CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 gennaio 2025
Cassazione n. 02272/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.15005/2022R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec ); –ricorrente – E Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legis in Roma , alla vi a dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1 0589/2021 d ella Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, pronunciata il 10 novembre 2021, depositata il 26 novembre 2021e non notificata. tributi r.g. n.15005/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 2 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorr e con due motivi contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe , che ha rigettato il ricorso del la contribuente e di [OSCURATO:PERSONA] per l’ottemperanza della sentenza n.2371/2017, con cui era stato riconosciuto il diritto delle ricorrenti al rimborso del 90 per cento delle imposte versate dal comune dante causa [OSCURATO:PERSONA] per Irpef relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, in seguito al riconoscimento dei benefici fiscali spettanti ai soggetti colpiti dal sisma siciliano del 1990. L’ufficio aveva erogato solo la metà dell’importo in oggetto, ritenendo che il comando giudiziale dovesse essere coordinato, in fase esecutiva, con il sopravvenuto art. 16-octies, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dallalegge 3 agosto 2017, n. 123, entrato in vigore il 13 agosto 2017, il quale ha operato una decurtazione del 50% dei rimborsi per il caso in cui l’ammontare delle somme eccedesse le complessive risorse all’uopo stanziate. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 22 gennaio 2025, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ai sensi dell’art.380 bis.1 c.p.c., insistendo per l’accoglimento del ricorso e la condanna di controparte alle spese, con attribuzione al difensore antistatario. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. C on il primo motivo, la ricorrente denunzia , in relazione all’art.360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione r.g. n.15005/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’art.1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come modificato dapprima dal menzionato art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, quindi dall'art. 29, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n.8, del Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 settembre 2017, e degli artt. 81 e 111 Cost. in combinato disposto tra loro. 1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia, in relazione all’art.360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c., degli artt. 3 e 53 Cost., per il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’amministrazione finanziaria. 2. Preliminarmente, deve rilevarsi ildifetto di contraddittorio, in quanto la sentenza impugnata è stata resa nel giudizio di ottemperanza anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che, da quanto è dato evincere dagli atti di causa (in particolare dal controricorso dell’Agenzia delle entrate), sarebbe coerede, con [OSCURATO:PERSONA], dell’originario contribuente [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, la sentenza risulta impugnata solo da [OSCURATO:PERSONA] , senza che all’altra coerede, già parte del giudizio di ottemperanza, sia stato notificato il ricorso. Deve, quindi, disporsi l’integrazione del contraddittorio ex art.331 c.p.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] mediante notifica del ricorso entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma il 22 genna