CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 19386/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 20/11/2020 della Corte di appello di Lecce, che -per quel che qui interessa- ha dichiarato inammissibili l'appello principale e l'appello incidentale da lui proposti avverso la sentenza in data 11/07/2018 del Tribunale di Lecce, che lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita. Deduce: 1.1. Erronea applicazione di norma processuale, in relazione all'art. 585, c.p.p. in combinato disposto con l'art. 544, comma 3, c.p.p. Secondo il ricorrente, al termine per il deposito delle motivazioni della sentenza va applicata la sospensione feriale prevista dalla Legge n. 742 del 1969. A sostegno dell'assunto compendia la sentenza delle Sezioni unite n. 42361 del 20/07/2017, (D'Arcangelo, Rv. 270586 - 01), per criticarla nella parte in cui afferma il principio opposto, ossia che tale sospensione non si applica al termine di deposito delle motivazioni della sentenza, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. 1.2. Sono pervenute memorie a sostegno del ricorso. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondate, in quanto intese a sostenere un principio opposto a quello affermato dalla Corte di cassazione con orientamento oramai consolidato, secondo il principio di diritto affermato dalla sentenza delle Sezioni unite sopra citate, le cui argomentazioni non sono superate dalle argomentazioni esposte con il ricorso. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] GjQvanna Verga [OSCURATO:PERSONA] LER4A oggi •