CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 dicembre 2025
Cassazione n. 34481/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6958/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C.U.S. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di CHIETI al n. 855/2022, depositato il 28/01/2022, nel procedimento RG. n. 300/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 6958/2022 Numero sezionale 981/2025 Numero di raccolta generale 34481/2025 Data pubblicazione 29/12/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 6958/2022 Numero sezionale 981/2025 Numero di raccolta generale 34481/2025 Data pubblicazione 29/12/2025