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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17815/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto Pannullamento con rinvio.

Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 3 novembre 2023 del Tribunale di Catania che, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 9 ottobre 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa che gli aveva applicato la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere, ha sostituito la misura con quella degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. 1.1.Con unico motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione carente, contraddittoria ed illogica in ordine alla adeguatezza, proporzionalità e idoneità della misura degli arresti domiciliari. 2.11 ricorso è fondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.si procede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per più fatti di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish e di acquisto, a fine di cessione, delle medesime sostanze, fatti posti in essere in un arco di tempo che va dal mese di novembre dell'anno 2021 al mese di novembre dell'anno successivo, con conseguente imputazione del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, rubricato ai capi da 33 a 41 della contestazione provvisoria; 3.2.incontestati i gravi indizi di colpevolezza (con esclusione del solo reato rubricato al capo 38) e delle esigenze cautelari special-preventive (in considerazione della pluralità, circostanze e modalità esecutive dei reati, della stabilità dell'attività illecita, dell'ampiezza della clientela rifornita, dei precedenti penali anche specifici dai quali è gravato lo Spina, del movente economico, non avendo questi una occupazione stabile, così da far ritenere che traesse dall'illecita attività, almeno in parte, i mezzi di sussistenza), il Tribunale del riesame ha ritenuto più adeguata la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico in considerazione «dei quantitativi non particolarmente rilevanti di sostanza stupefacente trattati dallo Spina (l'unico episodio di una certa rilevanza attiene all'acquisto dei 50 grammi da [OSCURATO:PERSONA]) perlopiù nell'ordine di poche decine di euro o di qualche grammo»; 3.3.il Pubblico ministero ricorrente se ne duole stigrnatizzando la contraddittorietà e la illogicità del ragionamento del Tribunale che, da un lato, riconosce l'ampiezza e la stabilità dell'attività illecita dello Spina, gravato da precedenti penali specifici e mosso da esigenze economiche che legittimano una prognosi fortemente negativa, dall'altra fa leva sulla movimentazione di quantitativi non particolarmente rilevanti di sostanza stupefacente per ritenere adeguata la meno afflittiva della misura degli arresti domiciliari da scontare proprio nel luogo nel quale lo Spina aveva imbastito la propria attività: casa sua; 3.4.1a doglianza è condivisibile; 3.5.è lo stesso Tribunale a dar conto del fatto che l'abitazione del ricorrente si identifica con il /ocus commissi delicti contraddittoriamente però ricollocandovelo pur nella consapevolezza dell'esistenza del pericolo di reiterazione del reato, pericolo certamente non eliminabile dalla apposizione del braccialetto elettronico il quale costituisce presidio contro il rischio di evasioni; 3.6.ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto Pannullamento con rinvio. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 3 novembre 2023 del Tribunale di Catania che, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 9 ottobre 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa che gli aveva applicato la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere, ha sostituito la misura con quella degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. 1.1.Con unico motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione carente, contraddittoria ed illogica in ordine alla adeguatezza, proporzionalità e idoneità della misura degli arresti domiciliari. 2.11 ricorso è fondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.si procede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per più fatti di cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish e di acquisto, a fine di cessione, delle medesime sostanze, fatti posti in essere in un arco di tempo che va dal mese di novembre dell'anno 2021 al mese di novembre dell'anno successivo, con conseguente imputazione del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, rubricato ai capi da 33 a 41 della contestazione provvisoria; 3.2.incontestati i gravi indizi di colpevolezza (con esclusione del solo reato rubricato al capo 38) e delle esigenze cautelari special-preventive (in considerazione della pluralità, circostanze e modalità esecutive dei reati, della stabilità dell'attività illecita, dell'ampiezza della clientela rifornita, dei precedenti penali anche specifici dai quali è gravato lo Spina, del movente economico, non avendo questi una occupazione stabile, così da far ritenere che traesse dall'illecita attività, almeno in parte, i mezzi di sussistenza), il Tribunale del riesame ha ritenuto più adeguata la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico in considerazione «dei quantitativi non particolarmente rilevanti di sostanza stupefacente trattati dallo Spina (l'unico episodio di una certa rilevanza attiene all'acquisto dei 50 grammi da [OSCURATO:PERSONA]) perlopiù nell'ordine di poche decine di euro o di qualche grammo»; 3.3.il Pubblico ministero ricorrente se ne duole stigrnatizzando la contraddittorietà e la illogicità del ragionamento del Tribunale che, da un lato, riconosce l'ampiezza e la stabilità dell'attività illecita dello Spina, gravato da precedenti penali specifici e mosso da esigenze economiche che legittimano una prognosi fortemente negativa, dall'altra fa leva sulla movimentazione di quantitativi non particolarmente rilevanti di sostanza stupefacente per ritenere adeguata la meno afflittiva della misura degli arresti domiciliari da scontare proprio nel luogo nel quale lo Spina aveva imbastito la propria attività: casa sua; 3.4.1a doglianza è condivisibile; 3.5.è lo stesso Tribunale a dar conto del fatto che l'abitazione del ricorrente si identifica con il /ocus commissi delicti contraddittoriamente però ricollocandovelo pur nella consapevolezza dell'esistenza del pericolo di reiterazione del reato, pericolo certamente non eliminabile dalla apposizione del braccialetto elettronico il quale costituisce presidio contro il rischio di evasioni; 3.6.ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso in
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