CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20981/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. - non sono consentite in sede di legittimità, in quanto manifestamente infondate, in fatto e reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata. Invero, in essa la Corte di appello di Milano evidenzia che non è configurabile il fatto in termini di lieve entità non solo per i precedenti specifici, di cui uno commesso addirittura il 23 giugno 2020, di poco anteriore al fatto per cui si procede, e l'altro il 30 novembre 2005, e la violazione di un DASPO dell'Il marzo 2006, accertata con sentenza che dichiarava la recidiva reiterata e specifica, ma anche per le connotazioni della condotta, documentata dal filmato postato dallo stesso imputato sulle storie di instagram, costituente una plateale e grave violazione del provvedimento di sorveglianza speciale che vietava la partecipazione a pubbliche riunioni (l'imputato partecipava ad un comizio dinanzi al Palazzo della Regione Lombardia). Rilevato, pertanto, che il ricorso - col quale la difesa ritorna sulle modalità della condotta, sull'esiguità del pericolo e sulle differenze tra recidiva e comportamento abituale - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2