CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31680/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 22 luglio 2017 del Tribunale di Ivrea che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato continuato e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva specifica infraquinquennale, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo ed il secondo motivo dei ricorsi degli imputati, con il quale essi si dolgono della mera apparenza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, fissato in misura superiore al minimo edittale, ed al diniego dell'esclusione della recidiva, sono manifestamente infondati, avendo in proposito la Corte territoriale fornito adeguata motivazione evidenziando i loro precedenti penali e sottolineando che l'aumento per la recidiva è stato fissato in misura addirittura inferiore a quella di legge; - che il terzo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale evidenziato che la confessione resa non è sintomo di resipiscenza, ma è dovuta alla palese evidenza della prova e come tale è inidonea a giustificare l'applicazione delle attenuanti generiche; - che anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile, avendo la Corte affermato del tutto logicamente che dai precedenti penali dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] e dai reati per i quali è stata pronunciata condanna emerge una sua spiccata capacità criminale che non consente di ritenere che ella in futuro si asterrà dal commettere tali reati e la ricorrente non si confronta con tale asserzione; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così