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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2022

Cassazione n. 43626/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma riformava in favore dell'imputato, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 22.10.2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale in rubrica ascrittog li.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancata dimostrazione della sussistenza dell'elemento psicologico del delitto in contestazione, potendo, a tutto voler concedere, la condotta dell'imputato essere ricondotta al paradigma normativo della bancarotta semplice; 2) vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità.

3. Con requisitoria scritta del 23.5.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga rigettato.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

5. Manifestamente infondato e generico appare il primo motivo di ricorso.

Ed, invero, come è noto, la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (cfr. Cass., Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, Rv. 274630).

In una serie di recenti e condivisibili arresti si è, altresì, precisato che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b),

I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).

Si parlerà, dunque, nel primo caso, di bancarotta fraudolenta documentale specifica, sorretta dal dolo specifico; nel secondo, di bancarotta fraudolenta documentale generica, sorretta dal dolo generico.

Al riguardo deve osservarsi che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato.

Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica;della consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica.

Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa.

Nel caso in esame la corte territoriale ha reso una motivazione in linea con siffatti principi.

Ed invero la corte di appello, conformemente agli indicati principi, ha ritenuto che la condotta del Romani integrasse la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale generica, e non specifica, posto che la contabilità era stata tenuta solo parzialmente, in quanto la maggior parte della corrispondenza commerciale, la cui custodia è imposta ai sensi dell'art. 2214, co. 2, c.c., non era stata consegnata al curatore fallimentare, con la conseguenza che, sulla base delle scritture contabili rinvenute, come rilevato nella relazione ex art. 33,

I. fall., non era stato possibile ricostruire con un minimo di certezza il patrimonio e il volume degli affari della società fallita (cfr. p. 2 della sentenza oggetto di ricorso).

Trattandosi, pertanto, di bancarotta fraudolenta documentale generica, integrata sotto il profilo oggettivo dalla incompleta tenuta delle scritture contabili, non contestata dal ricorrente, era sufficiente dimostrare, come si è detto, la consapevolezza in capo all'imputato che l'irregolare tenuta della documentazione contabile fosse in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, elemento dedotto dalla corte territoriale, con argomentare affatto manifestamente illogico o contraddittorio, dal comportamento omissivo e ostruzionistico posto in essere dal Romani, omettendo di consegnare al curatore fallimentare, pur avendone la possibilità, la documentazione contabile indicata nel capo d'imputazione, relativa agli atti più significativi per la vita della società, in un periodo di crisi della compagine sociale, sicché non appare né contraddittoria, né manifestamente illogica la conclusione cui è giunto il giudice di appello, nell'affermare che "trattasi di connotati della condotta spiegabili solo prospettando, da parte dell'imputato, la consapevolezza e, quindi, la volontà di non consentire la ricostruzione effettiva e concreta della società (cfr. p. 4 della sentenza oggetto di ricorso).

6. Anche il secondo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile per manifesta infondatezza e assoluta genericità Il ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte della corte territoriale, ai fini del riconoscimento dell'invocata circostanza attenuante, "delle somme poste in gioco".

Ciò in quanto dalla relazione del curatore fallimentare emerge che il passivo della società fallita, al momento della dichiarazione di fallimento, ammontava a circa 3.800.000,00 euro, mentre l'attivo a circa 1.100.000,00 euro, per cui, "atteso che i fatti di bancarotta avrebbero determinato un'uscita di circo 400.000,00 euro, ben poteva essere applicata l'attenuante di cui all'art. 219 L.F." Tuttavia, come affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, nella ipotesi di bancarotta documentale, ai fini della applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non rileva l'ammontare del passivo, ma la differenza che la mancanza dei libri o delle scritture contabili ha determinato nella quota complessiva dell'attivo da ripartire tra i creditori, avendo riguardo al momento della consumazione del reato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 44443 del 04/07/2012, Rv. 253778).

Più recentemente si è, inoltre, ribadito e precisato che il danno di speciale tenuità di cui alla circostanza attenuante prevista dall'art. 219, comma terzo, legge fall., è quello cagionato dal fatto di reato globalmente considerato e non quello derivante dal passivo fallimentare, talché, in ipotesi di bancarotta semplice documentale, detto danno deve valutarsi sia in relazione all'impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell'impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, sia in relazione alla diminuzione che l'omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 11725 del 10/12/2019, Rv. 279098).Per tale ragione il semplice riferimento all'entità del passivo e dell'attivo fallimentare non è affatto sufficiente ai fini dell'affermazione della sussistenza della circostanza attenuante di cui si discute, avendo il ricorrente completamente omesso di considerare i parametri fissati dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante nel tempo, per il riconoscimento della invocata circostanza attenuante.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma riformava in favore dell'imputato, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 22.10.2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale in rubrica ascrittog li. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancata dimostrazione della sussistenza dell'elemento psicologico del delitto in contestazione, potendo, a tutto voler concedere, la condotta dell'imputato essere ricondotta al paradigma normativo della bancarotta semplice; 2) vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. 3. Con requisitoria scritta del 23.5.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga rigettato. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 5. Manifestamente infondato e generico appare il primo motivo di ricorso. Ed, invero, come è noto, la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (cfr. Cass., Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, Rv. 274630). In una serie di recenti e condivisibili arresti si è, altresì, precisato che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). Si parlerà, dunque, nel primo caso, di bancarotta fraudolenta documentale specifica, sorretta dal dolo specifico; nel secondo, di bancarotta fraudolenta documentale generica, sorretta dal dolo generico. Al riguardo deve osservarsi che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato. Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica;della consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica. Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa. Nel caso in esame la corte territoriale ha reso una motivazione in linea con siffatti principi. Ed invero la corte di appello, conformemente agli indicati principi, ha ritenuto che la condotta del Romani integrasse la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale generica, e non specifica, posto che la contabilità era stata tenuta solo parzialmente, in quanto la maggior parte della corrispondenza commerciale, la cui custodia è imposta ai sensi dell'art. 2214, co. 2, c.c., non era stata consegnata al curatore fallimentare, con la conseguenza che, sulla base delle scritture contabili rinvenute, come rilevato nella relazione ex art. 33, I. fall., non era stato possibile ricostruire con un minimo di certezza il patrimonio e il volume degli affari della società fallita (cfr. p. 2 della sentenza oggetto di ricorso). Trattandosi, pertanto, di bancarotta fraudolenta documentale generica, integrata sotto il profilo oggettivo dalla incompleta tenuta delle scritture contabili, non contestata dal ricorrente, era sufficiente dimostrare, come si è detto, la consapevolezza in capo all'imputato che l'irregolare tenuta della documentazione contabile fosse in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, elemento dedotto dalla corte territoriale, con argomentare affatto manifestamente illogico o contraddittorio, dal comportamento omissivo e ostruzionistico posto in essere dal Romani, omettendo di consegnare al curatore fallimentare, pur avendone la possibilità, la documentazione contabile indicata nel capo d'imputazione, relativa agli atti più significativi per la vita della società, in un periodo di crisi della compagine sociale, sicché non appare né contraddittoria, né manifestamente illogica la conclusione cui è giunto il giudice di appello, nell'affermare che "trattasi di connotati della condotta spiegabili solo prospettando, da parte dell'imputato, la consapevolezza e, quindi, la volontà di non consentire la ricostruzione effettiva e concreta della società (cfr. p. 4 della sentenza oggetto di ricorso). 6. Anche il secondo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile per manifesta infondatezza e assoluta genericità Il ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte della corte territoriale, ai fini del riconoscimento dell'invocata circostanza attenuante, "delle somme poste in gioco". Ciò in quanto dalla relazione del curatore fallimentare emerge che il passivo della società fallita, al momento della dichiarazione di fallimento, ammontava a circa 3.800.000,00 euro, mentre l'attivo a circa 1.100.000,00 euro, per cui, "atteso che i fatti di bancarotta avrebbero determinato un'uscita di circo 400.000,00 euro, ben poteva essere applicata l'attenuante di cui all'art. 219 L.F." Tuttavia, come affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, nella ipotesi di bancarotta documentale, ai fini della applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non rileva l'ammontare del passivo, ma la differenza che la mancanza dei libri o delle scritture contabili ha determinato nella quota complessiva dell'attivo da ripartire tra i creditori, avendo riguardo al momento della consumazione del reato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 44443 del 04/07/2012, Rv. 253778). Più recentemente si è, inoltre, ribadito e precisato che il danno di speciale tenuità di cui alla circostanza attenuante prevista dall'art. 219, comma terzo, legge fall., è quello cagionato dal fatto di reato globalmente considerato e non quello derivante dal passivo fallimentare, talché, in ipotesi di bancarotta semplice documentale, detto danno deve valutarsi sia in relazione all'impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell'impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, sia in relazione alla diminuzione che l'omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 11725 del 10/12/2019, Rv. 279098).Per tale ragione il semplice riferimento all'entità del passivo e dell'attivo fallimentare non è affatto sufficiente ai fini dell'affermazione della sussistenza della circostanza attenuante di cui si discute, avendo il ricorrente completamente omesso di considerare i parametri fissati dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante nel tempo, per il riconoscimento della invocata circostanza attenuante. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
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