CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45772/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONELLA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Brindisi aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di all'art. 624 cod. pen. (commesso il 31 dicembre 2013), per essersi impossessata di alcuni prodotti, sottraendoli dagli scaffali del supermercato dove erano esposti; - che avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo - con il quale la ricorrente lamenta il difetto di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 614 cod. pen. - è manifestamente infondato, atteso che il riferimento a tale norma, contenuto nella rubrica dell'imputazione, costituisce un mero refuso, come emerge indiscutibilmente dalla descrizione del fatto contenuta nella medesima imputazione e dalla stessa rubrica, che in origine prevedeva anche l'art. 625, comma 1, n.7, cod. pen.; che <<ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati» (Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216430; Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602); che l'imputata, come emerge dalla sentenza, è stata condannata in ordine al solo reato di furto e correttamente la Corte di appello ha motivato solo con riferimento a tale reato; - che il secondo motivo di ricorso si palesa manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ritenuto che il fatto non potesse essere ritenuto di particolare tenuità, in considerazione anche delle particolari modalità della condotta (cfr. pagina 2 della sentenza); - che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che il termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi, sospeso per 64 giorni), iniziato a decorrere il 31 dicembre 2013, non risulta affatto decorso, come sostenuto dal ricorrente, il 31 dicembre 2019, bensì il 2 settembre 2021, dopo la pronuncia della sentenza di appello, intervenuta il 21 aprile 2021; che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. C