CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 41321/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/gerkite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza dell'8 giugno 2021 del Tribunale di sorveglianza di Palermo che ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza del 15 marzo 2021, con la quale il Magistrato di sorveglianza di Palermo aveva applicato nei suoi confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due, originariamente disposta per la durata di anni tre dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 17 aprile 2015, che aveva irrogato la pena di anni dieci di reclusione, in ordine al reato di tentato omicidio aggravato del coniuge, commesso il 6 settembre 2013 Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la mera partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione condotta in carcere non appariva circostanza idonea a superare le valutazioni negative derivanti dalla gravità oggettiva e soggettiva del reato commesso. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 203 cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe in maniera errata ritenuto la sussistenza della pericolosità sociale solo in forza della gravità e natura del reato, omettendo di valorizzare correttamente il tempo trascorso dalla commissione della condotta e, soprattutto, il positivo percorso intramurario maturato dal detenuto nel corso degli anni, come accertato dalla relazione di sintesi del 16 ottobre 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Giova evidenziare che, agli effetti penali, la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza, consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata dal giudice alla luce dei rilievi sulla personalità e sulla capacità criminale del condannato e di ogni altro parametro desumibile dall'art. 133 cod. peri. (Sez. 1, n. 24725 del 27/5/2008, Nocerino, Rv. 240808) In tema di misure di sicurezza personali, pertanto, il giudizio di pericolosità sociale del condannato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 50164 del 16/05/2017, Carrara, Rv. 271404) e, quindi, il giudice deve tener conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 29407 del 17/04/2013, L., Rv. 256900). In forza di quanto sopra, osserva il Collegio che il giudizio di pericolosità formulato dal Tribunale di sorveglianza è stato adeguatamente motivato, essendo stato sottolineato come il ricorrente fosse detenuto per il reato di tentato omicidio aggravato, in relazione al quale aveva riportato una condanna alla pena di anni dieci di reclusione, e come lo stesso non avesse pienamente rielaborato in maniera critica le condotte devianti. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha inteso condividere le valutazioni offerte dal Magistrato di sorveglianza, il quale aveva evidenziato che la pericolosità sociale del condannato non si evinceva solo dalla natura particolarmente grave del reato e dalle modalità particolarmente gravi e violente con le quali era stato realizzato, ma anche dall'assenza di elementi in ordine alla maturazione critica rispetto al reato realizzato. Inoltre, in occasione della valutazione di istanze di concessione di benefici penitenziari avanzate dal detenuto, il Tribunale di sorveglianza con distinti provvedimenti aveva già sottolineato l'esistenza di dubbi circa la reale connotazione della personalità e della sfera psichica del condannato. Secondo il giudice di merito, pertanto, tali elementi non potevano considerarsi superati dalla mera partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'opera di rieducazione condotta in carcere, in quanto elemento non sufficiente a contrastata la gravità oggettiva e soggettiva idel reato e non idoneo a ritenere del tutto cessata la pericolosità sociale dell'interessato. Da ultimo, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato come, dalla lettura della relazione di sintesi, si evinceva che il condannato aveva la tendenza a negare la rabbia e che lo stesso non aveva manifestato una piena capacità di introspezione. In questo modo, il Tribunale di sorveglianza ha svolto una motivazione congrua e coerente con i suddetti principi, valorizzando, da un canto, le gravi condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e dall'altro lato, anche la condotta successiva, caratterizzata da un percorso penitenziario ancora allo stato embrionale, in questo modo è pervenuto a un giudizio di pericolosità sociale che si sottrae a qualunque censura, sia sul piano della violazione di legge che su quello dei vizi della motivazione. A fronte dell'articolazione logica del discorso giustificativo contenuto nel provvedimento impugnato, le doglianze articolate dalla difesa si caratterizzano per la loro infondatezza. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa