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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 35991/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (ART. 2051 C.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 16 / 11/2023 C .

C . dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 26536 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 26536del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48A55 G337D) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59E05 G337I) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L24 H501W) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Parma n. 295/2020, pubblicatain data 20 aprile 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 16 novembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- liane S.p.A.per ottenere il risarcimento dei danni subiti in con- seguenza di un infortunio riportato in seguito ad una caduta, avvenuta sulla pedana esterna di accesso ad un ufficio postale di Parma.

Ric. n. 26536/2021 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Parma.

La Corte d’appello di Bolognaha dichiarato inammissibile l’ap- pello dell’attrice,ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., ritenendo che lo stesso non avesse ragionevoli probabilità di accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di primo grado, sulla base di quattromotivi.

Resistecon controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. ; l a ricorrente ha de- positato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazionedell’art. 2051 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c.».

La ricorrente sostiene che, nel rigettare la domanda per la man- cata specifica allegazione e prova della esatta dinamica dell’in- cidente, il tribunale avrebbe violato i principi di diritto che re- golano la responsabilità per i danni causati dalle cose in custo- dia di cui all’art. 2051 c.c., di natura oggettiva, imponendo er- roneamente alla danneggiata l’onere di dimostrare non solo l’esistenza del rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, ma anche quella di individuare la causa dell’evento stesso e, inoltre, implicitamente ritenendo che la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. trovi applicazione solo se la cosa in custodia possieda una specifica ed intrinseca idoneità a nuocere.

Il motivo è infondato. 1.1La sentenza impugnata risulta conforme ai principi di diritto che regolano la materia della responsabilità speciale per i danni causati da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c. e, in partico- lare, il relativo assetto degli oneri probatori.

Ric. n. 26536/2021 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 In base ai suddetti principi di diritto, costantemente affermati da questa Corte e che in realtà neanche la stessa ricorrente contesta, spetta, infatti,all’attore danneggiato dimostrare che l’evento dannoso sia stato causato dalla cosa in custodia. 1.2Secondo la ricorrente, peraltro, la prova del nesso di causa tra la cosa in custodia non implica altresì la necessità di provare la dinamica del fatto e le relative modalità.

In particolare, la ricorrente sostiene che,ai sensi dell’art. 2051 c.c., avrebbe dovuto ritenersi sufficiente a determinare la re- sponsabilità oggettiva della società custode della rampa sulla quale ella si trovava al momento della caduta, salvo l’onere di quest’ultima di fornire la prova liberatoria dell’eventuale caso fortuito, la circostanza (specificamente allegata, non contestata e anzi pacifica) che la caduta fosse avvenuta sulla rampa stessa, non essendo quindi necessario, per lei, fornire la prova dell’esatta dinamica dell’incidente e, in particolare, dimostrare in che modo era caduta el’esatto punto della rampa in cui la caduta stessa era avvenuta.

Tali assunti risultano destituiti di fondamento.

La prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconosci- mento della responsabilità oggettiva speciale di cui all’art. 2051 c.c., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, cioè la prova che l’evento sia stato concretamente provocato dalla cosa.

Non può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree destinate alla cir- colazione pedonale o dei veicoli e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la prova che l’evento si sia semplice- mente verificato in quell’area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessiva- mente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimo- strare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali.

Ric. n. 26536/2021 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 In tale ottica e, quanto meno , a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall’attore la dinamica del fatto,per quest’ultima intesa la successione dei fatti e l’insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti. 1.3Nella specie, la mancata specifica allegazione e, a maggior ragione, la mancata dimostrazione della effettiva dinamica dell’incidente, è statacorrettamente considerata dal giudice del merito decisiva al fine di escludere che potesse ritenersi fornita dall’attrice la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso.

Va, quindi,esclusa la dedotta violazione o falsa applicazione dei principi di diritto che regolano la speciale ipotesi di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa appli- cazione degli artt. 112, 183, 190, c.p.c. , in relazione all’ art. 360, n. 3), c.p.c.».

La ricorrente sostiene che il tribunale avrebbe erroneamente negato l’ammissibilità della allegazione, da parte sua, per la prima volta negli scritti difensivi conclusivi, della intrinseca pe- ricolosità della pedana sulla quale era avvenuto l’incidente , in ragione delle sue caratteristiche tecnico-costruttive e, in parti- colare, l’eccessiva inclinazione del suo tratto finale, da ritenersi quanto meno quale «fattore specifico di aggravamento della scivolosità del piano di calpestio in caso di fondo bagnato perle avverse condizioni atmosferiche».

Il motivo è in parte inammissibileed in parte infondato. 2.1 Esso risulta, in primo luogo, inammissibile per difetto di concreta rilevanza della questione con esso posta ai fini dell’esito della controversia: una volta escluso che fosse stata correttamente allegata e provata l’effettiva dinamica dell’inci- dente e, quindi,il nesso di causa tra la cosa e l’evento dannoso, la questione dell’astratta pericolosità dei punti di accesso della Ric. n. 26536/2021 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 pedana, in quanto eccessivamente inclinati rispetto alle stesse prescrizioni amministrative in materia, non può avere alcun ri- lievo ai fini dell’esito dellacontroversia, come del resto corret- tamente rilevato dal tribunale, nella sentenza impugnata (senza considerare chelo stesso rilievo è stato operato altresì dalla corte d’appello, nell’ordinanza che ha dichiarato inammis- sibile il gravame della Vascelli, per quanto la circostanza non abbia diretto rilievo nella presente sede).

Ciò,a maggior ragione, in considerazione del fatto che non vi era alcuna prova che la caduta fosse avvenuta proprio in uno di quei tratti della pedana e, tanto meno, che l’attrice fosse ef- fettivamente scivolata, come da essa dedotto (ma non dimo- strato), su detta pedana,per di più a causa del suo carattere sdrucciolevole e/o della sua eccessiva pendenza. 2.2 A nche per completezza di esposi zione , è opportuno riba- dire, inoltre,che è certamente da escludere l’ammissibilità della radicale mutazione delle allegazioni di fatto poste a base della domanda, nel corso del giudizio, dopo il maturare delle preclu- sioni assertive e asseverative, per l’elementare ragione che ciò determinerebbe la necessità di modificare ilquadro ormai cri- stallizzato del thema decidendie del thema probandie, dunque, delle stesse prospettazioni difensive delle controparti, quando ciò non è più consentito.

Sotto tale profilo, le censure formulate dalla ricorrente, volte a sostenere l’ammissibilità delle sue allegazioni tardive, risultano infondate. 2.3Le ulteriori considerazioni esposte nel motivo di ricorso in esame, con riguardo all’effettivo rilievo, ai fini dell’incidenza causale, sull’evento dannoso , delle caratteristiche tecnico - co- struttivedella pedana, finiscono, poi, per risolversi nella conte- stazione di accertamenti di fatto operati dal tribunale, conse- guenti alla prudente valutazione delle prove e sostenuti da ade- guata motivazione, non apparente né insanabilmente Ric. n. 26536/2021 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.

Nella sostanza, si tratta di censure che mirano a sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove in ordine alla stessa dinamica dei fatti ed all’accertamento del nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, il che non è consentito in sede di legittimità. 3.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedegli artt. 43 c.p. e 2043 c.c. , in relazione all’ art. 360, n. 3), c.p.c.».

La ricorrente contesta l’esclusione della sussistenza, oltre che della responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c., anche di una responsabilità colposa della società convenuta in relazione al suo infortunio, ai sensi dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 43 c.p., in conseguenza della violazione delle norme amministrative in ordine all’inclinazione della rampa di accesso all’ufficio, ove si è verificato l’incidente.

Il motivo, che ha ad oggetto la domanda subordinata avanzata ai sensi dell’art. 2043 c.c., è infondato.

È sufficiente rilevare, con riguardo ad esso , che, una volta esclusa l’avvenuta prova della dinamica del sinistro e una volta correttamente esclusa, quindi, per tale ragione, la sussistenza della stessa responsabilità oggettiva della società convenuta ai sensi dell’art. 2051 c.c., a maggior ragione non avrebbe potuto essere riconosciuta la responsabilità colposa di essa, ai sensi dell’art. 2043 c.c., in quanto anche tale responsabilità richiede, oltre alla dimostrazione della condotta colposa del convenuto, la prova del nesso di causa tra la suddetta condotta e l’evento dannoso: provanella specie del tutto mancante, per le ragioni già in precedenza esposte.

È appena il caso di osservare, infatti, che già sul piano logico, se deve escludersi che sia stato dimostrato che l’incidente è stato causato dalla cosa in custodia della società convenuta, a Ric. n. 26536/2021 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 maggior ragione esso non potrebbe ritenersi causato dalla con- dotta colposa della stessa, ove riferita alle caratteristiche tec- nico-costruttiveo alla manutenzione di quella cosa. 4.Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedegli artt. 43 c.p., 1227, 2051 c.c. , in relazione all’ art. 360, n. 3), c.p.c.».

La ricorrente contesta l’affermazione del tribunale secondo la quale, anche al di là della mancata prova del nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, il sinistro avrebbe do- vuto comunque attribuirsi alla sua esclusiva responsabilità, es- sendosi esso sostanzialmente verificato a causa dell’omissione, da parte sua, della minima ordinaria diligenza e prudenza da chiunque esigibili nell’impegnare la pedana e, in particolare, dall’omissione dell’utilizzazione dei corrimano, disponibili su tutto il percorso della stessa. 4.1 Anche questo motivo di ricorso risulta, come il secondo, in primo luogo inammissibile per difetto di concreta rilevanza della questione con esso posta ai fini dell’esito della controversia.

L’affermazione del tribunale in ordine alla eventuale riconduci- bilità dell’incidente ad esclusiva responsabilità dell’attrice, pur dopo avere escluso che fosse stata correttamente allegata e provata l’effettiva dinamica dello stesso e, quindi, il nesso di causa tra la cosa e l’evento dannoso, deve ritenersi una affer- mazione effettuata ad abundantiamo, comunque, una ulteriore autonoma ratio decidendia sostegno della finale statuizione di rigetto delle domande proposte, che si aggiunge a quel rilievo, pur di per sé assorbente e, in ogni caso, certamente idoneo a reggere da solo la decisione.

Ne consegue che, non essendo stati accolti i motivi di ricorso che precedono, relativi a quella prima e autonoma ratio deci- dendi, il motivo di ricorso in esame resta, nella sostanza, as- sorbito o, comunque, non potrebbe trovare accoglimento, in quanto anche ammesso, ma non concesso, che le censure in Ric. n. 26536/2021 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 esso espresse possano avere un fondamento, ciò non potrebbe modificare l’esito della controversia. 4.2In ogni caso, anche per completezza di esposizione, si os- serva che le predette censure avrebbero dovuto ritenersi in realtà inammissibili, in quanto esse si risolverebberonella con- testazione di un accertamento di fatto operato dal tribunale con riguardo alla individuazione del carattere esclusivo dell’inci- denza causale della condotta colposa della vittima sull’evento dannoso, accertamento di fatto che è sostenuto da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico,come tale non sindacabile nella presente sede. 5.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 7.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processualidi cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (ART. 2051 C.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 16 / 11/2023 C . C . dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 26536 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 26536del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48A55 G337D) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59E05 G337I) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L24 H501W) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Parma n. 295/2020, pubblicatain data 20 aprile 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 16 novembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- liane S.p.A.per ottenere il risarcimento dei danni subiti in con- seguenza di un infortunio riportato in seguito ad una caduta, avvenuta sulla pedana esterna di accesso ad un ufficio postale di Parma. Ric. n. 26536/2021 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Parma. La Corte d’appello di Bolognaha dichiarato inammissibile l’ap- pello dell’attrice,ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., ritenendo che lo stesso non avesse ragionevoli probabilità di accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di primo grado, sulla base di quattromotivi. Resistecon controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. ; l a ricorrente ha de- positato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazionedell’art. 2051 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c.». La ricorrente sostiene che, nel rigettare la domanda per la man- cata specifica allegazione e prova della esatta dinamica dell’in- cidente, il tribunale avrebbe violato i principi di diritto che re- golano la responsabilità per i danni causati dalle cose in custo- dia di cui all’art. 2051 c.c., di natura oggettiva, imponendo er- roneamente alla danneggiata l’onere di dimostrare non solo l’esistenza del rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, ma anche quella di individuare la causa dell’evento stesso e, inoltre, implicitamente ritenendo che la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. trovi applicazione solo se la cosa in custodia possieda una specifica ed intrinseca idoneità a nuocere. Il motivo è infondato. 1.1La sentenza impugnata risulta conforme ai principi di diritto che regolano la materia della responsabilità speciale per i danni causati da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c. e, in partico- lare, il relativo assetto degli oneri probatori. Ric. n. 26536/2021 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 In base ai suddetti principi di diritto, costantemente affermati da questa Corte e che in realtà neanche la stessa ricorrente contesta, spetta, infatti,all’attore danneggiato dimostrare che l’evento dannoso sia stato causato dalla cosa in custodia. 1.2Secondo la ricorrente, peraltro, la prova del nesso di causa tra la cosa in custodia non implica altresì la necessità di provare la dinamica del fatto e le relative modalità. In particolare, la ricorrente sostiene che,ai sensi dell’art. 2051 c.c., avrebbe dovuto ritenersi sufficiente a determinare la re- sponsabilità oggettiva della società custode della rampa sulla quale ella si trovava al momento della caduta, salvo l’onere di quest’ultima di fornire la prova liberatoria dell’eventuale caso fortuito, la circostanza (specificamente allegata, non contestata e anzi pacifica) che la caduta fosse avvenuta sulla rampa stessa, non essendo quindi necessario, per lei, fornire la prova dell’esatta dinamica dell’incidente e, in particolare, dimostrare in che modo era caduta el’esatto punto della rampa in cui la caduta stessa era avvenuta. Tali assunti risultano destituiti di fondamento. La prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconosci- mento della responsabilità oggettiva speciale di cui all’art. 2051 c.c., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, cioè la prova che l’evento sia stato concretamente provocato dalla cosa. Non può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree destinate alla cir- colazione pedonale o dei veicoli e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la prova che l’evento si sia semplice- mente verificato in quell’area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessiva- mente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimo- strare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. Ric. n. 26536/2021 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 In tale ottica e, quanto meno , a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall’attore la dinamica del fatto,per quest’ultima intesa la successione dei fatti e l’insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti. 1.3Nella specie, la mancata specifica allegazione e, a maggior ragione, la mancata dimostrazione della effettiva dinamica dell’incidente, è statacorrettamente considerata dal giudice del merito decisiva al fine di escludere che potesse ritenersi fornita dall’attrice la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso. Va, quindi,esclusa la dedotta violazione o falsa applicazione dei principi di diritto che regolano la speciale ipotesi di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa appli- cazione degli artt. 112, 183, 190, c.p.c. , in relazione all’ art. 360, n. 3), c.p.c.». La ricorrente sostiene che il tribunale avrebbe erroneamente negato l’ammissibilità della allegazione, da parte sua, per la prima volta negli scritti difensivi conclusivi, della intrinseca pe- ricolosità della pedana sulla quale era avvenuto l’incidente , in ragione delle sue caratteristiche tecnico-costruttive e, in parti- colare, l’eccessiva inclinazione del suo tratto finale, da ritenersi quanto meno quale «fattore specifico di aggravamento della scivolosità del piano di calpestio in caso di fondo bagnato perle avverse condizioni atmosferiche». Il motivo è in parte inammissibileed in parte infondato. 2.1 Esso risulta, in primo luogo, inammissibile per difetto di concreta rilevanza della questione con esso posta ai fini dell’esito della controversia: una volta escluso che fosse stata correttamente allegata e provata l’effettiva dinamica dell’inci- dente e, quindi,il nesso di causa tra la cosa e l’evento dannoso, la questione dell’astratta pericolosità dei punti di accesso della Ric. n. 26536/2021 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 pedana, in quanto eccessivamente inclinati rispetto alle stesse prescrizioni amministrative in materia, non può avere alcun ri- lievo ai fini dell’esito dellacontroversia, come del resto corret- tamente rilevato dal tribunale, nella sentenza impugnata (senza considerare chelo stesso rilievo è stato operato altresì dalla corte d’appello, nell’ordinanza che ha dichiarato inammis- sibile il gravame della Vascelli, per quanto la circostanza non abbia diretto rilievo nella presente sede). Ciò,a maggior ragione, in considerazione del fatto che non vi era alcuna prova che la caduta fosse avvenuta proprio in uno di quei tratti della pedana e, tanto meno, che l’attrice fosse ef- fettivamente scivolata, come da essa dedotto (ma non dimo- strato), su detta pedana,per di più a causa del suo carattere sdrucciolevole e/o della sua eccessiva pendenza. 2.2 A nche per completezza di esposi zione , è opportuno riba- dire, inoltre,che è certamente da escludere l’ammissibilità della radicale mutazione delle allegazioni di fatto poste a base della domanda, nel corso del giudizio, dopo il maturare delle preclu- sioni assertive e asseverative, per l’elementare ragione che ciò determinerebbe la necessità di modificare ilquadro ormai cri- stallizzato del thema decidendie del thema probandie, dunque, delle stesse prospettazioni difensive delle controparti, quando ciò non è più consentito. Sotto tale profilo, le censure formulate dalla ricorrente, volte a sostenere l’ammissibilità delle sue allegazioni tardive, risultano infondate. 2.3Le ulteriori considerazioni esposte nel motivo di ricorso in esame, con riguardo all’effettivo rilievo, ai fini dell’incidenza causale, sull’evento dannoso , delle caratteristiche tecnico - co- struttivedella pedana, finiscono, poi, per risolversi nella conte- stazione di accertamenti di fatto operati dal tribunale, conse- guenti alla prudente valutazione delle prove e sostenuti da ade- guata motivazione, non apparente né insanabilmente Ric. n. 26536/2021 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. Nella sostanza, si tratta di censure che mirano a sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove in ordine alla stessa dinamica dei fatti ed all’accertamento del nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, il che non è consentito in sede di legittimità. 3.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedegli artt. 43 c.p. e 2043 c.c. , in relazione all’ art. 360, n. 3), c.p.c.». La ricorrente contesta l’esclusione della sussistenza, oltre che della responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c., anche di una responsabilità colposa della società convenuta in relazione al suo infortunio, ai sensi dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 43 c.p., in conseguenza della violazione delle norme amministrative in ordine all’inclinazione della rampa di accesso all’ufficio, ove si è verificato l’incidente. Il motivo, che ha ad oggetto la domanda subordinata avanzata ai sensi dell’art. 2043 c.c., è infondato. È sufficiente rilevare, con riguardo ad esso , che, una volta esclusa l’avvenuta prova della dinamica del sinistro e una volta correttamente esclusa, quindi, per tale ragione, la sussistenza della stessa responsabilità oggettiva della società convenuta ai sensi dell’art. 2051 c.c., a maggior ragione non avrebbe potuto essere riconosciuta la responsabilità colposa di essa, ai sensi dell’art. 2043 c.c., in quanto anche tale responsabilità richiede, oltre alla dimostrazione della condotta colposa del convenuto, la prova del nesso di causa tra la suddetta condotta e l’evento dannoso: provanella specie del tutto mancante, per le ragioni già in precedenza esposte. È appena il caso di osservare, infatti, che già sul piano logico, se deve escludersi che sia stato dimostrato che l’incidente è stato causato dalla cosa in custodia della società convenuta, a Ric. n. 26536/2021 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 maggior ragione esso non potrebbe ritenersi causato dalla con- dotta colposa della stessa, ove riferita alle caratteristiche tec- nico-costruttiveo alla manutenzione di quella cosa. 4.Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedegli artt. 43 c.p., 1227, 2051 c.c. , in relazione all’ art. 360, n. 3), c.p.c.». La ricorrente contesta l’affermazione del tribunale secondo la quale, anche al di là della mancata prova del nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, il sinistro avrebbe do- vuto comunque attribuirsi alla sua esclusiva responsabilità, es- sendosi esso sostanzialmente verificato a causa dell’omissione, da parte sua, della minima ordinaria diligenza e prudenza da chiunque esigibili nell’impegnare la pedana e, in particolare, dall’omissione dell’utilizzazione dei corrimano, disponibili su tutto il percorso della stessa. 4.1 Anche questo motivo di ricorso risulta, come il secondo, in primo luogo inammissibile per difetto di concreta rilevanza della questione con esso posta ai fini dell’esito della controversia. L’affermazione del tribunale in ordine alla eventuale riconduci- bilità dell’incidente ad esclusiva responsabilità dell’attrice, pur dopo avere escluso che fosse stata correttamente allegata e provata l’effettiva dinamica dello stesso e, quindi, il nesso di causa tra la cosa e l’evento dannoso, deve ritenersi una affer- mazione effettuata ad abundantiamo, comunque, una ulteriore autonoma ratio decidendia sostegno della finale statuizione di rigetto delle domande proposte, che si aggiunge a quel rilievo, pur di per sé assorbente e, in ogni caso, certamente idoneo a reggere da solo la decisione. Ne consegue che, non essendo stati accolti i motivi di ricorso che precedono, relativi a quella prima e autonoma ratio deci- dendi, il motivo di ricorso in esame resta, nella sostanza, as- sorbito o, comunque, non potrebbe trovare accoglimento, in quanto anche ammesso, ma non concesso, che le censure in Ric. n. 26536/2021 –Sez. 3 – A d. 16 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 esso espresse possano avere un fondamento, ciò non potrebbe modificare l’esito della controversia. 4.2In ogni caso, anche per completezza di esposizione, si os- serva che le predette censure avrebbero dovuto ritenersi in realtà inammissibili, in quanto esse si risolverebberonella con- testazione di un accertamento di fatto operato dal tribunale con riguardo alla individuazione del carattere esclusivo dell’inci- denza causale della condotta colposa della vittima sull’evento dannoso, accertamento di fatto che è sostenuto da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico,come tale non sindacabile nella presente sede. 5.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 7.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processualidi cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio
Sentenza Cassazione n. 35991/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris