allora appellante – mostra che la sentenza impugnata ha confuso la sussistenza ed i modi di esercizio di una servitù volontaria con la costituzione di una servitù coattiva. E’ emblematica, in proposito, la comparazione fra i due scivoli e l’accenno all’eccessiva onerosità dell’esercizio delle servitù, valutazione che è ammessa solo per le ipotesi di trasferimento della servitù in luogo diverso. 2.3) Una volta dedotta in causa una servitù di passo prevista per contratto, il giudice di merito può delibarne l’esistenza o i modi di esercizio, ma non può escluderla attraverso una comparazione con un passaggio più agevole o meno oneroso per il proprietario del fondo servente, giacché il codice non contempla l’eccessiva onerosità fra le cause di estinzione della servitù (artt. 1072 e ss. c.c.). F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 3896/2020 Numero sezionale 1177/2022 3) Con l’ultimo mezzo di impugnazione, la ricorrente lamenta Numero di raccolta generale 19718/2022Data pubblicazione 17/06/2022 violazione degli artt. 1372 e 1358 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere i giudici di secondo grado affermato l’esistenza di una serie di servitù non contemplate nel contratto 21 luglio 1992, a favore di [OSCURATO:PERSONA] (fognatura, condutture elettriche ecc.). Anche il terzo motivo è fondato. 3.1) La Corte territoriale afferma che la giustificazione delle servitù di forniture risiederebbe nella costituzione contemplata dalle parti nell’atto di compravendita del 21 luglio 1992. Tuttavia, l’allegato C – quello che prevede le servitù attive e passive riguardanti le condotte ENEL, acquedotto, gas e fognatura – non riporta la sottoscrizione delle parti, né il negozio di riferimento contiene una specifica approvazione da parte dell’acquirente del fondo servente (in allora tale [OSCURATO:SOCIETA].) delle predette servitù. In tal modo, viene a mancare il presupposto giuridico per sostenere – come fa la sentenza impugnata - che sia stata costituita una servitù volontaria. Il giudice di rinvio dovrà dunque stabilire, dandone congrua motivazione, se la volontà dei contraenti fosse o no nel senso di costituire servitù per condutture elettriche, fognatura ed altro In definitiva, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo; la sentenza è cassata in relazione alle censure accolte e rinviata alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che provvederà altresì in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia. F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 3896/2020 Numero sezionale 1177/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle S