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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03776/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria conclusiva fatta pervenire dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 27 novembre 2013 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui alla lett. a) del capo 21) e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile per genericità, in quanto esso non si confronta con le ragioni della decisione della Corte di appello che ha affermato che è pienamente dimostrato che le somme oggetto di distrazione non trovano giustificazione in un credito dell'imputato per retribuzioni lavorative; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni che non consentono di escludere la recidiva; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria conclusiva fatta pervenire dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 27 novembre 2013 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui alla lett. a) del capo 21) e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile per genericità, in quanto esso non si confronta con le ragioni della decisione della Corte di appello che ha affermato che è pienamente dimostrato che le somme oggetto di distrazione non trovano giustificazione in un credito dell'imputato per retribuzioni lavorative; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni che non consentono di escludere la recidiva; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 03776/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris