CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 18193/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, che all'epoca era in stato di detenzione domiciliare presso una comunità terapeutica; Rilevato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto dal verbale dell'udienza dibattimentale del 26 maggio 2022 risulta che l'imputato era presente alla stessa, ha avuto conoscenza delle imputazioni elevate nei suoi confronti e che il Giudice ha comunicato allo stesso la successiva data di rinvio; Ritenuto che il difensore, con il secondo motivo, censura l'inosservanza dell'art. 337 cod. pen., in quanto il ricorrente non avrebbe avuto consapevolezza dell'intimazione a fermarsi rivoltagli dagli agenti di polizia; Considerato che il motivo, oltre ad essere meramente reiterativo delle censure proposte nell'atto di appello, non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata; questa, infatti, a pag. 2, dà congruamente e correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base della ritenuta responsabilità penale del ricorrente tanto sotto il profilo dell'elemento materiale (ivi inclusa l'offensività della condotta), quanto sotto il profilo dell'elemento psicologico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbr