CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25295/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
22 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 330/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Isole del [OSCURATO:PERSONA], n. 26, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso . -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di unica erede del fu notaio [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA], n. 68, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), che la rappresenta e difende giusta procura -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]., corrente in Roma, e [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed i n qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., corrente in Roma; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, n. 5011/2021, depositata il 02/07/2021e notificata il 15/10/2021 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. Con atto di citazione introduttivo [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Roma, già ex Sezione Distaccata di Ostia, esponendo quanto segue relativamente alla vicenda che scaturiva dalla vendita di un immobile di sua proprietà: -di essere proprietario, unitamente al fratello, alla sorella ed alla madre, di due unità immobiliari ad uso negozio site nel Comune di Roma e di aver ricevuto procura speciale dai familiari, comproprietari, ai fini della vendita degli immobili; -che, in occasione della compravendita di uno dei suddetti immobili, il rogito notarile veniva stipulato in Roma presso lo studio del [OSCURATO:PERSONA] ed il Notaio, con dichiarazione sottoscritta di suo pugno, si obbligava a versare ad esso esponente Caporro il prezzo della compravendita, una volta avvenuto il consolidamento dell’ipoteca derivante dall’erogazione del mutuo richiesto all’Istituto di Credito dal compratore; - senonchè esso esponente [OSCURATO:PERSONA], non vedendo l’accredito del prezzo sul proprio conto corrente presso la [OSCURATO:PERSONA] di Aprilia, si recava presso lo studio del [OSCURATO:PERSONA], ove apprendeva che il bonifico della somma NON era stato effettuato sul conto corrente indicato e di cui [OSCURATO:PERSONA] era unico intestatario, bensì su altro conto corrente e, più precisamente, su quello acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] 19 di [OSCURATO:PERSONA], cointestato con [OSCURATO:PERSONA]; -che inoltre lo stesso giorno in cui il prezzo di vendita era stato accreditato sul conto corrente cointestato, quasi l’intera somma era stata versata, tramite bonifico, alla società “[OSCURATO:SOCIETA].”, di cui [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante ed amministratore unico, il quale ammetteva immediatamente la propria responsabilità nella vicenda e si dichiarava disponibile a restituire il denaro, pretendendo, tuttavia, di trattenere la somma di euro 28.000,00: -che tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo anche nella qualità di A.U. della C.T.S. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., interveniva una transazione, con cui i sigg.ri Scarabotti si impegnavano alla restituzione a favore di [OSCURATO:PERSONA], a tal fine sottoscrivendo delle cambiali; -che tuttavia [OSCURATO:PERSONA] non riusciva ad ottenere la restituzione delle somme a lui dovute, in quanto il Sig. [OSCURATO:PERSONA] gli comunicava al Caporro di aver presentato denuncia-querela contro ignoti relativamente a tutti gli effetti cambiari, con seguente sequestro, da parte della Procura della Repubblica di Roma, di tali effetti; -che pertanto il Caporro adiva le vie giudiziarie al fine di sentir accertare la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti sia nella vicenda del rogito notarile, relativamente alla sostituzione del foglio rilasciato dal Caporro per il bonifico del prezzo, sia nell’inadempimento della transazione, ed in particolare ascriveva al [OSCURATO:PERSONA], rogante la compravendita del 09.02.2012, la responsabilità del mancato ricevimento del prezzo della vendita, prospettando che il suddetto professionista, in spregio ai basilaridoveri sottesi alla propria carica, non solo aveva accreditato il prezzo della compravendita su un conto corrente cointestato tra esso venditore Caporro ed altro soggetto estraneo alla vendita senza accertarsi di tale circostanza e chiedere l’autorizzazione a bonificare su un conto cointestato, ma aveva altresì effettuato la disposizione di bonifico sulla base di un documento mai autorizzato dal venditore ed oltretutto palesemente contraffatto. Si costituivano resistendo sia il notaio Cerini sia Francesco e [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza pubblicata il 14 ottobre 2017 il Tribunale di Roma rigettava tutte le domande proposte dall’attore [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione avanti alla Corte d’Appello di Roma. Si costituivano resistendo il notaio Cerini nonché Francesco e [OSCURATO:PERSONA], sia in proprio che nella rispettiva qualità di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, della [OSCURATO:SOCIETA]. e della “C.T.S. [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza pubblicata il 2 luglio 2021 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di unica erede del notaio Cerini, nelle more deceduto. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 47 e 51 L. n. 89 del 16.02.1913 e 1176, 1188 e 1223 c.c., in relazione all’art. 360, comma I, n. 3), c.p.c., non avendo la Corte d’Appello erroneamente rilevato la responsabilità gravemente colposa, per negligenza, del [OSCURATO:PERSONA]. Cerini, nell’espletamento del mandato conferitogli, derivante dal fatto che questi ha omessodi esaminare la ricevuta contabile attestante il bonifico dal medesimo effettuato per il trasferimento alla parte venditrice [OSCURATO:PERSONA] della somma costituente il prezzo della compravendita, così da verificare che la banca presso la quale risultava effettuato il bonifico, ossia il [OSCURATO:PERSONA], fosse diversa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Aprilia che, a dire dello stesso Notaio, gli era stata indicata dal venditore nel foglio prestampato previamente da questi consegnatogli al momento della stipula dell’atto di compravendita, con l’indicazione, fra l’altro, dell’istituto di credito presso cui la somma avrebbe dovuto essere accreditata, così cagionando un danno patrimoniale a [OSCURATO:PERSONA] derivante dal fatto che il cointestatario del conto corrente del [OSCURATO:PERSONA] presso cui la somma venne dal Notaio tramite bonifico erroneamente accreditata, prelevò l’intero importo, fatto che non sarebbe accaduto se il Notaio, facendo uso della debita diligenza, avesse rilevato tale evidente discrasia e avesse, di conseguenza, revocato l’operazione di bonifico ed informato la parte venditrice . 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., per vizio di manifesta e irriducibile illogicità della motivazione, in relazione all’art. 360, comma I, n. 4), c.p.c., in quanto la sentenza è manifestamente ed irriducibilmente illogica, laddove la Corte d’Appello, sulla mera base del fatto che dalla perizia chimica risultasse che nel foglio prestampato consegnato al Notaio (con l’indicazione del conto corrente e della banca presso cui la somma costituente il prezzo della compravendita avrebbe dovuto essere dal Notaio trasferita tramite bonifico), le aggiunte a penna fossero successive alle modifiche della parte prestampata, deduce ineluttabilmente che tale operazione di modifica l’avrebbe effettuata il Caporro, non considerando, invece, che un foglio prestampato con le suddette indicazioni venne previamente consegnato al Notaio e dopo questi chiese al Caporro di confermare, a penna, di suo pugno, sul foglio stesso, le suddette indicazioni, per cui, non può logicamente escludersi che le dette modifiche possano essere state apportate da altri nel frangente temporale tra la consegna del foglio prestampato e la successiva richiesta al Caporro di aggiunta delle parti a penna. Inoltre, la sentenza è manifestamente ed irriducibilmente illogica laddove, sulla mera base di ciò, la Corte d’Appello esclude qualsivoglia responsabilità professionale del Notaio, laddove questa, invece, si basa sugli elementi oggettivi evidenziati nel primo motivo di ricorso e prescinde da ogni ulteriore questione e, quindi, anche dalla circostanza che il foglio prestampato anzidetto possa essere stato modificato . 3. I motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. 3.1 In primo luogo perché, nonostante l’invocazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, sollecitano un riesame delle circostanze di fatto e delle risultanze probatorie, peraltro già svolto in maniera conforme dal giudice di primo grado e dal giudice di appello, non consentito nella presente sede di legittimità (Cass., 10/02/2023, n. 4247; Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34476). 3.2 In secondo luogo perché, soffermandosi su aspetti secondari della controversia, non censurano la dirimente ratiodecidendi con cui la sentenza della corte territoriale ha escluso la responsabilità professionale del notaio odierno resistente. Con apprezzamento di fatto scevro da vizi logico-giuridici, la corte di merito ha infatti escluso il nesso di causalità tra la condotta del notaio Cerini ed il danno patito dall’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], osservando che il pregiudizio è invero causalmente scaturito dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA], cointestatario del conto corrente, il quale ha immediatamente prelevato e stornato altrove la somma versata sul conto dal notaio all’esito della compravendita immobiliare. Come già rilevato dal giudice di primo grado, e ribadito correttamente dalla corte d’appello, il danno non è stato causato dall’accredito del prezzo della compravendita su un determinato conto corrente piuttosto che su un altro, perché comunque entrambi i conti erano pacificamente intestati al Caporro, come accertato dal notaio nel rispetto dell’art. 47 della legge notarile e nell’adempimento del proprio mandato professionale secondo le modalità indicate dagli artt. 1176, comma 2, 1182, 1183 e 1188 cod. civ. ((Cass., 13795/2022; Cass., Sez. Un., 31/07/2012, n. 13617), ma, piuttosto, dalla condotta dell’altro cointestatario del conto, che ha repentinamente prelevato la somma accreditata. Rispetto a tali circostanze il notaio è del tutto estraneo, e tale ragione del decidere, non specificatamente censurata dal ricorrente, è tale da sorreggere autonomamente l’intera motivazione dell’impugnata sentenza. 4. In conclusione, il ricorso è inammissibile. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico