CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 giugno 2026
Cassazione n. 19843/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANDRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;-controricorrente e ricorrente incidentale-nonché controI.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Direttore e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitalep.e.c. come da Registri di Giustizia;-controricorrente al ricorso principale e incidentale-Numero registro generale 25351/2025Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 19843/2026avverso la SENTENZA n. 221/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLOData pubblicazione 15/06/2026di ANCONAVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo. Quanto al ricorso incidentale proposto dai lavoratori, sievidenza che questa Corte ha precisato (Cass. n. 4074/2014, Cass.n. 7553/2025) che, in caso di inammissibilità del ricorso principale,il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334,secondo comma, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza variferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevantese sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza delcontroricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazionenon procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunquel’applicazione del principio di causalità con riferimento al “decisum”evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltantoalla parte ricorrente principale. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida nei confronti dell’I.N.P.S. in Euro 2.160,00 enei confronti dei lavoratori controricorrenti in complessivi euro3.200,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessoridi legge.Così deciso in Roma, il 14 giugno 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]